Il subcontratto (o contratto derivato) corrisponde ad una figura generale che non rinviene nel codice civile una disciplina specifica, essendo previste singole figure (es.: subappalto, sublocazione etc.).
Esso può essere definito come il contratto con il quale un soggetto, che riveste la qualità di parte in una stipulazione i cui effetti possono dirsi attuali (per lo più si tratta di contratti che danno luogo a rapporti di durata)
, utilizza questa sua posizione riproducendone una analoga, derivata, seppure di ruolo inverso replicando la stipulazione della stessa figura contrattuale con un altro soggetto nota1. Un esempio varrà a chiarire il concetto. Tizio concede in locazione a Caio un appartamento in Roma, Via Appia. Caio, a propria volta subloca a Sempronio lo stesso appartamento.
La figura si distingue da quella della cessione del contratto. Quest'ultima dà luogo alla sostituzione di un nuovo soggetto che subentra in luogo di uno dei contraenti originari,
permanendo intatti gli altri elementi del contratto nota2.Nel subcontratto il rapporto tra i contraenti della stipulazione originaria permane; in via derivata da essi si costituisce un nuovo rapporto tra uno dei contraenti originari ed un terzo
nota3 . Questa nuova relazione dipende dalla prima: il rapporto tra appaltatore e subappaltatore differisce, non si confonde rispetto a quello intercorrente tra committente ed esso appaltatore. Costui viene ad assumere nel contratto derivato la figura di subcommittente.
Nel subcontratto gli elementi oggettivi possono anche variare rispetto a quelli del contratto-base. Ad esempio possono variare i termini di consegna delle opere, i prezzi unitari delle lavorazioni, le penali per il ritardo, etc.
Il nesso tra contratto base e contratto derivato in definitiva evidenzia una particolare specie di
collegamento negoziale: la definizione di subcontratto si caratterizza proprio in forza di una interdipendenza funzionale unilaterale in virtù della quale un contratto si può definire come derivato o "filiato" da un altro, che ne costituisce l'antecendente necessario
nota4 .
Note
nota1
Cfr.Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.728.
top1nota2
Così Carbone, La cessione del contratto, in Il contratto in generale, t.6, Torino, 2000, p.318.
top2nota3
Carbone, cit., p.320.
top3nota4
Baccigalupi, Appunti per la teoria del subcontratto, in Riv.dir.comm., 1943, I, p.181, Messineo, voce Contratto derivato-subcontratto, in Enc.dir., 1962, vol.X, p.80 e Chinè-Miliano, Il subcontratto tra teoria generale ed ipotesi tipiche, in Giust.civ., 1993, II, p.589. Deve respingersi la tesi che qualifica il subcontratto come contratto con stipulazione a favore del terzo, nel senso di accollo ex lege aperto all'adesione del contraente originario tramite l'azione diretta, poiché "nel subcontratto non vi è acquisto del diritto da parte del terzo nei confronti del contraente principale" (Bianca, cit., p.730; analogamente Carresi, Il contratto, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XXI, t.I, Milano, 1987, p.317; cfr. anche Clarizia, La cessione del contratto, Napoli, 1946, p.75).
top4 Bibliografia
- BACCIGALUPI, Appunti per una teoria del subcontratto, Riv.dir.comm., 1943
- CARBONE, La cessione del contratto, Torino, Tratt.dir.priv.Bessone, XIII, 2000
- CARRESI, Il contratto, Milano, Tratt. dir.civ. dir da Cicu-Messineo cont. Mengoni, 1987
- CHINE’, MILIANO, Il subcontratto tra teoria generale ed ipotesi tipiche, Giust.civ., II, 1993
- CLARIZIA, La cessione del contratto, Napoli, 1946
- MESSINEO, Contratto derivato-Subcontratto, Enc.dir., X, 1962