Il rilascio dei beni ai creditori ed ai legatari



L'art. 507 cod.civ. prevede che l'erede beneficiato abbia la possibilità di rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari.

La figura presenta notevoli affinità rispetto ad altri istituti, quali la cessione dei beni ai creditori di cui all'art. 1977 cod.civ. e il concordato preventivo mediante cessione dei beni (art.160 l.fall. ).

Disputata è la natura giuridica della fattispecie in esame. Secondo una teoria l'erede rinunzierebbe al potere di amministrazione e di liquidazione nota1. E' facile replicare che non già si tratta di situazioni giuridiche rinunziabili, quanto, piuttosto, di veri e propri obblighi posti a carico dell'erede.

E' per questo motivo preferibile parlare di semplice liberazione dell'erede dall'onere di amministrare e liquidare le attività ereditarie, abbandonando questi poteri al curatore a tal fine nominato nota2.

In ogni caso il rilascio non può essere configurato come atto avente natura dismissiva dell'asse ereditario (sulla falsariga di fattispecie quali l'abbandono liberatorio del fondo servente di cui all'art. 1070 cod.civ. ). A differenza della figura evocata, nel nostro caso non viene abbandonato nulla: tanto è vero che il III comma dell'art. 508 cod.civ. prevede che quanto eventualmente rimanesse in esito alla liquidazione sia di spettanza dell'erede nota3. Va rimarcato come la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari comporta che il fisco possa pretendere l'imposta di successione soltanto su tale eccedenza ed al termine del procedimento inventariale (Cass. Civ., Sez. VI-V, 14847/2015).

Note

nota1

Così Natoli, L'amministrazione nel periodo successiv all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol.II, Milano, 1969, p.212 e Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.357.
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nota2

Si tratta dell'opinione prevalente: cfr. Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p. 405; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p. 305; Azzariti, L'accettazione dell'eredità, in Tratt. dir.priv., diretto da Rescigno, vol.V, Torino, 1982, p.134. Non sarebbe tuttavia possibile parlare del trasferimento della titolarità di un ufficio di diritto privato. L'erede infatti non assume neppure il compito di provvedere alla liquidazione, dal momento che la praticabilità del rilascio implica che non sia stato posto in essere alcun atto di liquidazione (cfr.Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.195).
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nota3

Analogamente Ferri, op.cit., p.409.
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Bibliografia

  • AZZARITI, L'accettazione dell'eredità, Torino, Trattato di dir.priv.dir.da Rescigno, I, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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