Il trasferimento d'immobili in zone di confine



Norme capostipite delle limitazioni al regime di circolazione degli immobili posti in zone di confine considerate militarmente rilevanti, possono essere considerati gli artt. 2 e 6 dell'allegato F della Legge del 20 marzo 1865, n. 2248.

Una sistemazione della materia si ebbe tuttavia soltanto con l'emanazione della Legge 18 marzo 1926, n. 562 , avente per oggetto il "regime giuridico delle proprietà di confine nelle nuove province". La tabella A allegata a detta legge prevedeva le zone sottoposte a particolari vincoli, consistenti nella necessità della preventiva approvazione prefettizia di ogni atto di disposizione degli immobili che vi si trovassero. In difetto di approvazione da parte del competente prefetto gli atti in oggetto dovevano considerarsi "privi di efficacia giuridica" .

Allo scopo di completare il sistema di tutela, la Legge 1 giugno 1931, n. 886 , previde l'obbligo per le Conservatorie dei RRII di segnalare all'Autorità Militare tutti gli atti relativi al trasferimento della proprietà ed alla costituzione di diritti reali parziari sugli immobili in zone di confine nota1.

Il difetto di coordinamento tra la legge del 1931 e la precedente del 1926 rese necessaria l'emanazione di successivi interventi normativi (Legge 1095/35 successivamente modificata con Legge 2207/39 ) al fine di armonizzare l'indispensabilità dell'approvazione prefettizia rispetto al dovere di controllo e di segnalazione imposto ai Conservatori dei RRII. Venne così stabilito che questi ultimi non potessero procedere alla trascrizione degli atti in discorso se non fosse stata loro esibita la prova dell' intervenuta approvazione prefettizia.

Questa sistemazione della materia fu modificata ad opera dell'art.18 della Legge 898/76 nota2. In forza di quest'ultima da un lato venne ampliato l'ambito territoriale d'applicazione degli artt. 1 e 2 della Legge 1095/35, ricomprendendovi alcune isole nota3, dall'altro, sotto il profilo soggettivo della nazionalità, si produsse un effetto restrittivo, prescrivendosi che il parere dell'Autorità militare e l'autorizzazione prefettizia "non fossero richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani" nota4 (art. 18, II comma, Legge cit.) nota5. Peraltro tale esonero era già stato esteso dall'art. 9 della Legge 104/90 anche "alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonchè ad ogni altra persona giuridica, pubblica o privata, di nazionalità italiana" nota6. Si pose ben presto un problema di compatibilità di questa norma con l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, stante la evidente disuguaglianza di trattamento tra cittadini italiani e cittadini europei (in violazione di quanto previsto dalla lettera c) del I comma dell'art. 3 del Trattato UE, reso esecutivo con la Legge 14 ottobre 1957, n.1203, art. 1 ). A questo proposito mentre in sede parlamentare si discutevano le modifiche da apportare alla norma in modo da conformare il nostro ordinamento ai dettami europei, venne approvata la legge di semplificazione dei procedimenti amministrativi (Legge 340/00) ). Quest'ultimo provvedimento normativo venne ad abrogare "limitatamente alla parte disciplinante i procedimenti indicati" una serie di disposizioni di espressa abrogazione dell'art.18 della Legge del 1976 e la modifica di quest'ultimo successiva all'abrogazione della legge del 1935, cui la legge del 1976 risulta strettamente connessa dagli espliciti riferimenti alla prima contenuti. Delle due l'una: o si ritiene che si sia prodotta la reviviscenza della normativa del 1935, quantomeno limitatamente a quei soggetti a carico dei quali sarebbe ancora oggi richiesta l'autorizzazione (e cioè gli extracomunitari), oppure si reputa che l'abrogazione della Legge 1095/35 abbia altresì comportato il venir meno dell'art.18 della Legge 898/76 nota7. Il vistoso difetto di coordinamento tra le due leggi del 2000 complica la soluzione. Sembra al riguardo preferibile osservare che una legge entrata in vigore successivamente non possa restituire efficacia ad una disposizione normativa già abrogata. Se ne dovrebbe inferire logicamente l'attuale venir meno di qualsiasi autorizzazione richiesta per il compimento di atti di alienazione di immobili siti in zone di confine, indipendentemente dalla cittadinanza dei soggetti coinvolti nel negozio.

Note

nota1

La Legge 1095/35 prevedeva ulteriori regole, volte a completare il sistema. In particolare essa disponeva:

a) il potere del prefetto, al quale fosse stata inoltrata la richiesta di approvazione, su conforme parere dell'autorità militare (parere sempre necessario ma vincolante soltanto se negativo), di provvedere in materia entro tre mesi dalla presentazione della domanda, senza che vi fosse obbligo di motivare l'eventuale rifiuto, contro il quale era ammesso soltanto il reclamo in via gerarchica al Governo, tenuto a decidere con provvedimento insindacabile;

b) l'obbligo del notaio che avesse ricevuto o autenticato l'atto, quando non fosse stata già concessa la preventiva approvazione, di comunicare, indipendentemente dalla domanda delle parti, al Prefetto, entro 5 giorni, tutti i dati concernenti l'atto medesimo;

c) l'obbligo che incombeva in capo ai Cancellieri del Tribunale, dinanzi ai quali si procedeva alla vendita per pubblico incanto, di inserire nel bando l'avvertenza che l'efficacia giuridica del trasferimento è subordinata all'approvazione prefettizia; agli stessi, a procedura ultimata, era fatto anche obbligo di provvedere in analogia con quanto disposto per l'ufficiale rogante, alla comunicazione dei dati. Si trattava di disposizioni applicabili a ogni vendita da eseguirsi davanti alle Autorità Giudiziarie. Tali obblighi, per effetto della delegabilità delle procedure esecutive ai notai ai sensi della Legge 3 agosto 1998, n. 302 si riteneva dovessero essere estesi anche a questi ultimi;

d) la previsione del fatto che la mancata approvazione prefettizia cagionava l'inefficacia giuridica degli atti stessi.
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nota2

