La responsabilità
ex art.
2051 cod. civ. presuppone, però, che il terzo danneggiato abbia
un titolo per entrare in legittima relazione con la cosa. Siffatto titolo, ad esempio, non può essere rappresentato da un preteso "diritto di accesso alla natura", che si vuole consistere nella libertà di accedere, senza recare danni alle colture esistenti, nel fondo altrui che non sia chiuso, al fine di svolgervi attività escursionistiche, ricreative o simili. Un tale generalizzato diritto non sussiste, infatti, nell'ordinamento vigente. Al riguardo, il codice civile e le leggi speciali prevedono particolari limiti alla proprietà. Pertanto, nel caso in cui taluno abusivamente acceda all'altrui fondo, non pare configurabile una responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia
ex art.
2051 cod. civ. , mentre sussiste la generale responsabilità aquiliana ex art.
2043 cod. civ. , ove sussista sul detto fondo un pericolo imprevedibile. Incomberà pertanto sul proprietario dello stesso che non lo abbia chiuso l'obbligo di preservare l'incolumità di chi vi possa accedere (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
2074/02 , Cass. Civ. Sez. III,
16179/01 , Cass. Civ. Sez. III,
9092/01 , Cass. Civ. Sez. III,
7938/01 ).