Il rapporto di causalità (responsabilità per danno cagionato da animali)



La responsabilità ex art. 2052 cod. civ. , sussiste solo in quanto possa essere accertato un diretto rapporto eziologico tra il danno e l'azione materiale dell'animale (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 4742/01 ).

In particolare, la giurisprudenza ha individuato i seguenti principi:

  • l'art. 2052 cod. civ. non trova applicazione, per mancanza del predetto nesso causale, qualora l'evento dannoso dipenda direttamente dal comportamento colpevole (come nell'ipotesi del contagio di malattia dell'animale, Cass. Civ., 1004/70 ) o doloso del proprietario che si sia servito dell'animale come mero strumento materiale (si pensi al caso del soggetto che aizzi il proprio cane tenuto al guinzaglio verso un presunto aggressore, Cass. Civ, 261/77 );


  • non è necessario che il comportamento dell'animale appaia specificamente diretto a causare il danno, essendo sufficiente l'accertamento di un nesso di causalità generico (cfr. Cass. Civ., 2105/57 );


  • è, al contrario, necessario che l'animale abbia partecipato in maniera attiva al processo causativo del danno, restando quindi esclusa la rilevanza di un semplice rapporto di occasionalità rispetto al pregiudizio;


  • non è sufficiente a radicare il nesso causale la materialità della collisione con l'animale (così per la caduta del cliente di una farmacia, inciampato sul corpo di un cane disteso sul pavimento, cfr. Tribunale di Milano, 25/03/1965 )


  • il nesso causale può sussistere anche in assenza di un contatto materiale con la bestia nota1.

La prova circa la sussistenza del rapporto di causalità grava sul danneggiato (Cass. Civ. Sez. III, 11861/98 ).

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Note

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Così, il danno potrebbe derivare dalle cose che costituiscono corredo dell'animale, come finimenti, briglie, corde o catene.
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