Il problema della responsabilità del debitore



Come si può valutare il comportamento del debitore, stabilendo che egli è inadempiente?

Il problema di fondo è costituito dal fondamento della responsabilità. Se, come pare nota1, il fondamento deve rinvenirsi (a prescindersi dai casi di responsabilità oggettiva) nel dolo o nella colpa del soggetto obbligato, allora la
questione risulta ancorata ad un'indagine che non può prescindere dalla considerazione dell' elemento soggettivo che assiste il comportamento del debitore.

Se si dovesse muovere dall'assunto che vi é inadempimento tutte le volte in cui non si realizza l'interesse del creditore, ciò dovrebbe comportare automaticamente una responsabilità del debitore che non potrebbe non possedere una connotazione oggettiva, mentre in realtà si distingue tra inadempimento (imputabile) e mancato adempimento (per causa non imputabile) nota2.

Occorre esaminare le norme che disciplinano la materia nella prospettiva del rischio contrattuale: chi si deve assumere il rischio dell'inadempimento?

Il problema da risolvere attiene alla distribuzione dei rischi. A questo proposito, in linea di astrazione, si possono porre alternativamente tre ipotesi distinte:
  1. è possibile che i soggetti del rapporto, prevedendo l'eventualità della mancata produzione del risultato programmato, abbiano posto regole specifiche in esito al verificarsi di essa. In questo caso si segue la volontà delle parti, sempre che si palesi meritevole di tutela;
  2. può essere invece che le parti non abbiano previsto alcunchè, pur avendo potuto prefigurarsi una certa situazione (si pensi al famoso esempio del pagamento di una certa somma per potersi affacciare ad una finestra onde assistere al Palio di Siena che poi non venga corso);
  3. è infine possibile che il rischio si palesi come del tutto imprevedibile al tempo in cui è sorta l'obbligazione (sopravvenuta impossibilità della prestazione, onerosità eccessiva sopravvenuta).

La legge prevede in via assolutamente generica i criteri di distribuzione del rischio del
mancato raggiungimento del risultato utile per il creditore, con particolare riferimento agli artt. 1176 e 1218 e ss cod.civ. Spetta all'interprete coordinare queste disposizioni ed adeguare il piano di ripartizione dei rischi elaborato dalle parti alle circostanze concrete.
Punto fermo é che il debitore non risponde per un fatto che sia ascrivibile ai terzi, alla forza maggiore o al caso fortuito, cioè ad eventi imprevedibili ed imprevenibili nota3.

E' fondamentale osservare che l'art. 1218 cod.civ., norma cardine in tema di responsabilità contrattuale, è imperniata proprio su questo aspetto della prova afferente alla non imputabilità al debitore della causa che importa l'impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Che cosa significa questa espressione? Riguarda il nesso causale o l'elemento soggettivo?

Non sempre questi aspetti sono tenuti in debito conto nelle estenuanti discussioni sul tema.

La norma menziona l'imputabilità, ma più spesso gli interpreti parlano di colpevolezza, con ciò manifestando la tendenza a risolvere il requisito nella valutazione dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa nota4. D'altronde il caso fortuito e la forza maggiore vengono intesi come mancanza in concreto di colpa del soggetto passivo del rapporto in relazione al mancato adempimento della prestazione nota5

La fattispecie dell'inadempimento sembra configurabile in questi termini:
  1. esistenza di un'obbligazione dalla quale scaturisce una determinata prestazione;
  2. il fatto oggettivo della mancata realizzazione del risultato previsto dai soggetti del rapporto;
  3. un nesso causale tra l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e la condotta (attiva
o omissiva) del debitore;
  1. l'elemento soggettivo che assiste la condotta del debitore (dolo o colpa) in relazione alla
sua condotta attiva o omissiva.

Questa articolazione concettuale non risulta esauriente nella misura in cui l'analisi della tematica dell'inadempimento non distingue gli aspetti sub c) e d) nell'inconfessato timore che l'analisi separata di queste componenti del fondamento della responsabilità possa offrire comode vie di fuga al debitore.

In cosa consistono il caso fortuito o la forza maggiore se non in serie causali del tutto autonome rispetto al comportamento che ordinariamente dovrebbe esser tenuto dal debitore allo scopo di dar corso all'adempimentonota6 ?

