Il sistema della responsabilità civile



La disciplina generale della responsabilità civile nota1 è racchiusa nel titolo IX, che conclude il Libro IV del codice civile. La ragione della collocazione nel libro delle obbligazioni risiede nel fatto che, così come previsto dall'art. 1173 cod. civ. , la seconda fonte di obbligazioni, dopo i contratti, è costituita dal fatto illecito, secondo la definizione che di esso fornisce l'art. 2043 cod. civ. . In particolare, l'illecito, come tutte le altre fonti di obbligazioni previste dall'art. 1173 cod. civ. , è fonte di un obbligo primario ed originario, non sostitutivo di altri rimasti inadempiuti. Esso è, dunque, fonte diretta di obbligazione. Diversamente, l'obbligo risarcitorio nascente dall'inadempimento del debitore costituisce un'obbligazione derivata o succedanea, che si sostituisce, o si aggiunge, a quella precedente, rimasta inadempiuta. Si parla di "responsabilità civile" per indicare la responsabilità che non deriva dalla violazione di obblighi giuridici verso un determinato soggetto, ma discende dal mancato rispetto di norme di condotta, che regolano la vita sociale ed impongono doveri generali di rispetto degli interessi altrui. La locuzione "responsabilità civile" è, quindi, spesso usata come sinonimo di "responsabilità extracontrattuale". Purtuttavia, l'espressione può indicare un concetto più ampio, comprendente in sé non solo la responsabilità extracontrattuale ma anche quella contrattuale, ogniqualvolta sia utilizzata per designare la responsabilità regolata dal diritto privato, contrapponendosi, così, alla responsabilità penale e a quella amministrativa.

Nelle società moderne, l'ordinamento, mediante le norme che disciplinano la responsabilità civile, stabilisce in quali casi, e con quali modalità, il danno debba essere risarcito, vale a dire in quali ipotesi un determinato pregiudizio non debba gravare sul soggetto che l'ha subito, bensì su altri, chiamati a risponderne, appunto, secondo le regole dell'illecito aquiliano. Stabilire se il danno debba essere addossato alla vittima ovvero essere trasferito in capo ad un altro soggetto è una decisione che spetta al legislatore e che presuppone la soluzione di un conflitto tra contrapposti interessi. Il compimento di queste scelte dipende dalla funzione che si intende conferire alle regole di responsabilità civile. Invero, fino agli anni '60, era stata dominante, sia in dottrina che in giurisprudenza, la c.d. concezione tradizionale dei fatti illeciti, secondo la quale la funzione che il sistema della responsabilità civile doveva assolvere era principalmente sanzionatoria. In particolare, secondo la teoria in esame, l'art. 2043 cod. civ. , ponendosi in linea con quanto sancito dall'art. 1151 del cod. civ. previgente, delineava un sistema di illeciti tipici, volti a reprimere comportamenti socialmente e moralmente riprovevoli, suscettibili di un giudizio di biasimo sociale. Alla luce di tale concezione si spiega anche la ragione per cui, nel vigente codice, non compaia la dizione "responsabilità civile", ma l'art. 2043 cod. civ. sia rubricato "risarcimento per fatto illecito". Viceversa, oggi nella lingua comune dei giuristi ricorre molto più frequentemente l'espressione "responsabilità civile" di quella che, invece, ha adottato lo stesso legislatore "dei fatti illeciti".

Questo mutamento ha una sua giustificazione. Infatti, mentre ancora nella prospettiva del codice del '42 si può dire che esistesse, in linea di massima, una corrispondenza biunivoca tra fatti illeciti e responsabilità civile, oggi sicuramente non è più così: se è vero che un fatto illecito ha come conseguenza la responsabilità civile, non è vera la reciproca. Vale a dire, non ogni ipotesi di responsabilità civile implica un fatto illecito nel senso in cui esso è definito dall'art. 2043 del cod. civ. . Si può dare, cioè, responsabilità civile anche come effetto giuridico di fatti che non sono qualificabili come illeciti. In particolare, il profilo che muta è quello del criterio di imputazione, cioè del dolo o della colpa, che in talune fattispecie non ricorre. Invero, in una stagione passata, quella a cavallo tra '800 e '900, si utilizzava direttamente l'espressione "colpa" per designare al tempo stesso i fatti illeciti e la conseguenza giuridica che da questi invariabilmente deriva, cioè la responsabilità: con tale sineddoche, quindi, si ricorreva ad uno degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità per indicarla tutta nella sua complessità e completezza.

In quest'ottica ben si coglie il significato dell'assegnazione del titolo di un autorevole contributo alla letteratura giuridica italiana del primo '900: "La colpa nel diritto civile odierno" nota2, diviso poi in due volumi, "La colpa contrattuale" e "La colpa extracontrattuale", scelta linguistica che rivela, appunto, la centralità e l'inevitabilità della colpa come elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, sicché tanto valeva parlare di colpa per indicare la responsabilità civile tout court.

Tale concezione dell'illecito civile, inoltre, presentava talune somiglianze con il sistema penalistico:

- la sanzione del risarcimento del danno presupponeva necessariamente un comportamento colorato quantomeno da colpa, secondo la massima "nessuna responsabilità senza colpa"

- anche gli illeciti civili, così come i reati, erano da considerarsi tipici, giacché la colpa poteva riguardare solo l'inosservanza di specifici obblighi

- l'art. 2043 cod. civ. era da interpretarsi quale norma secondaria, espressione del dovere di "neminem laedere", la cui violazione determinava l'antigiuridicità della condotta.

