Il recesso del socio (società di capitali)

Occorre anzitutto precisare che il recesso si atteggia diversamente a seconda del caso in cui la durata della società sia stata pattuita a tempo indeterminato ovvero determinato.
Nella prima ipotesi infatti, ai sensi del III comma dell' art.2437 cod.civ. il recesso è praticabile in ogni tempo.
per quanto invece attiene al secondo caso, sono previste invece cause tassative. Sarebbe pertanto impraticabile il recesso ad nutum (Cass. Civ. Sez. I, 26060/2022).
Va ulteriormente osservato che nell'ambito delle società a base capitalistica il fenomeno del recesso del singolo socio possiede una portata assolutamente diversa rispetto a quanto è dato di poter riferire in materia di società di persone. Per queste ultime infatti il recesso importa comunque la modificazione della stessa base essenziale costituita dal substrato personale. Nelle società di capitali, al contrario, sancita ordinariamente l'irrilevanza della figura soggettiva del socio, importano unicamente le variazioni della misura del capitale sociale. Poiché, come è palese, il recesso del socio viene comunque ad incidere sulla consistenza del capitale sociale, il nodo problematico consiste nell'individuazione non soltanto dei casi in cui il recesso è ammissibile, ma anche delle concrete modalità di esecuzione di esso. Nel tempo precedente la riforma del diritto societario il diritto di recesso era attribuito al socio assente o dissenziente dall'art. 2437 cod.civ., norma che nel suo testo previgente assumeva in considerazione l'assunzione di alcune deliberazioni modificative dello statuto di particolare importanza nota1.
Attualmente, ai sensi dell'art.2437 cod.civ. hanno diritto di recedere (ma si vedano le speciali limitazioni introdotte con il d.l. 24 gennaio 2015 n. 3 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"), per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società ( non essendo sufficiente una qualsiasi modificazione della stessa: cfr. Cass.Civ. Sez.I, 14963/07);
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o più cause di recesso tra quelle che seguono ovvero dallo statuto (è stata reputata tale la deliberazione con la quale è stato abbreviato il termine di durata della società, eccessivamente lungo, per tale ragione essendosi reputata la società contratta a tempo indeterminato: cfr. Cass. Civ., Sez. I, 9662/13 mentre, al contrario, non lo è stata la deliberazione con la quale si sia deciso che il termine di durata, in precedenza a tempo indeterminato, sia stato mutato in tempo determinato: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 6280/2022);
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto (ma non il mero quorum deliberativo: cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13875/2017) o di partecipazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13845/2019).

Che cosa significa il fatto di non aver concorso all'approvazione della deliberazione? Certamente non la semplice espressione del voto favorevole, adottato nel corso di un'assemblea in sessione ordinaria, in ordine alla susseguente convocazione di assemblea straordinaria volta ad assumere una decisione riguardante una delle materie predette (Tribunale di Genova, 24 maggio 2014). Un conto infatti è manifestarsi favorevolmente sul fatto di dover assumere una decisione sul punto, altra cosa è esprimere il proprio voto favorevole all'assunzione della modificazione legittimante il recesso.

