Il rivio dell'assemblea nelle società di capitali (26/2012)


Massima

1. Fuori dai casi di cui all’art. 2374 c.c., il rinvio può essere deciso per un periodo superiore a cinque giorni purchè contenuto entro convenienti limiti di tempo.

2. L’assemblea di rinvio costituisce una mera prosecuzione dell’assemblea rinviata, pertanto si deve ritenere che:
a) il quorum costitutivo sia quello accertato dal Presidente in occasione dell’apertura dei lavori dell’assemblea rinviata con le seguenti precisazioni;
- laddove alcuni soci presenti all’assemblea rinviata non partecipino all’assemblea di rinvio, il quorum costitutivo, già accertato in occasione dell’assemblea rinviata, non subisce riduzioni, salvo il caso in cui per la valida costituzione di una determinata assemblea non sia richiesto alcun capitale minimo ed il quorum deliberativo sia calcolato con riferimento ai soci presenti in assemblea, nel quale caso sarà necessario precedere ad un nuovo accertamento del quorum costitutivo prima della votazione;
- laddove invece intervengono all’assemblea rinviata alcuni soci assenti all’assemblea di rinvio (purchè già legittimati ad intervenire all’assemblea rinviata), di essi si dovrà tenere conto con il conseguente innalzamento del quorum deliberativo nel caso in cui esso debba essere calcolato, ai sensi di legge o di statuto, in rapporto al capitale rappresentato in assemblea;
b) siano legittimati ad intervenire all’assemblea di rinvio coloro che erano presenti all’assemblea rinviata e coloro che, seppur assenti, sarebbero potuti intervenire all’assemblea rinviata in quanto legittimati ai sensi di legge e di statuto; non sono legittimati ad intervenire all’assemblea di rinvio coloro che abbiano assunto la veste di socio in un momento successivo all’assemblea rinviata;
c) non sia necessario un nuovo avviso di convocazione, conservando efficacia l’ordine del giorno già stabilito;
d) siano valide le deleghe rilasciate per la seduta rinviata;
e) le modalità di svolgimento dell’assemblea siano quelle dell’assemblea originaria;
f) il Presidente dell’assemblea rinviante sia il medesimo soggetto che ha presieduto l’assemblea rinviata, salvi i casi di assenza, rinuncia o cessazione dall’ufficio da parte di quest’ultimo: in tal caso l’assemblea rinviata potrà essere presieduta da una diversa persona.

3. Si deve peraltro ritenere che: l’assemblea di rinvio possa tenersi in un luogo diverso rispetto a quello dove si è svolta l’assemblea rinviata; l’assemblea di rinvio, laddove sia totalitaria, possa deliberare anche su argomenti non previsti all’ordine del giorno dell’assemblea rinviata.
I componenti degli altri organi sociali hanno diritto di partecipare all’assemblea rinviata anche nel caso in cui non siano stati presenti all’assemblea di rinvio, stante il loro naturale diritto di partecipare alle assemblee.
Le regole sopra esposte valgono anche per l’assemblea di rinvio di società a responsabilità limitata, sia nell’ipotesi di rinvio tipico (ammissibile solo in presenza di un’espressa previsione statutaria), sia nell’ipotesi di rinvio atipico (sempre ammissibile).

La fattispecie e i quesiti

L’art. 2374 c.c., che disciplina l’istituto del rinvio dell’assemblea, è norma estremamente sintetica che suscita una serie di problemi applicativi che coinvolgono in prima persona il Notaio verbalizzante, le cui scelte di campo possono influire non poco sull’andamento dei lavori nota1.

Ci si domanda in primo luogo se il potere di rinvio dell’assemblea spetti solo alla minoranza qualificata, così come previsto dall’art. 2374 c.c., o se esso possa essere deciso anche dalla maggioranza e, laddove si ritenga di rispondere positivamente al quesito, se la maggioranza sia comunque tenuta a rispettare il limite temporale dei tre giorni fissato dalla norma in oggetto.

In secondo luogo nel silenzio della norma ci si chiede quali siano le regole che governano il funzionamento dell’adunanza che si svolge a seguito del rinvio, nel corso della quale possono verificarsi situazioni peculiari.

La soluzione

In ordine al primo quesito si ritiene che la maggioranza abbia il potere di deliberare il rinvio dell’assemblea senza sottostare alle limitazioni cronologiche fissate dall’art. 2374 c.c. e ciò sulla base della generale competenza, riconosciuta all’assemblea, di autoregolamentare lo svolgimento dei propri lavori.

