Il regime dei rischi nella vendita su documenti



Come è noto la regola generale in forza della quale viene distribuito il rischio del perimento della cosa oggetto della vendita è dettato dall'art. 1465 cod.civ. , in via sintetica riassunta nella locuzione " res perit domino ". Così, una volta perfezionata la vendita e trasferito, mercè il raggiungimento del consenso, il diritto sul bene sarà il compratore a dover sopportare l'eventuale perdita della cosa, indipendentemente dal fatto che abbia avuto luogo o meno la consegna materiale di essa.

Questi principi rimangono validi anche per la vendita su documenti, nella quale la consegna materiale ordinariamente non interviene subito, essendo "cartolarizzata" nel titolo rappresentativo della merce nota1. Un'ipotesi derogatoria viene tuttavia introdotta dall'art. 1529 cod.civ. . La norma infatti prevede che qualora la vendita abbia per oggetto cose in viaggio "e tra i documenti consegnati al compratore é compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore" nota2.

Si faccia il caso di Primo che spedisce per aereo una determinata ed individuata partita di semiconduttori da Taiwan all'Italia. Se anche in un tempo che precede la conclusione della vendita tra Primo a Secondo l'aeromobile sul quale era caricata la merce precipita, senza che le parti ne siano a conoscenza (dal momento che il II° comma della norma in esame espressamente esclude l'applicazione della regola in commento "se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce e le ha in mala fede taciute al compratore"), Secondo verrà a sopportare le conseguenze pregiudizievoli del perimento delle cose, anche se, a rigore, non poteva ancora esserne considerato proprietario nel momento del disastro nota3.

La prescrizione in esame integra sicuramente una notevole eccezione rispetto al principio generale di cui all'art. 1465 cod.civ. esplicitato in premessa: a rigore infatti nell'esemplificazione effettuata l'oggetto del contratto (cioè i semiconduttori dedotti nella vendita) si sarebbe palesato mancante anche nel tempo che precede il perfezionamento della stipulazione. Ciò dovrebbe condurre alla nullità della vendita per mancanza dell'oggetto (art.1418 cod.civ. in relazione all'art.1346 cod.civ. ) qualora si trattasse di cose infungibili oppure all'irrilevanza dell'evento, sotto il profilo della persistenza dell'obbligazione in capo al venditore di consegnare all'acquirente una determinata quantità di cose infungibili. Il differente esito cui invece conduce l'art. 1529 cod.civ. è fondato sulla surrogazione reale che ha luogo ai sensi dell'art. 2742 cod.civ. . Il compratore non rimane infatti insoddisfatto in esito al perimento della merce: al medesimo infatti spetta pur sempre l'indennità che l'assicuratore deve corrispondere a fronte del sinistro nota4.

In dottrina si è spesso fatto riferimento alla fattispecie di vendita in esame come ad un contratto aleatorio nota5. L'opinione non può essere invero accolta. Prescindendo dalla difficile costruzione di un'accettabile nozione di aleatorietà, ciò che è chiaro è che nel contratto aleatorio appare del tutto incerto il risultato economico che toccherà in sorte alle parti, le quali ab initio accettano questa situazione di incertezza, reputandola conforme ai propri interessi. Nell'ipotesi in esame le prestazioni e le attribuzioni delle parti sono certe e determinate quanto al risultato economico fin dal momento della stipulazione del contratto. Quello che eventualmente è incerto è, più modestamente, se l'acquirente conseguirà la cosa in natura ovvero l'indennità assicurativa che ne surroga il valore economico nota6.

Note

nota1

La peculiarità della vendita su documenti è proprio costituita dal fatto che il trasferimento della proprietà ha luogo nel momento della consegna del documento; dallo stesso momento il rischio è carico del compratore: cfr. Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.185.
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nota2

Secondo un'opinione (Arena, La polizza di carico e gli altri titoli rappresentativi di trasporto, vol.II, Milano, 1951, p.101) si tratterebbe di un'ipotesi di collegamento negoziale tra la vendita ed un ulteriore contratto di assicurazione. V'è invece chi reputa unico il contratto, tuttavia contraddistinto da un'obbligazione soggettivamente alternativa (Fiorentino, La vendita su documenti, in Riv.dir.comm., I, 1947, p.348). Soprattutto sotto il primo tra i profili citati vale la pena di approfondire la relazione tra la vendita su documenti di cose in viaggio e la cd. vendita cui fosse apposta la clausola cif ( cost, insurance, freight ). Essa si caratterizza per il fatto che il corrispettivo pagato dall'acquirente comprende non solo il prezzo della merce ( cost ), bensì anche le spese dell'assicurazione ( insurance ) e del trasporto ( freight ). Esse dunque rimangono a carico del venditore, cui incombe l'obbligo di perfezionare il contratto di trasporto e quello di assicurazione.
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nota3

La eccezionalità della norma presuppone tre elementi perchè possa operare: a) che la vendita abbia per oggetto cose in viaggio; b) che le cose trasportate siano assicurate per l'intero trasporto e quindi siano già assicurate al momento della conclusione del contratto; c) che la polizza di assicurazione venga consegnata al compratore (cfr. Mirabelli, op.cit., p.186).
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nota4

Così Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.552; Carpino, La vendita di cose mobili, la vendita di cose immobili, la vendita a termine di titoli di credito, la vendita di eredità, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.XI, Torino, 1984, p.333.
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nota5

Cavazzuti, La clausola cif, Bologna-Roma, 1969, p.137. Secondo il Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.411 si tratterebbe addirittura di vendita a rischio e pericolo.
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nota6

In questo caso si può parlare semmai della operatività di una datio in solutum ex lege : così Mirabelli, op.cit., p.186.
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Bibliografia

  • ARENA, La polizza di carico e gli altri titoli rappresentativi di trasporto, Milano, vol. II, 1951
  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CARPINO, La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendità di eredità, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, XI, 1984
  • CAVAZZUTI, La clausola cif, Bologna - Roma, Tratt.dir.civ.it.dir. da Vassalli, 1969
  • FIORENTINO, La vendita su documenti, Riv.dir.comm., I, 1947
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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