Il termine per l'impugnazione delle deliberazioni viziate (società per azioni)



Circa l'impugnazione delle delibere consiliari, il legislatore della riforma ha introdotto due sistemi:

  • il primo riguarda le impugnazioni promosse da amministratori e sindaci in cui si prevede l'applicazione del solo art. 2378 cod.civ. (con l'ovvia inapplicabilità del II comma del predetto art. che impone agli opponenti di dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero di azioni previste dal II comma dell'art. 2377 cod.civ. );


  • Il secondo riguarda le impugnazioni effettuate dei soci i cui diritti siano stati lesi dalla deliberazione, in cui si prevede l'applicazione degli artt. 2377 e 2378 cod.civ..

Una prima differenza tra i due sistemi di impugnazione ha ad oggetto il termine di decadenza entro il quale deve essere esercitata l'azione.

Infatti in ipotesi di impugnazione proposta dal collegio sindacale e dagli amministratori, il termine di 90 giorni previsto dall'articolo, decorre dalla data della deliberazione.

Nel secondo caso, ossia in ipotesi di impugnazione proposta dai soci, stante il rinvio all'art. 2377 cod.civ. , il termine di 90 giorni decorrerà dalla data di deliberazione ovvero, nel caso di delibere soggette ad iscrizione nel registro delle imprese, dalla data dell'iscrizione. In tale seconda ipotesi, si pone il problema del termine di decorrenza per l'impugnazione di delibere che non sono soggette ad iscrizione nel registro delle imprese: poiché infatti il socio non ha notizia legale delle riunioni del consiglio di amministrazione, cui è estraneo, né ha facoltà di consultare il libro dei verbali e delle deliberazioni consiliari (art. 2421 cod.civ. ), potrebbe accadere che lo stesso venga a conoscenza della delibera consiliare viziata quando sono trascorsi 90 giorni dalla sua adozione, così rendendo inapplicabile il nuovo strumento di autotutela allo stesso riconosciuto dal legislatore della riforma.

Alcuni autori, recependo il principio esplicitamente sancito in tema di prescrizione dall'art. 2935 cod.civ., hanno proposto di far decorrere il termine di decadenza dal momento in cui il socio ha avuto effettiva conoscenza della delibera: tale soluzione, da un lato garantirebbe il diritto del socio ad impugnare una deliberazione lesiva dei propri diritti, dall'altro non inciderebbe sulla certezza della stabilità delle deliberazioni consiliari nei confronti dei terzi in buona fede, i quali sarebbero comunque garantiti dall'ultimo comma dell'art. 2388 cod.civ. ai sensi del quale "in ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni" nota1.

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Note

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Nazzicone, Commento sub articolo 2388, in commentario Lo Cascio, 2003, pp. 107 e ss.
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