Con riferimento al secondo quesito si ritiene di aderire alla tesi, assolutamente maggioritaria in dottrina ed in giurisprudenza, secondo la quale l’assemblea che si svolge a seguito del rinvio sia non una nuova riunione, ma una mera prosecuzione della prima. Partendo da questo assunto si sono tratti alcuni corollari applicativi, elencati nell’orientamento, con un’avvertenza: lo iato temporale tra le due sedute può dar luogo a modificazioni che generano problematiche che vanno risolte, non solo alla luce del principio che si è ritenuto di enucleare, ma anche conformemente alle regole generali di buona fede nonché di corretto funzionamento dell’assemblea.

La motivazione: il termine di rinvio

Il primo punto dell’orientamento prende posizione in merito alla questione della legittimità del rinvio deliberato dalla maggioranza prescindendo dalle limitazioni temporali fissate dall’art. 2374 c.c. dando risposta positiva, con l’unica precisazione che la nuova adunanza venga fissata entro convenienti limiti di tempo.

Tale conclusione, seppur autorevolmente sostenuta dalla dottrina e largamente condivisa in giurisprudenza, non è pacifica: va segnalata infatti l’opinione di chi nota2 ritiene che il rinvio della maggioranza, laddove deliberato per difetto di informazione, sia soggetto al limite temporale di cui all’art. 2374 c.c., mentre non lo sia laddove disposto per ragioni diverse dalla carenza informativa.

Più precisamente si è sostenuto che nel caso in cui le ragioni del rinvio siano quelle previste dall’art. 2374 c.c., sia irrilevante il fatto che la richiesta provenga dalla maggioranza o dalla minoranza, dovendosi applicare il limite temporale dei cinque giorni che il legislatore ha ritenuto essere il giusto contemperamento tra l’interesse ad ottenere ulteriori informazioni per votare in modo consapevole e l’interesse di ciascun socio all’esaurimento dei lavori assembleari.

Tale affermazione non sembra convincente, poichè l’assemblea è dotata di potere di autoregolamentazione e quindi della facoltà di dettare le regole dello svolgimento dei lavori assembleari, nei limiti del rispetto del principio maggioritario, così come peraltro sancito dall’art. 2374 n.6, che elenca tra le competenze dell’assemblea ordinaria anche quella di approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Affinchè tale facoltà di rinvio ad opera della maggioranza non trascenda in situazioni di abuso occorre che la nuova seduta sia fissata entro convenienti limiti di tempo: deve riconoscersi in tale situazione al Presidente dell’assemblea il potere di richiedere alla maggioranza di anticipare la data
rispetto a quella proposta, laddove, alla luce delle circostanza concrete, la dilazione richiesta appaia
eccessiva nota3.

L’assemblea di rinvio: questioni applicative

Come si è anticipato si è inteso concentrare l’attenzione sull’assemblea “di rinvio”, tralasciando la trattazione di altre questioni interpretative che la disposizione in oggetto ha sollevato, questioni sulle quali peraltro esistono oggi, in dottrina e giurisprudenza, vedute sostanzialmente uniformi.

In estrema sintesi, e in via di prima approssimazione, si può dire dominante la posizione di chi qualifica il diritto al rinvio spettante alla minoranza quale diritto potestativo ad ottenere il rinvio, a cui corrisponde da un lato la soggezione della maggioranza che non può adottare alcuna deliberazione sul punto se non prendere atto dell’avvenuta richiesta di prosecuzione in altra data nota4, dall’altro il dovere del presidente dell’assemblea, destinatario della richiesta di rinvio, di concederlo, verificate le condizioni richieste dalla legge affinchè detta richiesta sia legittima nota5.

Ancora, si ritiene dai più che la richiesta non sia soggetta a particolari vincoli di forma, né a dichiarazioni sacramentali, essendo sufficiente il riferimento alla carenza di informazioni su uno o più argomenti posti all’ordine del giorno, dovendo necessariamente contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui i lavori assembleari dovranno proseguire nota6.

Infine, è dato per assodato che la richiesta di rinvio possa essere avanzata in qualunque momento dell’assemblea dopo l’apertura dei lavori e prima della chiusura della discussione sul punto all’ordine del giorno di cui è richiesto il rinvio della discussione nota7.

Tratteggiate in estrema sintesi le modalità procedurali e le condizioni della richiesta di rinvio, passiamo in rassegna alle varie problematiche che in concreto possono sorgere nel corso della seduta di rinvio.