Tuttavia, un primo distacco dalla concezione tradizionale è ravvisabile nella stessa disciplina tracciata dal legislatore del 1942: da un lato, infatti, il riferimento al danno del concetto di ingiustizia comporta un primo allontanamento dalla tipicità dell'illecito e, dall'altro, l'attuale sistema normativo non disdegna ipotesi di responsabilità svincolate dal dolo o dalla colpa. A partire dagli anni '60, poi, l'evolversi della società moderna nel senso di una sempre maggior complessità ha mostrato l'insufficienza di una concezione della responsabilità civile meramente sanzionatoria, segnando così il superamento di quest'ultima, a favore di una funzione compensativa. Questa nuova sensibilità, che ha trovato fondamento nel principio di solidarietà sociale, sancito dall'art. 2 della Cost. , e che è stata accolta sia dalla più recente disciplina extracodicistica sia dall'ultima giurisprudenza, ha fatto sì che l'attenzione si rivolga non tanto alla colpa ed alla sanzione, quanto, piuttosto, al danno ingiusto ed al suo risarcimento. Il riconoscimento della suddetta funzione compensativa della responsabilità civile e l'ammissibilità del risarcimento pur in assenza di un giudizio di disvalore verso il comportamento del danneggiante hanno condotto anche ad una diversa interpretazione dell'art. 2043 cod. civ. . Invero, la norma in esame perde la sua portata meramente sanzionatoria di illeciti tipizzati per configurarsi, all'opposto, come regola generale, volta a fornire ristoro ad una molteplicità di interessi, da individuarsi di volta in volta in sede interpretativa.

Infatti, come rilevato autorevolmente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 500/99 ), non è possibile stabilire a priori quali siano gli interessi meritevoli di tutela: caratteristica del fatto illecito delineato dall'art. 2043 cod. civ. , inteso nei sensi suindicati come norma primaria di protezione, è, invero, la sua atipicità. Compito del giudice, chiamato ad attuare la tutela ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. , è, quindi, quello di procedere ad una selezione degli interessi giuridicamente rilevanti, poiché solo la lesione di un interesse siffatto può dare luogo ad un "danno ingiusto". A tanto provvederà istituendo un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto, e, cioè, dell'interesse effettivo del soggetto che si afferma danneggiato, da un lato, e dell'interesse che il comportamento lesivo dell'autore del fatto è volto a perseguire, dall'altro. Il tutto al fine di accertare se il sacrificio del soggetto danneggiato trovi giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell'autore della condotta, in ragione, appunto, della sua prevalenza.
Comparazione e valutazione che, è bene precisarlo, non sono rimesse alla discrezionalità del giudice. Esse vanno condotte alla stregua del diritto positivo, al fine di accertare se, e con quale consistenza ed intensità, l'ordinamento assicuri tutela all'interesse del danneggiato, con disposizioni specifiche (così risolvendo in radice il conflitto, come avviene nel caso di interesse protetto nella forma del diritto soggettivo, soprattutto quando si tratta di diritti costituzionalmente garantiti o di diritti della personalità), ovvero comunque lo prenda in considerazione sotto altri profili (diversi dalla tutela risarcitoria), manifestando così un'esigenza di protezione (nel qual caso la composizione del conflitto con il contrapposto interesse è affidata alla decisione del giudice, che dovrà stabilire se si è verificata una rottura del "giusto" equilibrio intersoggettivo, e provvedere a ristabilirlo mediante il risarcimento).

Il sistema della responsabilità civile dismette, quindi, la veste della tipicità per caratterizzarsi, per converso, dall'atipicità dei fatti illeciti: invero, costituisce illecito civile qualunque fatto che cagioni ad altri un danno ingiusto, secondo la lettera dell'art. 2043 del cod. civ. . Accanto a tale norma, che, come poc'anzi si è detto, costituisce la clausola generale della responsabilità civile, sussistono, poi, numerose ipotesi cosiddette speciali di responsabilità, che si caratterizzano, generalmente, per l'abbandono del criterio centrale della "colpa", che rappresenta il fulcro dell'imputazione della responsabilità extracontrattuale o civile. Queste fattispecie di responsabilità sono classificate variamente a seconda del criterio che si assuma come discretivo. Generalmente, si distingue tra responsabilità oggettiva e responsabilità aggravata a seconda che, come nel primo caso, la legge non consenta al responsabile alcuna prova liberatoria, ovvero si limiti semplicemente (nella responsabilità aggravata) a ribaltare l'onere della prova stabilito nell'art. 2043 cod. civ. , presumendo la colpa e gravando il responsabile della prova di non aver potuto impedire il danno o del caso fortuito o della forza maggiore.

Il tratto caratteristico comune alle ipotesi speciali di responsabilità è rappresentato dalla volontà legislativa di circondare di maggiori cautele il compimento di attività o cose pericolose o la condotta di soggetti, le cui condizioni personali siano tali da favorire la consumazione di danni nei confronti di terzi.

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Note

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Franzoni, Dei Fatti illeciti (artt. 2043-2059), in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, libro IV, 1993; C. Salvi, La responsabilità civile, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1998; Visintini, Trattato breve della responsabilità civile: fatti illeciti, inadempimento, danno risarcibile, Padova, 2^ ediz., 1999.
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Chironi, La colpa nel diritto civile odierno, Torino, 1903.
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Bibliografia

  • CHIRONI G.P., La colpa nel diritto civile odierno, Torino, 1903
  • FRANZONI M., Dei fatti illeciti, Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1993
  • SALVI C., La responsabilità civile, Milano, Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti, 1998
  • VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile: fatti illeciti, inadempimento, danno risarcibile, Padova, 1999

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