Il sistema monistico (società per azioni)



L'altro modello di gestione e controllo introdotto dal Legislatore della riforma in alternativa rispetto al modello classico è il modello c.d. monistico, in cui si ha la presenza di due organi, il consiglio di amministrazione e il comitato per il controllo sulla gestione (artt. 2409 sexiesdecies , 2409 septiesdecies , 2409 octiesdecies e 2409 noviesdecies cod.civ.).

Tale modello è caratterizzato dall'eliminazione del collegio sindacale, le cui funzioni di controllo vengono espletate dal comitato di controllo sulla gestione, composto da una parte degli stessi componenti il consiglio di amministrazione.

Stante le riferite caratteristiche, quindi, le società che adottano questo modello, non possono necessariamente nominare l'amministratore unico, né rinunciare all'organo deputato a svolgere il controllo contabile.

Circa il consiglio di amministrazione, ad esso è integralmente applicabile la disciplina disposta in tema di consiglio di amministrazione nel modello classico. Il tutto contrassegnato da due particolarità:
  • a) almeno un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per il collegio sindacale dall'art. 2399, I comma, cod.civ. ;
  • b) in presenza di un'espressa previsione statutaria, i componenti di tale consiglio, dovranno altresì possedere i requisiti dettati dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria e da società di gestione di mercati regolamentati. Ciò si spiega con il fatto che i membri del comitato per il controllo sulla gestione dovranno essere designati tra i componenti dotati di questi requisiti.

Nell'ambito del consiglio di amministrazione, vengono designati i membri e del comitato per il controllo sulla gestione. La nomina è effettuata direttamente dal consiglio di amministrazione, che ne determina anche il numero, salvo diversa previsione statutaria. Nell'ipotesi di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, i membri del comitato non possono essere inferiori a tre. Oltre ai requisiti di indipendenza dei componenti del consiglio di amministrazione, i membri del comitato per il controllo sulla gestione devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità eventualmente stabiliti nello statuto e non possono essere membri del comitato esecutivo o destinatari di deleghe o particolari cariche sociali.

Ai sensi del II comma dell'art. 2409 octiesdecies cod.civ. , infine i membri del comitato per il controllo non possono comunque svolgere, anche solo in punto di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate. Questa disposizione è quanto mai sibillina: i membri del comitato di controllo sono infatti anche necessariamente consiglieri di amministrazione e, in questa veste, svolgono senza dubbio funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale.

È inoltre previsto che almeno uno dei componenti il comitato per il controllo sia iscritto nel registro dei revisori contabili.

In caso di cessazione, per qualunque motivo, dalla carica di amministratore di persona che rivestisse altresì la qualità di membro del comitato per il controllo sulla gestione, laddove tra gli altri membri del consiglio di amministrazione, non vi siano soggetti dotati dei requisiti richiesti dalla legge, dovrà necessariamente essere nominato consigliere un altro soggetto, dotato dei predetti requisiti che dovrà immediatamente essere integrato nel comitato per il controllo.

Le funzioni del comitato per il controllo sulla gestione sono assai ridotte rispetto a quelle previste per il collegio sindacale. Le uniche competenze di questo organo si sostanziano nella designazione del proprio presidente, con deliberazione assunta a maggioranza dei membri, nella vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. Nessun obbligo di vigilare sull'osservanza della legge o dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione è stato dunque imposto al comitato per il controllo. Con ogni probabilità la mancata previsione di tale obbligo, dipende dal fatto che i componenti del comitato per il controllo sulla gestione sono anche amministratori e, quindi, più che vigilare su tali aspetti, sono obbligati a rispettarli.

Il comitato per il controllo sulla gestione deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. Esso è altresì obbligato a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione (ma la cosa appare ovvia essendo tutti i componenti anche amministratori), alle assemblee dei soci e alle riunioni del comitato esecutivo.

Al comitato per il controllo sulla gestione è inoltre previsto che, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, possano essere attribuiti ulteriori compiti tra cui, in particolare, quello di gestire i rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

Prassi collegate

  • Il sistema monistico nell’amministrazione e controllo della spa

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