La prima questione affrontata è quella relativa alla verifica del quorum costitutivo e alla conseguente modalità di calcolo del quorum deliberativo, anche alla luce di intervenute modifiche soggettive tra una seduta e l’altra. Partendo dall’assunto che l’assemblea rinviata non sia nuova, possiamo mutuare, per la soluzione del caso in questione, alcune considerazioni già espresse, in dottrina e giurisprudenza, in ordine all’impatto che hanno sul conteggio dei quozienti l’ingresso e l’allontanamento di alcuni soci nell’ambito di un’assemblea che si svolga in un’unica giornata.

La posizione dominante alla quale si è ritenuto di aderire, salve le precisazioni indicate, è quella secondo la quale il quorum costitutivo debba sussistere solo nel momento in cui l’assemblea si costituisce inizialmente e non sia necessaria la permanenza degli intervenuti fino all’adozione della delibera.

Ne discende che in occasione dell’assemblea di rinvio occorre prestare fede al quoziente accertato in occasione della seduta rinviata e quindi sarà irrilevante il fatto che alcuni soci presenti alla prima riunione non partecipino più alla successiva.

Diversamente opinando, infatti, si legittimerebbero comportamenti ostruzionistici da parte di chi, per impedire una determinata deliberazione, dopo aver già preso parte al dibattito assembleare svoltosi nel corso dell’assemblea rinviata, non si presenti alla successiva, così non consentendo il raggiungimento del quorum richiesto.

Ulteriore conseguenza, di segno opposto a quella testè evidenziata, ma comunque non accettabile in quanto segnale di un disfunzionamento delle regole assembleari, consiste nel fatto che, laddove si ritenesse di dover rilevare il quoziente costitutivo prima di ogni votazione, si consentirebbe di deliberare con aliquote di capitale estremamente ridotte, nei casi in cui il quorum deliberativo vada conteggiato sul numero dei soci presenti in assemblea (nella fattispecie a quella di rinvio).

La regola dell’irrilevanza di successivi accertamenti in ordine al quorum costitutivo rispetto a quello effettuato all’inizio dell’assemblea rinviata soffre due eccezioni.

La prima ricorre in tutte quelle ipotesi nelle quali il legislatore o lo statuto abbiano stabilito che l’assemblea è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata ed il quoziente deliberativo sia deve essere calcolato con riferimento ai soci presenti in assemblea: si pensi a quanto statuito dall’art. 2369 c.c. per l’assemblea ordinaria in seconda convocazione (che prevede altresì l’illegittimità di eventuali clausole statutarie che richiedano maggioranze più elevate per l’approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali) oppure a quanto di norma sancito dagli statuti delle società cooperative per le assemblee, ordinarie e straordinarie, di seconda convocazione.

In tali fattispecie pare necessario rideterminare il quoziente costitutivo al momento di ogni singola votazione, al fine di accertarsi che i votanti rappresentino effettivamente la maggioranza dei presenti in assemblea.

La seconda eccezione riguarda la necessità di dover tener conto, ai fini dell’accertamento del quorum costitutivo, dei soci, non presenti all’assemblea rinviata, ma intervenuti all’assemblea di rinvio, almeno nel caso in cui le norme di legge o di statuto prevedano il calcolo del quorum deliberativo in rapporto al capitale rappresentato in assemblea: in tale circostanza infatti l’aumento del quorum costitutivo comporta l’aumento del quorum deliberativo. Questa conclusione recepisce, mutatis mutandi, quanto affermato in merito all’intervento in assemblea di nuovi soci dopo la formale costituzione della stessa: in proposito non paiono essere dubbi che anche il socio ritardatario abbia diritto di essere ammesso ai lavori assembleari, con diritto di intervento e di voto fin dal momento della propria ammissione.

Altro corollario desumibile dal principio enunciato che qualifica l’assemblea di rinvio come mera prosecuzione della seduta rinviata riguarda la legittimazione al voto nell’assemblea di rinvio. Per quanto detto legittimati sono solo coloro che tali erano rispetto all’assemblea rinviata, in virtù delle norme di legge o di statuto in materia nota8.

Al fine di meglio valutare la portata applicativa dell’affermazione che precede e le molteplici situazioni che possono in concreto presentarsi è bene distinguere, in ordine alle regole che disciplinano il diritto di intervento in assemblea, tra società a responsabilità limitata e società per azioni, e nell’ambito di quest’ultimo tipo sociale verificare se i soci abbiano statutariamente imposto, per consentire la partecipazione all’assemblea, il preventivo deposito delle azioni ed eventualmente anche il divieto di ritiro anticipato dei titoli.

