Il caso paradigmatico, dal quale prendere le mosse per riferire del soggetto passivo del rapporto obbligatorio è costituito ovviamente dal debitore che personalmente effettua l'adempimento. A questa ipotesi va equiparata l'esecuzione a mezzo di dipendenti o ausiliari, la cui condotta è comunque riconducibile al debitore medesimo
nota1, anche per quanto attiene alla responsabilità sia contrattuale (art.
1228 cod. civ. ), sia extracontrattuale (art.
2049 cod. civ. ).
Assumeremo piuttosto in considerazione due norme che riferiscono di speciali eventualità: si tratta dell'art.
1191 cod. civ. , che contempla il
pagamento effettuato da un soggetto incapace, nonché dell'art.
1180 cod. civ. , vale a dire
dell'adempimento del terzo.
Note
nota1
In tal senso Bianca Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 275, Visintini, La responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari, Padova, 1965; Ferrara, Responsabilità contrattuale per fatto altrui, in Scritti giuridici, vol. II, 1954.
top1Bibliografia
- FERRARA, Responsabilità contrattuale per fatto altrui, Scritti giuridici, II, 1954
- VISINTINI, La responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari, Padova, 1967