Il principio possesso vale titolo e il criterio di risoluzione dei conflitti tra più acquirenti di un bene mobile



L'art. 1153 cod.civ. detta la regola, comunemente riassunta con la formula "possesso vale titolo", in base alla quale "colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà".

ImmagineRequisiti:
  1. buona fede;
  2. titolo idoneo;
  3. possesso. L'art. 1155 cod.civ. a propria volta dispone che, qualora taluno alieni lo stesso bene mobile a più soggetti diversi, la preferenza tra essi si determina in relazione alla priorità cronologica della consecuzione del possesso, indipendentemente da quella del titolo di acquisto.

ImmagineConsecuzione temporale:
  1. Tizio vende a Caio;
  2. Tizio vende a Terzo,
il quale consegue il possesso. L'acquisto in buona fede del possesso concorre con il titolo (astrattamente idoneo= non viziato se non in relazione al difetto di titolarità del diritto in capo all'alienante) ad integrare una fattispecie primaria di acquisto non negoziale.

Va chiarito che l'art. 1155 cod.civ. implicitamente ipotizza che il primo acquirente abbia acquistato il diritto in virtù del principio consensualistico (1376 cod.civ.) nota1.

Viene sancita la prevalenza del diritto di colui che ha acquistato il bene mobile anche successivamente alla prima alienazione qualora ne abbia, in base a titolo idoneo, conseguito il possesso in buona fede. Tale elemento psicologico, quale requisito della fattispecie acquisitiva, vale a porre un rilevante collegamento con la tematica dell'apparenza. La buona fede qui assume il significato di mancanza di consapevolezza in capo all'acquirente dell'altruità del diritto. D'altronde il fatto che l'alienante avesse la disponibilità della cosa lo qualifica agli occhi dell'acquirente come l'apparente titolare.

L'art. 1155 cod.civ. che stiamo esaminando disciplina il conflitto tra più aventi causa da un medesimo soggetto relativamente alla vendita di un bene mobile. Esso sembrerebbe dettare a questo proposito una regola simmetrica a quella di cui all'art. 2644 cod.civ.Immagine, norma che prevede analogo conflitto in tema di diritti reali immobiliari nota2.

L'analogia tra le due ipotesi è tuttavia limitata a questo aspetto, distaccandosi per il resto in maniera netta quanto a requisiti e fondamento.

L'art. 1155 cod.civ. costituisce infatti pedissequa applicazione della regola di cui all'art. 1153 cod.civ., vale a dire del principio "possesso vale titolo", fondato sulla buona fede dell'acquirente a non domino nota3. L'art. 2644 cod.civ. prescinde assolutamente da questo requisito, ponendo piuttosto la regola (che non ha nulla a che fare con il tema degli acquisti a non domino ) della efficacia dichiarativa della pubblicità. Essa, in particolare, si sostanzia nell'affermazione della prevalenza del diritto di chi effettua in precedenza la trascrizione, indipendentemente dall'anteriorità del proprio titolo di acquisto nota4. Esiste invero una corrente di pensiero che pone sullo stesso piano il principio di cui all'art. 2644 cod.civ. e quello di cui all'art. 1155 cod.civ.. Ciò sotto il profilo, eminentemente descrittivo, della tradizione materiale del bene che assumerebbe la funzione di un meccanismo pubblicitario di fatto simmetrico rispetto a quello della trascrizione nota5.

Si rifletta comunque su un aspetto: l'art. 1155 cod.civ., che richiede l'intervenuta consegna del bene (a differenza di quanto accade per l'art. 2644 cod.civ.) postula necessariamente l'esercizio dell'azione di rivendica da parte del primo acquirente nei confronti del secondo.Vale a dire che qualora Tizio alieni un bene immobile prima a Caio ed in seguito a Sempronio, il quale ne consegue il possesso, Caio in forza del principio di cui all'art. 1376 cod.civ., è divenuto titolare del diritto di proprietà. Tuttavia, in forza del principio di cui all'art. 1155 cod.civ., Sempronio, che ne ha conseguito in buona fede il possesso, deve essere considerato il proprietario della cosa mobile. Quando verrà evidenziato tale conflitto? Sicuramente in sede di azione di rivendicazione, azione promossa da Caio il quale considera sé medesimo titolare della proprietà in forza dell'operatività del principio consensualistico. Secondo il principio possesso vale titolo il conflitto tra subacquirenti verrà risolto invece a favore di Sempronio nota6 .

Note

nota1

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.802; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.397.
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nota2

V. Pugliatti, La trascrizione, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, I, Milano, 1957, p.286.
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nota3

Si vedano, tra gli altri, Gentile, Possesso e azioni possessorie, Napoli, 1974, p.195; Montel, Sulla natura dell'acquisto di bene mobile ex art. 1155 c.c., in Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., I, 1954, p.74.
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nota4

V. Nicolò, La trascrizione, vol. I, Milano, 1973, p.99.
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nota5

Così Natoli, Il conflitto dei diritti e l'art.1380 del codice civile, Milano, 1950, p.138.
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nota6

Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p.15.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • GENTILE, Possesso e azioni possessorie, Napoli, 1974
  • MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975
  • MONTEL, Sulla natura dell'acquisto di bene mobile ex art.1155 c.c., Riv.dir.comm. e dir.gen.obbl., I, 1954
  • NATOLI, Il conflitto dei diritti e l'art. 1380 del codice civile, Milano, 1950
  • NICOLO', La trascrizione, Milano, I, 1973
  • PUGLIATTI, La trascrizione, Milano, Tratt. Cicu-Messineo, 1957


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