Il II comma della norma in esame prevede, fatte salve le ulteriori previsioni statutarie, le singole cause di recesso. Hanno diritto di recedere, salvo che lo statuto preveda diversamente, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine (salva, con riferimento alla s.r.l., la sopravvenuta inefficacia del recesso ex ultimo comma art. 2473 cod.civ. dipendente dall'adozione di susseguente deliberazione modificativa del detto termine: cfr. Corte d'Appello Trento, 22 dicembre 2006);
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
Ai sensi del III comma dell'art. 2437 cod.civ. inoltre, qualora la società sia stata costituita a tempo indeterminato (ciò che pone cospicui problemi di coordinamento rispetto al modo di disporre del I comma dell'art.2328 cod.civ. ) e le azioni non siano quotate in un mercato regolamentato il socio ha la possibilità di recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni. Lo statuto può contenere la previsione di un termine maggiore, comunque non superiore ad un anno. Il successivo IV comma espressamente contempla (in tal senso riannodandosi al precitato II comma) la possibilità, limitatamente alle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di previsioni statutarie di ulteriori diverse cause di recesso, la cui fonte dunque è costituita dall'autonomia privata nota2.
Sono inoltre salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
Infine ai sensi del VI comma dell'articolo in considerazione, è nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso, sia pure limitatamente alle ipotesi di cui al I comma (vale a dire le ipotesi inderogabili). La norma riecheggia il previgente III comma, il quale sanciva analoga conseguenza per i casi di recesso tassativamente previsti dalla legge.
Balza immediatamente all'attenzione dell'interprete una sostanzialmente triplice distinzione delle cause di recesso:
a) ipotesi di recesso inderogabili (tali quelle di cui al I ed al III comma dell'art. 2437 cod.civ. che non possono essere rimosse neppure per volontà unanime espressa dai soci: cfr., sia pure sotto il vigore della normativa previgente la riforma del 2003, Cass. Civ., Sez. I, 2979/2016);
b) cause di recesso dispositivamente previste dalla legge, in relazione alle quali è possibile un intervento derogatorio in senso negativo da parte della volontà dei soci, i quali abbiano a prevederne l'eliminazione in sede statutaria (II comma art.2437 cod.civ.);
c) infine casi di recesso riconducibili alla volontà privata, vale a dire determinabili statutariamente, ammessi soltanto quando la società non faccia ricorso al capitale di rischio (IV comma art. 2437 cod.civ.).
Assai più articolata rispetto al passato è la disciplina relativa alle modalità concrete di esercizio del diritto di recesso (art.2437 bis cod.civ.) ed alla conseguente determinazione del valore delle azioni da liquidarsi al socio recedente (art.2437 ter cod.civ.; per la disciplina previgente la riforma del 2003 si veda Cass. Civ., Sez.I, 6207/13).
Il relativo procedimento è scolpito dal modo di disporre dell'art. 2437 quater cod.civ.. Alle società con azioni quotate sui mercati regolamentati si applica l'art.2437 quinquies cod.civ..
Con riferimento alla prima delle norma citate (art. 2437 bis cod.civ.), occorre riferire che il diritto di recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso risulta differente da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla conoscenza dello stesso da parte del socio. Ai sensi del III comma della norma in esame, il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, risulta privo di efficacia, nell'ipotesi in cui, entro novanta giorni, la società abbia a revocare la deliberazione che lo legittimava ovvero se viene deciso lo scioglimento della società.
In relazione alla prima prescrizione, in giurisprudenza è costante il richiamo al carattere recettizio della relativa dichiarazione (cfr. Tribunale di Napoli, 11 gennaio 2011; Tribunale di Roma, 11 maggio 2005, che ha statuito nel senso del perfezionamento del recesso al momento del ricevimento da parte della società della relativa comunicazione). Una volta esercitato il diritto di recesso il socio non potrà più intervenire in assemblea, vantando il semplice diritto ad essere liquidato della propria quota dell'attivo sociale.
Ai sensi del VI comma dell'art.art.2437 ter cod.civ. in caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Avverso tale provvedimento è ammesso il reclamo al Collegio, ma contro tale determinazione non si dà ricorso per Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 3883/2014). E' possibile anche prevedere, ai sensi della disposizione di cui sopra, speciali criteri di valutazione della partecipazione del socio recedente, più adeguati rispetto alla mera considerazione del valore di mercato. In particolare è stata reputata legittima la clausola statutaria con la quale era stato previsto il criterio valutativo in base alla continuità aziendale (c.d. going concern). In base a tale logica i cespiti vengono valorizzati in base al valore d'utilizzo, cioè alla concreta attitudine a produrre reddito d'impresa e non già al semplice valore di mercato, del tutto avulso dalla profittabilità (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 16168/2014).

In tema di società a responsabilità limitata è dettata una norma specifica. Ai sensi dell'art. 2473 cod.civ. "l'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma." Spicca l'esplicita previsione, a differenza di quanto accade in tema di società per azioni (ove peraltro il diritto di recesso può, in tali casi, discendere indirettamente da tali operazioni straordinarie nell'ipotesi di modifica sostanziale dell'oggetto sociale ovvero di trasformazione), delle operazioni straordinarie di scissione e di fusione.
Ai sensi del II comma della norma, similmente come per le spa, nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23095/2019). Quanto al formalismo, è stato deciso che l'atto con il quale viene esercitato il recesso non sia contrassegnato da forma vincolata (Cass. Civ. Sez. I, ord. 4481/2021) anche se la natura recettizia dell'atto (cfr. supra) parrebbe difficilmente conciliabile con una modalità di espressione diversa rispetto allo scritto.

Dal recesso si differenzia la cessione delle quote (anche se entrambe le situazioni si prestano a soddisfare la necessità pratica della liquidazione del valore della partecipazione di un socio che intende non far più parte delle compagine sociale). Al di là della struttura negoziale unilaterale del primo laddove la cessione è invece connotata dalla necessaria bilateralità, è diverso anche il soggetto obbligato. Mentre è la società a dover provvedere alla liquidazione del valore della quota del recedente, sarà il cessionario a dover pagare il corrispettivo della vendita della partecipazione sociale (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 28717 del 4 ottobre 2022).

