Il sistema di amministrazione classico (società per azioni)



L'art. 2380 bis cod.civ. recita: "la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea".

Come appare evidente dalla lettura del predetto articolo, la gestione sociale spetta unicamente all'organo amministrativo. In tale definizione rientrano in realtà diverse categorie di poteri attribuibili agli amministratori, identificabili come segue:
  • potere di gestione;
  • potere di rappresentanza;
  • potere di iniziativa e di organizzazione dell'impresa;
  • potere esecutivo.

Nel corso dell'esame che segue tali aspetti verranno assunti in separata considerazione.

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