Mettendo concretamente a fuoco le fattispecie di inadempimento sembra che il fenomeno del mancato adempimento (dunque non imputabile al debitore) possa esser descritto nel modo che segue:
  1. esistenza di un'obbligazione dalla quale scaturisce una determinata prestazione;
  2. il fatto oggettivo della mancata realizzazione del risultato previsto dai soggetti del rapporto;
  3. l'inserirsi tra la condotta del debitore e il (mancato) risultato di una serie causale autonoma (caso fortuito, forza maggiore) che determina l'impossibilità della prestazione;
  4. l'impossibilità da parte del debitore di prevedere tali forze efficienti ovvero, nel caso in cui potessero essere astrattamente previste, di contrastarle. Impossibilità in difetto della quale si potrà concludere nel senso che la condotta omissiva del debitore sia quantomeno connotata dalla colpa.

La breve analisi che precede è di fondamentale importanza allo scopo di ordinare concetti che, diversamente, tendono a non consentire la formazione di un quadro sufficientemente chiaro, soprattutto nella misura in cui ad un dato normativo sintetico tende a sovrapporsi un'elaborazione ermeneutica sovrabbondante, creatrice di concetti e termini non immediatamente riducibili allo schema della legge.

Si pensi ad esempio alla teoria della c.d. "inesigibilità", con la quale si evoca la
situazione nella quale si può venire a trovare quel debitore la cui prestazione è astrattamente possibile, ma in concreto non esigibile in quanto richiederebbe un impegno smisurato, di gravosità abnorme nota7.

Si ponga mente all'esempio di scuola del cantante che, immediatamente prima della rappresentazione, è colpito da un grave lutto che gli impedisce di presenziarvi.

A ben vedere, al di là delle tematiche (che verranno partitamente esaminate) della valutazione degli impegni contrattuali alla stregua dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 , 1375 cod.civ.), occorre, allo scopo di valutare simili ipotesi, ascriverle allo schema più sopra ipotizzato:
  1. esistenza di un'obbligazione dalla quale scaturisce una determinata prestazione (cantare nel corso di uno spettacolo);
  2. il fatto oggettivo della mancata realizzazione del risultato previsto dai soggetti del rapporto (la mancata partecipazione del cantante);
  3. l'inserirsi tra la condotta del debitore e il (mancato) risultato di una serie causale autonoma (la morte del prossimo congiunto) che determina l'impossibilità della prestazione;
  4. l'impossibilità da parte del debitore di prevedere un evento di questo genere ( rectius : una generica possibilità di prevederlo, ma una concreta assoluta impossibilità di contrastarlo).

Come è evidente, nell'esemplificazione svolta è decisivo l'apprezzamento del punto c), nel
senso che occorre verificare se la morte di un congiunto sia in grado di rendere impossibile (= non pretendibile) la prestazione di cantare.


E' proprio in riferimento a questo nodo che verranno in considerazione i principi di correttezza e buona fede.

Le cose dette in qualche modo possono spiegare l'enfasi che solitamente è posta sulla considerazione dell'elemento soggettivo a discapito di qualsiasi riflessione circa il nesso causale: quando sopraggiungono serie causali autonome, a decidere dell'inadempimento è infatti la prevedibilità e la prevenibilità dell'elemento eziologico estraneo, ciò che si risolve appunto in un sindacato relativo alla condotta colposa del debitore nota8.

Di estrema importanza sarà a questo proposito l'analisi di ciascuna specie di obbligazione
con particolare riferimento all'oggetto della prestazione: il concetto stesso di impossibilità
sopravvenuta della prestazione e di inadempimento si specifica infatti in relazione a questi elementi.

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol.VI, Milano, 1994, p.15.
top1

nota2

Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, tomo 3, Genova, 1980, p.143.
top2

nota3

Coviello, Del caso fortuito in rapporto alla estinzione delle obbligazioni, Lanciano, 1895.
top3

nota4

Rossetti, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, vol.XIII, Torino, p.78.
top4

nota5

Candian, voce Caso fortuito e forza maggiore, in N.sso Dig.it., 1958, p.988 e Bianca, Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.154.
top5

nota6

Visintini, La responsabilità contrattuale, Napoli, 1979, p.173.
top6

nota7

Mengoni, La responsabilità contrattuale, in Jus, 1986, p.116.
top7

nota8

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.626.
top8

Bibliografia

  • BARBERO, Il contratto tipo nel diritto italiano, Milano, 1935
  • BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Branca e Scialoja, 1979
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1994
  • CANDIAN, Caso fortuito e forza maggiore, N.sso Dig.it., 1958
  • COVIELLO, Del caso fortuito in rapporto alla estinzione delle obbligazioni, Lanciano, 1895
  • MENGONI, La responsabilità contrattuale, Jus, 1986
  • ROSSETTI, La risoluzione per inadempimento, Torino, I contratti in generale, XIII
  • VISINTINI, La responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari, Padova, 1967


Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Il problema della responsabilità del debitore"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti