Il trust: nozione



Il Trust è un tipico istituto dei Paesi di Common Law al quale non corrisponde nel nostro ordinamento una analoga figura. Va tuttavia osservato come al trust (oltre al vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ.) abbia fatto espresso riferimento la legge 22 giugno 2016, n. 112, portante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" il cui art. 6 prevede per l'appunto il ricorso a tale figura per proteggere il disabile grave privo di sostegno familiare.

Mediante l'istituzione del trust Un soggetto (denominato settlor) trasferisce un bene ad un altro soggetto (il c.d. trustee) affinchè ne disponga conformemente ad istruzioni variamente determinate nell'interesse di un (eventualmente) ulteriore soggetto beneficiario (beneficiary).

Premettendo che la configurazione giuridica del trust può mutare in dipendenza della specie di esso e della normativa di riferimento, è possibile comunque riferire in genere che il trustee è titolare di una situazione giuridica peculiarmente complessa. Da un lato egli ha i poteri di amministrazione ed anche di disposizione dei beni, dall'altro egli è obbligato ad amministrare e disporre di essi conformemente alle istruzioni del settlor e nell'interesse del beneficiario nota1.

I beni trasferiti al trust non vengono assegnati in forza dell'atto traslativo ad un ente dotato di una propria soggettività distinta rispetto a quella del trustee. Essi confluiscono in capo a costui, sia pure contrassegnati dalla specifica finalità e destinazione del trust, ciò che impedisce ai creditori personali del trustee di poterli aggredire. Così l'eventuale pignoramento dei beni del trust non può che essere eseguito a carico del trustee, diversamente essendo radicalmente nullo, in quanto effettuato a carico di un soggetto inesistente (Tribunale di Reggio Emilia, 25 febbraio 2014). Va segnalato, tuttavia, come sia stata riconosciuta la possibilità di sequestrare i beni del trustee che sia sottoposto ad indagine per appropriazione indebita per essersi riservato per finalità personali di liquidità generate dai beni in trust (Cass. Pen., Sez. II, 50672/2014). Le spese condominiali relative ad una unità immobiliare trasferita al trustee vanno richieste a quest'ultimo in proprio e non quale rappresentante di un entità distinta (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 3190/2023).
E' per questo motivo che, nonostante vi sia in dottrina nota2 chi ha cercato un inquadramento del fenomeno nell'ambito della intestazione fiduciaria, non può essere accolta una siffatta costruzione. L'intestazione fiduciaria, strumento utilizzato per conseguire finalità concretamente analoghe a quelle che ci si propone con il trust, diverge da questo profondamente quanto a configurazione giuridica ed effetti. La fiducia dà luogo ad una pattuizione interna ad effetti meramente obbligatori tra i contraenti, intesa a restringere la portata di un'attribuzione reale, destinata a sortire effetti erga omnes. Non si può infatti parlare di una autonoma causa fiduciae, la quale altro non sarebbe se non l'esteriorizzazione del vincolo sui beni. Nel trust, al contrario, il vincolo di destinazione dei beni, pure formalmente intestati al trustee a livello soggettivo, possiede una rilevanza reale, esterna, opponibile a tutti nota3.

Un siffatto fenomeno risulta difficilmente inquadrabile nel nostro ordinamento poichè sembrerebbe confliggere con più di un principio generale. Si pensi alla regola relativa all' unicità del patrimonio in capo a ciascun soggetto, in funzione del mantenimento della garanzia patrimoniale dei suoi creditori (art. 2740 cod.civ.). Anche facendo riferimento alle eccezioni rispetto a questo principio (i casi di patrimonio autonomo e di patrimonio separato) non si rinvengono sufficienti elementi atti a consentire l'inquadramento dell'istituto nota4. Il trust non sembra chiaramente corrispondere nè ad un'entità soggettiva distinta rispetto al trustee nè ad un particolare modo di essere del diritto di proprietà (gestita da un soggetto nell'interesse di altro soggetto), stante il principio del numerus clausus ed ancor più della tipicità vigente in tema di diritti reali (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-I, ord. 1826\2022). Si aggiunga che il beneficiary può coincidere addirittura con la persona dello stesso settlor, con ciò potendosi manifestare ulteriori perplessità circa l'ammissibilità di un trasferimento che ha per oggetto un bene destinato comunque all'alienante. Ancora è ipotizzabile un conflitto tra trust costituito per finalità successorie e limiti apposti alla sostituzione fedecommissaria (art.692 cod.civ.).

