Il testamento effettuato a bordo di nave o aeromobile



A mente dell'art. 611 cod.civ., durante il viaggio per mare, il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa. Altrettanto è possibile fare per quanto attiene al viaggio per aria a bordo di aeromobile (art. 616 cod.civ.) nota1.

Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.

Il testamento deve essere redatto in doppio originale, alla presenza di due testimoni (a bordo dell'aeromobile è sufficiente, se non è possibile reperirne due, la presenza di un testimone soltanto) nota2. Esso deve inoltre essere sottoscritto da chi lo ha ricevuto, dal testatore e dai testimoni; se il testatore o testimoni non possono sottoscrivere se ne deve indicare la causa nota3 . Il testamento è conservato fra i documenti di bordo ed annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d' equipaggio (art. 612 cod.civ. ).

Approdando la nave o l'aeromobile in un porto estero, in cui vi sia un'autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnarne all'autorità medesima uno degli originali e una copia dell'annotazione sul giornale di bordo o di rotta.

Al ritorno della nave o dell'aeromobile nello Stato, i due originali, o quello non consegnato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima o aeronautica locale, con la copia dell'annotazione predetta. Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata (art. 613 cod.civ. ).

L'autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero della marina mercantile, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all' archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore (art. 614 cod.civ. )

Ai sensi dell'art. 615 cod.civ. infine il testamento speciale in parola perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove possa testare in forma ordinaria nota4.

Note

nota1

Requisito essenziale perché si possa testare nella speciale forma in esame è che ci si trovi in viaggio (per mare o per aria). Resta pertanto escluso il caso che la nave si trovi ancorata in un porto (o che un aereo si trova ancora a terra), poiché il testatore è nella posibilità di mettersi in contatto con un notaio del luogo, o recandosi da lui o invitandolo a bordo, per testare nelle forme ordinarie (Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.176). Occorre altresì precisare che la specificazione di viaggio per mare dovrebbe escludere la configurabilità dei testamenti speciali per le navigazioni lacuali e fluviali che il legislatore ha pensato essere nel nostro Paese talmente brevi da non giustificare la specialità di forma: Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., Libro II, Torino, 1978, p.162.
top1

nota2

Si discute della età minima richiesta per i testimoni: mentre infatti l'art. 50 della legge notarile richiede la maggiore età per testimoni del testamento segreto e pubblico, in quanto atti compiuti alla presenza del notaio, nulla prevedendo il codice per i testamenti speciali, i quali possono svolgersi anche dinanzi a soggetti diversi dal notaio. Parrebbe al riguardo che gli unici requisiti siano quelli richiesti dalla norma dell'art.248 cod.proc.civ., ovvero il compimento degli anni quattordici come condizione per la deposizione testimoniale (in questo senso Giannattasio, cit., p.163. Contra Cicu, Il testamento, Milano, 1951, p.90, che sostiene la applicabilità in via analogica anche ai testimoni dei testamenti speciali del requisito della maggiore età previsto dalla legge notarile).
top2

nota3

Si ritiene che non si possa prescindere né dalla necessità della lettura del testamento da parte del soggetto che lo riceve, né dalla indicazione della data e del luogo in cui il testamento è ricevuto: cfr.Marmocchi, Forma dei testamenti, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.871.
top3

nota4

Dunque anche lo sbarco in un porto estero non impedisce che inizi a decorrere il termine trimestrale di efficacia del testamento speciale, poiché ben potrebbe il testatore rivolgersi all'autorità consolare più vicina per testare in via ordinaria. E' peraltro indispensabile che lo sbarco avvenga in un territorio estero organizzato, ragion per cui uno sbarco sui ghiacciai dell'Antartide non potrebbe considerarsi come valido a determinare la decorrenza del termine (Caramazza, cit., p.183).
top4

Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • MARMOCCHI, Forma dei testamenti, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Il testamento effettuato a bordo di nave o aeromobile"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti