Il sistema dualistico (società per azioni)



Con gli artt. 2409 octies , 2409 novies (come novellato con l'introduzione espressa del criterio di cui al II comma dell'art. 2086 cod.civ. per effetto del D.Lgs. 14/2019), 2409 decies , 2409 undecies , 2409 duodecies , 2409 terdecies , 2409 quaterdecies e 2409 quinquiesdecies cod.civ. il legislatore della riforma ha disciplinato il primo dei due sistemi alternativi di amministrazione e controllo, vale a dire il sistema c.d. dualistico.

Esso si caratterizza per l'abolizione del collegio sindacale e per l'introduzione di due organi, il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza, cui è demandata, accanto al soggetto incaricato del controllo contabile, obbligatoriamente presente, la funzione di controllo e gestione della società.

Il presente modello è caratterizzato da una dissociazione tra la titolarità delle azioni e il potere di gestione della società. Infatti quasi tutti i poteri di competenza dell'assemblea ordinaria vengono attribuiti al consiglio di sorveglianza.

Prassi collegate

  • Quesito n. 44-2006/I, Fusione fra società cooperative e applicabilità dell'art. 2505-quater

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