Il sublegato



L'art.662 cod.civ. prevede che la prestazione del legato possa essere imposta, oltre che a carico degli eredi, a carico di uno o più legatari nota1. L'art.671 cod.civ. , intitolato "legati ed oneri a carico del legatario", a propria volta ribadisce che la responsabilità patrimoniale del legatario conseguente all'adempimento del legato e di ogni ulteriore onere impostogli non può eccedere il valore della cosa legatagli.

Da questi indici normativi si ricava che il peso del legato ben può essere posto a carico del legatario, venendo a configurare l'ipotesi che gli interpreti qualificano in chiave di sublegato nota2.

Ciò premesso, è immediatamente il caso di porre una precisazione terminologica. Si parla infatti di sublegato per designare un fenomeno che nulla ha a che fare con quello del subcontratto. La dinamica attributiva propria del primo differisce profondamente rispetto alla relazione di dipendenza tra contratti che si riscontra nel secondo. Nel sublegato si manifesta infatti un rapporto di subordinazione di segno semplicemente economico. Nella sublocazione, nel subappalto, nel subaffitto, nel subcomodato un soggetto, che riveste la qualità di parte in una stipulazione i cui effetti possono dirsi attuali (per lo più si tratta di contratti che danno luogo a rapporti di durata), utilizza la propria posizione contrattuale riproducendone una analoga, derivata, seppure di ruolo inverso replicando la stipulazione della stessa figura contrattuale con un ulteriore soggetto. Esiste un vero e proprio rapporto giuridico di dipendenza tra il contratto "padre" ed il c.d. contratto "figlio", il cui oggetto è, in tutto o in parte, identico. Nulla di tutto ciò per il sublegato: non v'è, in particolare, nessun vincolo di dipendenza nè di coincidenza oggettiva tra legato e sublegato, non dipendendo quest'ultimo dal primo. Si pensi all'ipotesi di Tizio il quale lega a Primo la proprietà di un fondo agricolo, ponendo a carico di costui l'ulteriore legato (dunque sublegato) a favore di Secondo consistente nella corresponsione della somma di 100. Come è evidente si tratta di due disposizioni ben distinte, ciascuna dotata di un proprio oggetto per nulla dipendente dall'altra nota3.

Questa autonomia tra legato e sublegato si manifesta anche in relazione alle vicende di ciascuna delle disposizioni a titolo particolare, le vicende dell'una non dipendendo da quelle dell'altra (come invece accade, secondo un ordine di gerarchia univoco, nel caso del subcontratto). Così l'invalidità del legato non necessariamente sortisce effetto con riferimento al sublegato (ovviamente essendo possibile che entrambe le disposizioni siano inficiate dal medesimo vizio, quale ad esempio l'incapacità naturale del testatore al tempo della redazione dell'atto di ultima volontà). Facendo l'esempio del sublegato imposto al legatario Primo, nell'ipotesi in cui la disposizione in favore di quest'ultimo dovesse essere dichiarata nulla, il sublegato andrà ad essere posto a carico dei collegatari in favore dei quali operi l'accrescimento (art.676, II comma, cod.civ. apri ). In difetto esso andrà a gravare gli eredi (art.677, II comma, cod.civ. ). Questa dinamica è del tutto analoga a quella del modus posto a carico del beneficiario il cui lascito venga a mancare.

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Note

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Ciò a differenza di quanto sancito nel diritto romano antico, non essendo originariamente praticabile la via di imporre il peso del legato se non a carico degli eredi. La regola venne successivamente meno.
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nota2

Giova rilevare come v'è chi ha rilevato come sarebbe più appropriato fare menzione di legato in sottordine: Barbero, Il sistema del diritto Privato, Torino, 1993, pp. 1251 e ss.; Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.71.
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nota3

Rimane tuttavia aperta l'eventualità in cui una siffatta dipendenza sia istituita dal disponente. Es.: Tizio lega a Primo la somma di 1000, parallelamente stabilendo che, a valere su detta somma, Tizio ne versi 100 a Secondo (sublegatario).
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Bibliografia

  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001

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