In assenza di opzioni statutarie nel senso anzidetto, secondo quanto dispone l’art. 2370 c.c. se l’azione è rappresentata da un titolo e non immessa in un sistema di gestione accentrata, l’avente diritto si legittima mediante l’esibizione del titolo in assemblea. In tale caso potrà intervenire all’assemblea rinviata sia il socio presente alla prima riunione, sia quello assente; l’unica differenza tra le due ipotesi riguarda l’attività del Presidente, che nella prima non sarà tenuto a verificare nuovamente il diritto a partecipare di colui che era già presente alla riunione in cui si è deliberato il rinvio, in quanto già da lui previamente “controllato”, mentre nella seconda sarà tenuto ad accertarsi della legittimazione del socio interveniente.

Nel caso in cui lo statuto preveda invece, quale ulteriore condizione per intervenire in assemblea, il deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell’avviso di convocazione, sarà legittimato ad intervenire all’assemblea di rinvio il socio che ha tempestivamente effettuato il deposito in relazione alla prima seduta, poi rinviata. Laddove il deposito sia stato fatto nei tempi previsti, risulta irrilevante il fatto che il socio sia o meno intervenuto alla prima riunione, applicandosi anche in tal caso le condizioni sopra esposte.

Le medesime considerazioni possono essere ribadite anche per le società a responsabilità limitata con la conseguenza che potrà partecipare alla nuova seduta colui che era già socio al momento in cui si è svolta la riunione sospesa ovvero colui che poteva parteciparvi in quanto acquirente di una partecipazione in forza di atto già depositato presso l’ufficio del registro delle Imprese (art. 2470 c.c.).

Alla luce di quanto precede ne discende che coloro che hanno assunto la veste di socio in un momento successivo all’assemblea rinviata non sono legittimati ad intervenire all’assemblea di rinvio, potendo, invece partecipare a questa seduta gli ex soci, sempre che avessero titolo a partecipare alla riunione sospesa.

La conclusione non pare creare particolari distonie sistematiche, anzi, sembra in linea con i principi ispiratori delle nuove norme sul diritto di intervento nelle spa che impongono di perseguire finalità di semplificazione amministrativa e gestionale, soprattutto nelle società a larga base azionaria dove un rinnovato controllo del diritto di intervento in capo a ciascun socio comporterebbe costi troppo elevati. Inoltre, come la dottrina ha evidenziato, esistono varie fattispecie, normativamente previste, in cui si assiste ad una divaricazione tra soggetto legittimato ad intervenire in assemblea e socio, si pensi in particolare a quanto previsto dall’art. 2352 c.c che consente di riconoscere il diritto di voto in capo all’usufruttuario e al creditore pignoratizio in luogo del socio; oppure, al disposto dell’art. 1550, comma 2, che consente alle parti di attribuire pattiziamente il diritto di intervento e di voto al riportato, in luogo del riporatore ed infine alla regola della record date, recentemente introdotta nelle società quotate italiane, di cui all’art. 83 – sexies, comma 2°, Tuif.

In materia di società a responsabilità limitata, dove evidentemente non esistono le esigenze di semplificazione delle spa, la scissione tra titolarità della partecipazione ed esercizio del diritto di voto è una fattispecie alla quale si assiste quotidianamente e discende inevitabilmente dalla tecnica di legittimazione scelta dal legislatore: si ponga mente alle assemblee che deliberano sulle modifiche statutarie convocate in un momento immediatamente successivo a quello in cui tutti o alcuni soci hanno ceduto le proprie partecipazioni a terzi. In tali frequenti situazioni legittimati ad intervenire in assemblea sono i soci che hanno ceduto le partecipazioni e che normalmente esprimono il proprio voto conformemente alle istruzioni ricevute dall’acquirente, al quale spesso viene rilasciata delega ad intervenire in quanto vero interessato allo svolgimento dei lavori assembleari.

Le considerazioni svolte in merito alla persona dei soci non sono riproponibili riguardo ai componenti degli organi sociali, poiché questi hanno un naturale diritto di partecipare all’assemblea. Ne consegue che potranno partecipare all’assemblea di rinvio tutti i membri degli organi sociali, anche se assenti alla riunione rinviata e anche se neo – nominati.

