Il reato del commesso (responsabilità dei padroni e dei committenti)




In coerenza con l'ampia nozione di "collegamento" tra illecito e mansioni, la giurisprudenza ritiene che il nesso di occasionalità necessaria non venga meno neppure quando il commesso, nell'eccedere dalle mansioni, abbia agito con dolo, consumando un illecito penale. Si pensi al caso della guardia giurata dipendente di un istituto di vigilanza segnala ad un complice le assenze degli occupanti delle ville affidate alla vigilanza dell'istituto indicandogli l'ora in cui commettere i furti con tutta sicurezza (cfr. Cass. Pen. Sez. II, 17/03/1988 ). Altro esempio: il proprietario di una villa incarica il giardiniere di procurarsi alcune piante di leccio da trapiantare nel giardino ed il giardiniere le asporta illecitamente sradicandole da un terreno limitrofo.

In entrambi i casi, è stata affermata la responsabilità del committente ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. . Se il dolo può valere ad interrompere il nesso di causalità tra incarico e danno, tuttavia non vale ad escludere il nesso logico di occasionalità necessaria, perché è stata proprio l'incombenza oggetto della preposizione a determinare la situazione che ha reso possibile il compimento del reato.

In definitiva, il nesso di occasionalità e, quindi, la responsabilità del committente, dev'essere esclusa soltanto quanto il comportamento del preposto sia imputabile soltanto alla sua attività privata e finalizzato a conseguire obiettivi del tutto estranei a quelli del preponente.

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