Il rapporto di preposizione (responsabilità dei padroni e dei committenti)



Ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 cod. civ. occorre che sussista un rapporto di preposizione. Con tale espressione si intende l'espletamento di una mansione su incarico e nell'interesse di altro soggetto. Spesso si tratta di un rapporto di lavoro subordinato, ma la norma si applica anche ad ogni altro rapporto che comporti l'assoggettamento di taluno al potere di direzione e di vigilanza di altro soggetto. Si pensi, ad esempio, al contratto di appalto, in relazione al quale è ben possibile che si configuri a carico dell'appaltante una siffatta responsabilità. Ciò non significa peraltro che sia sufficiente, come nell'ipotesi del rapporto di lavoro subordinato, il mero affidamento dell'opera ed una condotta illecita dell'appaltatore, dovendo sussistere anche in tal caso una culpa in eligendo in capo all'appaltante (cfr. Appello di Palermo, 19 ottobre 2011).

Deve ritenersi, invece, che non sussista un rapporto di preposizione nelle relazioni di mera cortesia, nei casi di intervento spontaneo negli affari altrui e nelle attività completamente autonome svolte nell'interesse altrui.

A proposito del rapporto di lavoro, nell'ipotesi in cui un datore di lavoro utilizzi il dipendente altrui, deve essere considerato preponente quel soggetto che concretamente si avvale dell'opera del lavoratore, perché, in quel momento egli ne assume la direzione e la vigilanza (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 4031/83, Cass. Civ. Sez. III, 8668/91).

Per quanto concerne i rapporti contrattuali diversi dal lavoro subordinato, il rapporto di preposizione è stato riscontrato nella fattispecie del mandato: occorre, naturalmente, che l'illecito sia stato reso possibile o, comunque, facilitato, dall'attività svolta in forza del mandato e che il mandatario abbia posto in essere una condotta tale da fare apparire che egli agiva nei limiti del mandato (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 3776/84).

Con riguardo all' appalto, occorre distinguere. Di regola, l'autonomia dell'appaltatore, che esplica la sua attività organizzando e dirigendo direttamente l'esecuzione dell'opera, esclude la possibilità di configurare un rapporto di preposizione rispetto al committente. In linea di massima, pertanto, deve escludersi una responsabilità del committente ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. per il fatto illecito commesso dell'appaltatore (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 10652/97). Se il danno è stato cagionato dall'appaltatore, il quale beneficiava della normale autonomia nell'organizzazione e nell'esecuzione dell'opera, dell'illecito commesso risponde soltanto l'appaltatore (ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. , essendo il fatto illecito materialmente imputabile ad uno dei dipendenti dell'impresa (anche con riguardo all'appalto di opere pubbliche, cfr. Cass. Civ. Sez. II, 8802/99).

Il committente può eccezionalmente:

1) essere corresponsabile in via diretta (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 4518/87) con l'appaltatore, per i danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'appalto, se riduce l'autonomia di esso, ingerendosi nella realizzazione dell'opera o del servizio (fornendo direttive o progettando le opere da fare eseguire dall'appaltatore);

2) ovvero, in via indiretta, se affida l'appalto ad impresa priva delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per la corretta esecuzione del contratto; ad impresa, cioè, palesemente inidonea sulla base di parametri valutabili ex ante (nel qual caso, la responsabilità si fonda genericamente su una culpa in eligendo) (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 8686/00, Cass. Civ. Sez. III, 10652/97 e Cass. Civ. Sez. III, 5007/96).

3) invece può esserne responsabile in via esclusiva (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 616/95) se impone le sue direttive, riducendo l'imprenditore-appaltatore al rango di nudus minister, attenendosi quest'ultimo pedissequamente alle direttive del committente (c.d. appalto a regia) (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11815/11; Cass. Civ. Sez. II, 1284/97).

Con riguardo all' agente, la giurisprudenza ha affermato la responsabilità del preponente quando l'agente si è avvalso della sua qualità di rappresentante per consumare l'illecito (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 12945/95, Cass. Civ. Sez. III, 4790/99, Cass. Civ. Sez. III, 4005/00). Al di là di tale ipotesi, l'agente è un collaboratore autonomo dell'imprenditore e non può essere considerato un preposto (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 4299/99).

L' autotrasportatore che si sia obbligato ed effettuare un trasporto di cose, è responsabile in qualità di committente, ex art. 2049 cod. civ. , per avere i suoi dipendenti addetti alla custodia sottratto la merce da trasportare; e, in tal caso, la responsabilità è illimitata, in quanto non si applicano i limiti di responsabilità, previsti dall'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450 (sostituito dall'art. 7 della legge 27 maggio 1993, n. 162), previsti per la responsabilità contrattuale per la perdita o avaria della merce.

In generale, può affermarsi che il rapporto di preposizione è un requisito, che non si identifica a priori con nessun rapporto contrattuale tipico e che non presuppone neppure che un rapporto contrattuale sussista. E' sufficiente il conferimento di un incarico di esecuzione di opere, anche a carattere occasionale e temporaneo, che comporti un vincolo di dipendenza e di vigilanza. Ma si tratta di un accertamento di merito, che deve essere compiuto a posteriori in sede di esegesi della fattispecie concreta.

La cessazione del rapporto di preposizione, come, ad esempio, del rapporto di lavoro dipendente, esclude l'applicabilità dell'art. 2049 cod. civ. ai fatti illeciti commessi dal preposto successivamente ad essa e, pertanto, in relazione ad essi non si può ipotizzare una responsabilità del padrone o committente ai sensi della suddetta norma (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 5880/99).

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