Il principio possesso vale titolo



Nell'ambito delle modalità di acquisto di un diritto a titolo derivativo si può riferire dell'operatività della regola che si compendia nel brocardo secondo il quale nemo plus íuris transferre potest quam ipse habet.

La forza di tale principio, che va ravvisata, ancor prima che nelle regole giuridiche, nella logica formale, è messa a dura prova in relazione ad eventi la cui verificazione pratica si potrebbe definire tutt'altro che infrequente . Si tratta degli atti di alienazione di beni mobili non registrati, vale a dire delle cose che, nella vita di tutti i giorni, costituiscono una cospicua parte dei minuti commerci che si svolgono.

Qualora un soggetto vendesse una cosa mobile, pur non vantando sopra di essa alcun diritto, in ossequio della regola sopra citata, l'acquirente non dovrebbe acquistarne la proprietà, essendo anzi tenuto a restituire il bene all'effettivo proprietario. Questa ipotesi viene comunemente annoverata tra le alienazioni a non domino, vale a dire provenienti da colui che non è proprietario del benenota1.

Si può comprendere agevolmente che, nell'ipotesi in cui si dovesse fare rigorosa applicazione del principio " nemo plus juris...", il traffico giuridico ne risulterebbe enormemente pregiudicato. Poichè, in sostanza, nessuno che volesse acquistare un bene potrebbe dirsi sicuro che chi lo vende ne sia l'effettivo proprietario, seguirebbero difficoltose ricerche volte a stabilire che, a ritroso, vi sia stata una serie regolare ed ininterrotta di vendite effettuate a domino nota2.

Per quanto attiene ai beni immobili ed ai mobili registrati (autoveicoli, navi ed aeromobili) il problema non si pone (a meno che, di fatto, sia mancata la registrazione: cfr. Cass. Civ. Sez.II, 4328/97 ) poichè la legge ha previsto idonee forme di pubblicità (vale a dire la trascrizione nei registri immobiliari, l'effettuazione della formalità presso il P.R.A., etc.). E' invece ovvio che similmente non si sarebbe potuto disporre per quanto attiene ai beni mobili in genere.

Per questa ragione la legge, nell'interesse generale, contempla, in materia di beni mobili, una regola speciale all'art. 1153 cod.civ., istituendo il principio che suole essere compendiato sinteticamente come "possesso vale titolo". Questa locuzione vuole significare che il possesso viene a svolgere la funzione di un titolo acquisitivo autonomo, in relazione al quale l'atto assume, unitamente alla buona fede, la funzione di semplice requisito ai fini del perfezionamento della fattispecie nota3.

In base alla norma citata, colui al quale vengono alienati beni mobili da chi non ne è il proprietario, (con l'esclusione delle universalità di mobili, ai sensi dell'art. 1156 cod.civ. : cfr. Cass. Civ. Sez. III, 593/76 , anche se può osservarsi che in relazione a pinacoteche, greggi etc. non è agevole configurare il caso in esame), acquista la proprietà dei medesimi mediante il possesso, purchè sia in buona fede al momento della consegna e vi sia un titolo idoneo al trasferimento del diritto di proprietà (o di altro diritto reale minore).

Elementi della fattispecie acquisitiva, generalmente ritenuta a titolo originario, sono i seguenti:

  1. la sussistenza di un titolo astrattamente idoneo in ordine all'acquisto;
  2. la buona fede dell'acquirente al tempo dell'atto acquisitivo del diritto;
  3. l'acquisizione del possesso da parte dell'acquirente.

Per quanto attiene al primo tra i citati requisiti (pur facendosi rinvio a quanto oggetto di analisi circa i caratteri delle fattispecie acquisitive a non domino in genere) è necessario precisare che tra alienante (non titolare) ed acquirente deve comunque essere intercorso un atto di acquisto in tutto e per tutto valido, il cui unico vizio consista cioè nel promanare da un dante causa sprovvisto della titolarità del diritto oggetto di cessione nota4. In questa ipotesi rientra ogni difetto di legittimazione dell'alienante (Cass. Civ. Sez. I, 2299/78 ). Occorre evitare confusione con altri casi, quali ad esempio l'alienazione effettuata da un incapace in difetto di provvedimento tutorio (ciò che cagiona annullabilità dell'atto), ovvero la stipulazione conclusa da un falsus procurator (Cass. Civ. Sez. III, 4870/79 la quale, come vedremo, deve essere ritenuta inefficace) nota5. La sussistenza del titolo idoneo deve essere provata da chi se ne giova, non potendo presumersi in base alla semplice consegna della cosa, la quale potrebbe intervenire anche in base ad un rapporto che non prevede il trasferimento del diritto di proprietà (Cass. Civ. Sez. II, 1250/81 ).

