Il subappalto



Il subappalto è una specifica figura di subcontratto che viene assunta in
espressa considerazione dagli artt. 1656 e
1670 cod.civ. nonché da una
serie di norme speciali, volte a disciplinare il settore delle opere e
delle forniture pubbliche (cfr art. 16 D.lgs. 358/92; art.18 della legge 55/1990).

La prima disposizione prescrive che l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio qualora non sia stato autorizzato dal committente (Cass. Civ.Sez. II, 7649/94).

In generale tale autorizzazione può essere data per iscritto, verbalmente
ed anche per facta concludentia nota1.
Essa può avvenire tanto preventivamente quanto successivamente rispetto al
perfezionamento del contratto di appalto, dal momento che anche l'autorizzazione preventiva risulta perfettamente compatibile con l' intuitus personae che caratterizza il contratto di appalto: detta autorizzazione indica la piena fiducia riposta nell'appaltatore estendendosi alla bontà ed oculatezza nella scelta del subappaltatore.

La seconda delle norme citate, dettata in tema di responsabilità, prevede, ai fini dell'esperibilità in via di regresso dell'azione vantata dall'appaltatore nei
confronti dei subappaltatori, che l'appaltatore deve, sotto pena di decadenza, comunicare ai secondi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento di essa.

Per mezzo del subappalto, l'appaltatore conferisce ad un altro soggetto
(il subappaltatore, terzo rispetto al contratto di appalto) l'incarico di eseguire l'opera o il servizio che erano stati commissionati ad esso appaltatore dal committente. Nel contratto di subappalto, che rinviene il proprio antecedente logico e funzionale nel contratto di appalto intercorrente tra committente ed appaltatore, quest'ultimo assume a propria volta la veste di subcommittente in un ulteriore contratto di appalto, comunque autonomo rispetto al primo (Cass. Civ. Sez. II, 5237/99 ; Cass. Civ. Sez. II, 4656/1990 nota2.

Ciò premesso, i rapporti tra l'uno e l'altro contratto possono essere ricondotti alla peculiare specie di collegamento negoziale che si istituisce nella figura generale del subcontratto.

Al subappalto si può ritenere applicabile, per quanto attiene ai rapporti tra
subcommittente  e subappaltatore, la disciplina propria dell'appalto, mentre per ciò che riguarda i benefici fiscali spesso le legge detta disposizioni specifiche, insuscettibili di essere applicate analogicamente al contratto derivato (Cass. Civ. Sez. III, 2429/75 )nota3.

Come già sopra riferito l'art. 1656 cod.civ. vieta il subappalto salvo che non sia stato autorizzato dal committente. Le leggi speciali in materia di opere pubbliche contengono minuziose disposizioni in merito, precisando i limiti percentuali entro i quali risulta possibile il subappalto, tenendo altresì conto che spesso le imprese che si sono aggiudicate il lavoro sono a propria volta costituite nella forma del raggruppamento temporaneo, ciò che consente di costituire un gruppo
dotato delle tecnologie e delle maestranze qualificate per ciascuna fase delle eventualmente diverse lavorazioni necessarie.

I motivi del riferito divieto possono essere ricondotti a diverse logiche. Da un punto di vista generico si può osservare che l'appalto è un contratto nel quale rilevano le qualità personali dell'appaltatorenota4. Se Tizio sceglie Caio per realizzare un'opera è segno che si fida di costui e dell'organizzazione che a lui fa capo. Qualora si trovasse invece in concreto ad avere a che fare con Mevio, al quale Caio ha subappaltato il
lavoro, la cosa non potrebbe esser priva di conseguenze. Si aggiunge a
queste spiegazioni un'ulteriore ragione specifica, che in tema di opere
pubbliche assume una valenza assorbente. Se il subappalto fosse possibile
senza limiti e controlli  si creerebbero entità parassitarie
qualificate dal mero scopo di accaparrare commesse, ponendosi come
 intermediarie tra la committenza e le imprese esecutrici. Ciò, come
è evidente, con gravi danni sia per  il committente, che
sostanzialmente verrebbe a subire un aumento dei costi ed un frazionamento
della responsabilità, sia per gli stessi subappaltatori che vedrebbero
compresso l'utile e mortificato il proprio ruolo nota5

Disputate sono le conseguenze dell'affidamento delle opere a subappaltatori in difetto di autorizzazione da parte del committente. In dottrina sono state sostenute svariate opinioni: da quella della nullità relativa (che potrebbe esser fatta valere soltanto dal committente)nota6 a quella della mera responsabilità contrattuale del subcommittente nei confronti del committente, permanendo tuttavia la validità e l'efficacia del subappaltonota7, passando per la tesi dell'annullabilità del contratto di subappalto nota8. Secondo il parere preferibile si tratta di una condotta dell'appaltatore che va inquadrata nell'ambito dell'inadempimento delle obbligazioni che a costui fanno capo, tra le quali quella di eseguire l'opera personalmente, cioè per il tramite della propria organizzazione d'impresanota9. Il committente potrà domandare, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto (art. 1453 cod.civ.) anche in dipendenza di specifiche disposizioni di legge (Cass. Civ. Sez. I, 4215/92 ) nonchè il risarcimento dei danni (Cass. Civ. Sez. I, 9522/97).

Note

nota1

Ritengono che l'autorizzazione non richieda alcuna particolare forma Giannattasio, L'appalto, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1977, p.75 e Rubino, L'appalto, in Trattato di dir.civ. it., dir. da Vassalli, Torino, 1980, p.113, che sottolinea tuttavia come non possa qualificarsi autorizzazione tacita il semplice silenzio del committente.
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nota2

Cfr.Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.404.
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nota3

Analogamente Cagnasso, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, libro IV, Torino, 1999, p.1200.
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nota4

Rileva come sia da ascrivere al carattere personale di intuitus personae
tipico dell'appalto la ratio del disposto normativo Rubino, cit., p.112.
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nota5

In questo senso Mirabelli, cit., p.404.
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nota6

Rubino, cit.,
p.112.
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nota7

Così Ferri, Manuale di diritto civile e commerciale, Torino, 1986, p.825.
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nota8

Grasso, Il subcontratto, Napoli, 1987, p.110.
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nota9

E' questa l'opinione di Mirabelli, cit., p.405.
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Bibliografia

  • CAGNASSO, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • FERRI, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1986
  • GIANNATTASIO, L'appalto, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XXIV, t. 2, 1977
  • GRASSO, Il subcontratto, Napoli, 1987
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, L'appalto, Torino, Trattato Vassalli, 1980

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