Valutazioni analoghe possono essere estese alla persona del Presidente dell’assemblea, che potrebbe essere il medesimo della riunione rinviata, ma anche soggetto diverso, in caso di sua rinuncia, impedimento o cessazione dalla carica. In tale circostanza, per l’individuazione del soggetto che dovrà rivestire la carica di Presidente si dovrà ricorrere alle previsioni statutarie e sulla base delle regole lì indicate scegliere il nuovo soggetto abilitato a presiedere l’assemblea di rinvio. In merito alla figura del Presidente si da infine conto di quella dottrina che ritiene che “chi ha presieduto l’assemblea rinviata per nomina assembleare, in assenza del soggetto (l’amministratore assente) indicato statutariamente, una volta incardinato nell’ufficio presiederà anche il prosieguo dell’assemblea, pur in presenza dell’amministratore assente in prima battuta, salvo che non ritenga opportuno rassegnare le proprie dimissioni dall’ufficio al fine di favorirne la nuova incardinazione in capo a questi” nota9.

Dall’assunto che riconosce carattere unitario all’assemblea rinviante e a quella successiva, discende la superfluità di una nuova convocazione: grava sull’assente l’onere di verificare la data per la prosecuzione dei lavori assembleari chiedendo notizia di ciò all’organo amministrativo oppure consultando il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee nel quale sarebbe opportuno trascrivere tempestivamente il verbale, proprio al fine di fornire un valido strumento informativo al socio assente. L’assemblea, con la delibera di rinvio, potrebbe prevedere a carico degli amministratori il compito di rendere edotti gli assenti del tempo e del luogo nel quale si svolgerà la nuova seduta, senza peraltro che il mancato adempimento di detto compito posa inficiare la validità l’assemblea rinviata (salva la responsabilità dell’organo amministrativo) nota10.

Dopo aver passato in rassegna alle conseguenza operative che discendono dall’aver qualificato l’assemblea rinviata come prosecuzione dell’assemblea rinviante, dobbiamo verificare se esiste un qualche margine di elasticità da parte dell’assemblea che rinvia nel dettare le regole di svolgimento della nuova seduta.

Sotto tale profilo si ritiene che la prosecuzione dell’adunanza possa avvenire in un luogo diverso rispetto a quello fissato nella convocazione, che possa svolgersi con diverse modalità e, laddove la seduta di rinvio sia totalitaria, possa altresì trattare di materie ulteriori rispetto a quelle fissate nell’ordine del giorno.

In merito al luogo di convocazione la tesi più liberale, alla quale pare aderire anche il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n.94 nota11, ritiene che la prosecuzione in altro luogo non violi alcun diritto di informazione dei soci né il diritto al loro intervento. Come già evidenziato, infatti, l’assemblea di rinvio si caratterizza proprio per l’assenza di una nuova convocazione o, per meglio dire, per il fatto che il differimento deciso in assemblea “tiene luogo di un’ulteriore convocazione”.

Il socio assente avrà quindi l’onere di informarsi al fine di conoscere non sono il giorno e l’ora in cui si svolgerà la nuova adunanza ma anche il luogo della stessa. Imprescindibile è che detti elementi siano decisi in occasione dell’assemblea rinviata e non rimessi a valutazioni successive nota12.

Per le stesse ragioni possiamo ritenere legittimo che la riunione rinviata si svolga con modalità diverse rispetto a quella di rinvio, o quanto meno con modalità che rendano più agevole la partecipazione dei soci alla riunione, con la conseguenza di ritenere legittima la decisione assunta nel corso dell’assemblea rinviata di consentire la partecipazione all’assemblea di rinvio attraverso mezzi di telecomunicazione anche laddove tale possibilità non fosse contemplata per l’intervento alla prima seduta.

Non si vedono inoltre ragioni per non consentire all‘assemblea di rinvio che si svolga in forma totalitaria di deliberare su materie ulteriori rispetto a quelle previste all’ordine del giorno: ovviamente a ciascuno dei partecipanti va riconosciuto il diritto di opporsi (discrezionalmente) alla trattazione dei nuovi argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, secondo quando previsto dall’art. 2366, quarto comma c.c.