Che cosa dire degli atti di alienazione a titolo gratuito ?

E' stato osservato nota6 che, in questo caso, farebbe difetto il titolo idoneo in astratto, dal momento che la donazione di cosa altrui è nulla (Cass. Civ. Sez. II, 6544/85 ).

La nullità del titolo ne farebbe cioè venir meno l'idoneità in astratto; per di più sembrerebbe equo che fra il vero proprietario ed il subacquirente a non domino a titolo donativo, prevalga in ogni caso il primo.

Per quanto invece attiene al secondo tra i requisiti citati, si è detto che l'acquirente deve essere in buona fede nel tempo in cui il bene gli viene consegnato (Cass.Civ. Sez.II, 7202/95 ) nota7.

Per il concetto di buona fede non si può che fare rinvio a quanto oggetto di esame in tema di distinzione tra possesso di buona e di mala fede, con particolare riferimento alla presunzione di cui all'art. 1147 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 9782/99) nota8.

Si deve ribadire che risulta gravato dell'onere della prova della mala fede del possessore colui che intende contestarne l'acquisto, fornendo ogni indizio utile a dimostrare che, per una persona di media diligenza, sarebbe stato più prudente in concreto evitare di perfezionare l'atto acquisitivo, dovendo costui prospettarsi almeno dubbi circa l'effettiva titolarità del diritto in capo all'alienante (Cass. Civ. Sez. II, 4328/97 ). L'ignoranza del difetto di titolarità del diritto ceduto non deve infatti dipendere da colpa grave.

Infine l'ultimo requisito è attinente alla indispensabilità che l'acquirente abbia conseguito il possesso del bene nota9 . La legge tutela infatti l'acquirente soltanto a condizione che sia intervenuta la consegna materiale della cosa a favore di costui. L'efficacia acquisitiva di cui all'art. 1153 cod.civ. deve ritenersi intervenire a titolo originario: conseguentemente la proprietà viene acquistata libera da diritti reali minori altrui che non risultino dal titolo (art. 1153, II comma, cod.civ.). D'altronde, se la forza della fattispecie di cui alla norma in esame è tale da determinare l'acquisto della proprietà (a scapito di colui che ne era anteriormente il titolare), a maggior ragione essa vale in pregiudizio dei titolari di diritti reali minori nota10.

Note

nota1

Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.277; Mengoni, Acquisto a non domino, in Dig. disc. priv., I, 1987, p.69.
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nota2

Si vedano p.es. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.395; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.379.
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nota3

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.187. Giova ribadire che il possesso è uno degli elementi dedotti nella fattispecie acquisitiva. Dal punto di vista semantico la locuzione "possesso vale titolo" viene ad evocare una forza del possesso sconosciuta nel nostro ordinamento: sembrerebbe infatti che la situazione possessoria sia ex se idonea a fondare l'acquisto del diritto.
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nota4

V. Gazzoni, op.cit., p.278.
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nota5

Si confrontino Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.791; Sacco, Il possesso, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1988, p.384.
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nota6

Tra gli altri, Argiroffi, Del possesso di buona fede di beni mobili, in Comm. cod. civ., diretto da Schlesinger, 1988, p.117; Montel, Il possesso, Torino, 1956, pp.205 e ss..
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nota7

Così anche Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p.368.
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nota8

Masi, Il possesso, la nuova opera e il danno temuto, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.493.
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nota9

Cfr. Mengoni, op.cit., p.129; De Martino, Del possesso, della denuncia di nuova opera e di danno temuto, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1984, p.53.
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nota10

V. Barbero, op.cit., p.188.
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Bibliografia

  • ARGIROFFI, Del possesso di buona fede di beni mobili, Milano, 1988
  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • DE MARTINO, Del possesso, della denuncia di nuova opera e di danno temuto, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1984
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MASI, Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, Tratt. Rescigno, VIII, 1982
  • MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975
  • MONTEL, Il possesso, Torino, Trattato Vassalli, 1962
  • SACCO, Il possesso, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu e Messineo, 1988


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