Note

nota1

La minoranza era tutelata dalla legge, sia in forza della previsione di maggioranze più elevate rispetto a quelle ordinariamente necessarie ai fini dell'adozione di alcune deliberazioni aventi portata specialmente rilevante, sia riconoscendo (una volta che essa fosse stata assunta) il diritto di recesso dalla società al socio che non fosse stato d'accordo con la maggioranza. Ciò era possibile soltanto in tre casi, che avevano ad oggetto le deliberazioni per il cui tramite l'assemblea avesse deliberato:
  1. il cambiamento dell'oggetto sociale;
  2. la trasformazione della società
  3. il trasferimento della sede sociale all'estero.
Attraverso il diritto di recesso si reputava di ovviare alle possibili sfavorevoli conseguenze che le deliberazioni approvate dalla maggioranza avrebbero potuto arrecare all'interesse dei soci appartenenti alla minoranza, garantendo nel contempo, attraverso il riconoscimento del principio maggioritario, una facile e pronta adattabilità della struttura della società alle mutevoli esigenze della realtà economica: Campobasso, Diritto commerciale, vol. II, Torino, 1997, p.434. Cfr. anche D'Avanzo, voce Recesso, in N.mo Dig.it., p. 1048.
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nota2

Anche nel tempo precedente la riforma era ben possibile che lo statuto sociale contemplasse ulteriori ipotesi atipiche di recesso. In questi casi si reputava comunque legittima la previsione di specifiche condizioni (quali ad esempio l'autorizzazione preventiva di un organo sociale) che si ponessero come presupposto per il legittimo esercizio dell'unilaterale espressione della volontà del socio di far venir meno il vincolo (Cass.Civ. Sez.I, 5126/01). In tema di società con azioni quotate in borsa l'art. 13 della Legge 149/92, abrogato dall'art. 214 lett. ee) D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, aveva inoltre concesso il diritto di recesso ai soci dissenzienti rispetto alla delibera di fusione, quando la società risultante dalla fusione fosse una società le cui azioni non sono quotate. In ogni caso non potrebbe essere reiterato il ragionamento, che pure viene condotto per le società a base personale, in base al quale il recesso sarebbe ammesso nell'ipotesi in cui la durata della società fosse superiore a quella della normale vita umana (Tribunale di Napoli, 10 dicembre 2008).
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Bibliografia

  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Torino, II, 1997
  • D'AVANZO, voce Recesso, N.mo Dig.it.

Prassi collegate

  • Quesito n. 94-2017/I, Clausola statutaria di esclusione in caso di pignoramento quota di srl
  • Quesito n. 66-2013/I, Progetto di fusione per incorporazione fra due spa quotate e indicazione del prezzo per il diritto di recesso
  • Quesito n. 14-2015/I, Recesso convenzionale in assenza di clausola statutaria di recesso ad nutum e modalità di liquidazione
  • Quesito n. 174-2015/I, Recesso del socio di srl in situazione di perdite rilevanti ai sensi dell'art. 2482-ter cc e convocazione dell’assemblea
  • Quesito n. 1011-2014/I, Soppressione della clausola di opa endosocietaria volontaria e diritto di recesso
  • Quesito n. 869-2014/I, Recesso da s.r.l., revocabilità della dichiarazione e trasferimento della partecipazione a terzi
  • Quesito n. 167-2015/I, Recesso del socio di s.r.l. in situazione di perdite rilevanti ai sensi dell'art. 2482-ter cc
  • Quesito n. 493-2014/I, Recesso convenzionale in assenza di clausola statutaria di recesso ad nutum
  • Quesito n. 99-2014/I, Esclusione del socio in srl composta da due soci con partecipazione paritaria
  • Quesito n. 76-2014/I, Esclusione del socio e revoca dello stato di liquidazione
  • Quesito n. 152-2014/I, Recesso da srl e comunione ereditaria
  • Quesito n. 1013-2013/I, Cooperativa in liquidazione, recesso del socio, revoca dello stato di liquidazione e soggetti legittimati al voto
  • Quesiti nn. 375-2013/I, 558-2013/I, Recesso ad nutum, clausola che prevede l’approvazione dell’assemblea e rinuncia al diritto al rimborso
  • Quesito di Impresa n. 255-2012/I, Trasferimento della sede in Svizzera: decorrenza dell'efficacia
  • Quesito d'impresa n. 91-2012/I, Intestazione fiduciaria di partecipazioni di s.r.l., voto divergente
  • Quesito n. 98-2012/I, Srl, recesso e rateizzazione del pagamento della liquidazione
  • Quesito n. 235-2011/I, Efficacia del recesso da Spa
  • Quesito n. 55-2012/I, Recesso del socio di srl, accrescimento della partecipazione degli altri e necessità dell’atto autentico
  • Studio n. 74-2011/T, Profili fiscali del recesso dalla società e dell’assegnazione di beni ai soci
  • Studio n. 132-2009/I, Diritto di recesso nelle ipotesi di trasformazione
  • Quesito n. 184-2009/I, Recesso da società a responsabilità limitata e liquidazione in natura della quota
  • Ricostruzione unitaria dell'efficacia del recesso societario
  • Quesito n. 57-2006/I, Recesso nella srl
  • Il recesso dei soci nelle società di capitali

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