Note

nota1


Tra gli altri si sono occupati del tema del rinvio: “ G. GRIPPO, L’assemblea nelle società per azioni, in Tratt. dir. priv., diretto da P. Rescigno, Torino, 1985, p.383; A. SERRA, L’assemblea: procedimento, in Trattato Colombo Portale, vol. III, Torino , 1994, p. 167 e ss; ID. Il procedimento assembleare in Liber amicorum Campobasso, 2006, p.68 e ss.; P.GUIDA, Il rinvio dell’assemblea ex art. 2374 e la posizione del Notaio, in Notariato, 2001, p.536 e s.; F. DIMUNDO, Il rinvio dell’assemblea alla luce della riforma societaria, in Le società, 2005, p. 1496 e ss.; F. MELONCELLI, Commento all’art. 2374, in La riforma delle società, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, Torino , 2003, p.326; G. LAURINI, Commento all’art. 2374, Rinvio dell’assemblea, in Commentario alla riforma delle società diretto da Peirgaetano Marchetti, Luigi A. Bianchi, Federico Ghezzi e Mario Notari, Milano, 2008, p. 205 e ss. ; F. MAGLIULO, il funzionamento dell’assemblea di s.p.a. nel sistema tradizionale, IPSOA, 2008 p. 417 e ss..
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nota2


In questo senso SERRA, op. cit, p. 176; F. DIMUNDO, Il rinvio dell’assemblea, cit., p.1498.
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nota3


Si segnala, peraltro, sul punto, in senso critico P. BENAZZO, in commento al presente orientamento, che ritiene opportuno “un preventivo vaglio, in merito alla legittimità e alla correttezza della decisione “estemporanea” dei soci e dunque in merito all’assenza di motivazioni strumentali o abusive, in sede di organo amministrativo. Al quale competerebbe altresì il potere di verificare se anche l’ampiezza temporale del rinvio decisa dai soci in assemblea e vagliata e avallata dal presidente dell’assemblea sia contenuta, realmente, entro i limiti della convenienza”.
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nota4


In giurisprudenza si ricordano: Trib. Prato 6 maggio 1987, in Le Società, 1987, p. 836; Trib. Milano 14 dicembre 1989, in Giur. Mer., 1991, p. 555; Trib. Torino 19 maggio 1991, in Le Società 1991, p. 1402; Trib. Catania 10 gennaio 2002, in Le Società, 2002 p. 879.
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nota5


Tra le tante pronunce in questo senso si riporta Trib. Roma, 3 marzo 1998, in Le Società, 1999, p. 455 e ss, secondo il quale “l’art. 2374 c.c. attribuisce alla minoranza un diritto che non può essere sostanzialmente vanificato ponendo a votazione la richiesta stessa, laddove ha buon gioco l’orientamento della maggioranza, sicchè, una volta avanzata tale richiesta, il presidente è tenuto a disporre il rinvio dell’adunanza e non può legittimamente provocare la votazione sul punto.”
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nota6


In senso conforme a quanto indicato nel testo Trib. Venezia 16 novembre 1987; Trib. Napoli 24 gennaio 1989, in Giur. Comm., 1989, p. 592;
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nota7


Così Trib. Velletri 29 gennaio 1997. In questo senso anche la Massima H.B. 24 del Comitato Triveneto dei Notai in materia di Atti Societari: “ La richiesta di rinvio ex art. 2374 c.c. va formalizzata durante l’assemblea, cioè dopo l’apertura dei lavori e prima della chiusura della discussione sull’argomento per il quale il socio non si ritenga sufficientemente informato”.
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nota8


Nel senso indicato nel testo, con motivazioni analoghe, F. LURINI, op. cit., p. 209 e s.
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nota9


In questo senso C.A. BUSI, Il Presidente dell’assemblea, studio n. 70/2009/I approvato dalla Commissione studi d’impresa del Consiglio Nazionale del Notariato il 16 marzo 2001.
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nota10


Si segnala peraltro la tesi contraria di chi (P.BENAZZO, in commento al presente orientamento) ritiene implicito in capo agli amministratori un vero e proprio obbligo di comunicazione del fatto del rinvio ai soci assenti. In realtà proprio la fattispecie del rinvio pare escludere naturaliter l’obbligo di una nuova convocazione (comunicazione).
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nota11


La massima n. 94 elaborata dal CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO è la seguente “Il rinvio dell’assemblea, sia esso disposto ai sensi dell’art. 2374 c.c. su richiesta della minoranza, sia esso deciso dalla maggioranza, deve avvenire con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui i lavori assembleari dovranno proseguire: in difetto la nuova riunione costituirà altra assemblea e non prosecuzione della precedente”.
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nota12


Si ricorda peraltro la posizione contraria della dottrina (A. PACIELLO, Il rinvio dell’assemblea, in Riv. Not. 1986, p.115 che ritiene che la prosecuzione debba avvenire nello stesso luogo previsto nella convocazione.
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