Da integrare con l'art. 22 del corrispondente regolamento D.P.R. 780/79.
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nota3

Arcipelago Toscano, Pontine, Flegree, Capri, Tremiti, Eolie, Ustica, Egadi e Pantelleria, Pelagie, Arcipelago della Maddalena, Tavolara, San Pietro e Sant'Antioco: cfr. I comma art. 18 Legge cit..
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nota4

Si discuteva se con l'espressione "atti di alienazione totale o parziale" la legge intendesse riferirsi ai soli atti attributivi della proprietà, sia pure pro quota, in esito al trasferimento volontario o coattivo (con l'esclusione dei diritti reali limitati) o se, stante la sua genericità, ricomprendesse sia atti derivativo- traslativi della proprietà, sia atti derivativo-costitutivi aventi quale effetto quello della costituzione di diritti reali minori (propugnava questa seconda interpretazione l'opinione prevalente: cfr. Tondo, Sui trasferimenti d'immobili in zone di confine, in CNN del 16 novembre 1984, p.3. Non v'era dubbio, al contrario, che dovessero ritenersi esclusi dalla normativa gli atti divisionali e le disposizioni a causa di morte (Cesareo, voce Confine (zone di), in Enc. dir., pp.948 e ss.).
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nota5

La novella del 1976 prevedeva inoltre, all'art.18 , la gravissima sanzione della nullità per "gli atti compiuti per interposta persona" in violazione delle leggi 1095/35 e 2207/39 , comminando altresì sanzioni di natura penale nei confronti del soggetto al quale fosse riconducibile l'interposizione stessa, punibile con la reclusione (da sei mesi a tre anni) e con la multa (da L. 80.000 a L.400.000). Ciò era sicuro indice della preoccupazione del legislatore per la possibilità che la ratio della normativa venisse aggirata con mezzi più o meno fantasiosi.

Il II comma dell'art. 22 della medesima legge disponeva altresìespressamente l'abrogazione della Legge 886/31, contenente la norma sulle segnalazioni degli atti trascritti all'Autorità Militare.
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nota6

Tale estensione risultò assai opportuna per risolvere i dubbi interpretativi che il richiamo alla cittadinanza aveva suscitato. Il regolamento d'esecuzione della legge in parola (D.P.R. 17 dicembre 1979, n. 780 ), infatti, faceva espresso riferimento alla legge sulla cittadinanza, la quale, prevedendo la disciplina per le sole persone fisiche, pareva riferibile solo a queste ultime. Qualora si fosse dovuta estendere l'esclusione in esame anche per le alienazioni a società capitalistiche italiane, cui la nazionalità poteva essere derivata dal fatto che in Italia fosse la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa o dal fatto che ivi ne avesse avuto luogo la costituzione (cfr. gli abrogati artt. 2505 e 2509 cod.civ), si sarebbe fatto beneficiare dell'esonero persino società a capitale interamente straniero, venendo sicuramente a contraddire la ratio legis. Sembrava pertanto scontato sostenere che l'esenzione in parola non valesse per le società di capitali.

Un dubbio, invece, per le associazioni o fondazioni o altre istituzioni che avessero acquistato la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Capo dello Stato o con decreto del prefetto quale autorità delegata (art. 12 cod.civ. norma abrogata in esito all'entrata in vigore del D.P.R. 361/00 che ha stabilito agli artt.1 e 7 nuove competenze in ordine al riconoscimento della personalità giuridica). Esse avrebbero presentato criteri univoci ai fini dell'identificazione della nazionalità italiana, comportando anche una minore probabilità di mutamento della nazionalità stessa; occorreva tuttavia sottolineare che esse ben potevano consentire che, al di là da ogni questione di titolarità formale, il potere dispositivo effettivo pervenisse nelle mani di stranieri.
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nota7

Di quest'ultimo parere Barone-Calò, Trasferimento d'immobili in zone di confine, in CNN, Studi e Materiali, II, Milano, 2002, p.624, a giudizio dei quali l'art.18 risulterebbe privo di contenuto per la sopravvenuta abrogazione della Legge 1095/35 . I citati A. osservavano inoltre che questa interpretazione sarebbe risultata conforme a quanto disposto dall'art. 2 della Legge 8 marzo 1999, n.50, il quale aveva introdotto il comma 5 bis all'art. 20 della Legge 59/97, che così recitava: "I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione". Questa norma, che a giudizio dei predetti avrebbe potuto assurgere a criterio ermeneutico in tutte le fattispecie inerenti procedimenti di semplificazione amministrativa, non è stata tuttavia riproposta nella nuova formulazione del predetto art. 20 , così come risulta dall' art. 1, I comma, della Legge 29 luglio 2003, n.229.
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nota

Bibliografia

  • BARONE - CALO', Trasferimento d'immobili in zone di confine, Milano, CNN, Studi e Materiali, II, 2002
  • CESAREO, voce Confine (zone di), Enc. Dir.
  • TONDO, Sui trasferimenti d'immobili in zone di confine, CNN, 16 Novembre 1984

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