Importante è il tentativo, effettuato da parte di una dottrina nota5, di evidenziare una simmetria tra negozio istitutivo del trust ed atto di trasferimento dei beni ad esso destinati da un lato e negozio di fondazione seguito dall'atto di dotazione dall'altro.

Svolte le premesse di cui sopra, è dunque possibile riassumere in modo sintetico gli elementi qualificanti dell'istituto nel modo che segue:

a) i beni in trust non possono essere aggrediti dai creditori del trustee al quale pure sono formalmente intestati. L'efficacia pare riconducibile a quella che si riconduce ad ipotesi di patrimonio separato (beneficio di inventario, fondo patrimoniale, etc.);

b) il trustee ha ogni potere di amministrazione dei beni in trust, ma è gravato anche di un parallelo obbligo di gestirli in vista del raggiungimento delle finalità che gli sono state consegnate dal settlor ed in base alle indicazioni ed alle regole date da quest'ultimo;

c) il settlor può riservarsi determinati poteri o diritti, correlativamente limitando i poteri del trustee, fino al punto da addirittura poter indirizzare i benefici della gestione ed il risultato utile della stessa a sè medesimo (nel qual caso settlor e beneficiary verranno a coincidere).

Occorre da ultimo riferire che il giorno 1 gennaio 1992 è entrata in vigore anche in Italia (a seguito della L. 16 ottobre 1989, n. 364 , che ne ha autorizzato la ratifica) la Convenzione internazionale relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento, sottoscritta a L'Aja il 01 luglio 1985. Di essa, come dell'elemento causale che sorregge l'attribuzione al trust nonchè di ulteriori problemi quali la trascrivibilità del titolo costitutivo, si darà conto partitamente. A questa ha fatto seguito l'entrata in vigore di una specifica normativa comunitaria (si vedano i Regolamenti (CE) n. 44 del 2001 o (UE) n. 1215 del 2012). La varietà degli ordinamenti di riferimento e i conseguenti riflessi sull'applicabilità di una specifica normativa possono ben condurre a delicati problemi, anche con riferimento alla individuazione della giurisdizione (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 7621/2019 ).

Note

nota1

De Donato A.-De Donato V.-D'Errico, Trust convenzionale. Lineamenti di teoria e di pratica, Roma, 1999, p.18.
top1

nota2

Mirzia Bianca, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996, p.29.
top2

nota3

Analogamente Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, p.920. Ovviamente ciò lascia impregiudicato il profilo della rilevanza dell'eventuale simulazione. Il trust infatti può ben essere dichiarato "sham" (cfr. per le conseguenze in riferimento alla possibilità di intrapresa di azioni esecutive o misure cautelari anche indipendentemente da una declaratoria di simulazione: Cass. Pen., Sez. V, 46137/2014).
top3

nota4

Ciò a meno di ritenere che "l'ingresso del trust nel diritto dei rapporti patrimoniali segna senz'altro il compimento di un ulteriore ed importante passo verso l'erosione di antichi dogmi quali quello dell'universalità della responsabilità patrimoniale e della par condicio creditorum " (Fiorentini, Garanzie reali atipiche, in Riv. dir. civ., t.II, 2000, p.291).
top4

nota5

Lupoi, Trusts, Milano, 1997, p.485.
top5

Bibliografia

  • DE DONATO A.-DE DONATO V.-D'ERRICO, Trust convenzionale. Lineamenti di teoria e di pratica, Roma, 1999
  • FIORENTINI, Garanzie reali atipiche, Riv.dir.civ., t. II, 2000
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LUPOI, Trusts, Milano, 1997
  • MIRZIA BIANCA, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996

Formulari clausole contrattuali


Prassi collegate

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Il trust: nozione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti