In capo all'accipiens esiste
una sola obbligazione: quella di provvedere alla corresponsione del prezzo convenuto per le cose ricevute in consegna. Come avremo modo di mettere a fuoco specificamente,
la restituzione costituisce semplicemente il contenuto di
un'obbligazione facoltativa (o con facoltà alternativa).
Il pagamento del prezzo risulta dovuto tanto nell'ipotesi ordinaria in cui l'accipiens abbia venduto a terzi le cose anteriormente alla scadenza del termine previsto, quanto nell'eventualità in cui, alla scadenza di detto termine, la merce sia rimasta invenduta ed egli non abbia provveduto ad effettuarne la restituzione.
Il prezzo delle cose, come ogni altro elemento del contratto, può essere determinato o determinabile, secondo la regola generale di cui all'
art.1346 cod.civ. , ferma restando l'essenzialità della previsione di esso
nota1. La determinazione concreta potrebbe essere anche affidata ad un terzo: cfr. l'
art.1349 cod.civ. , di cui costituiscono specificazione gli
artt.1473 ,
1474 cod.civ. , in forza dei quali è altresì possibile fare riferimento al prezzo usualmente praticato dal venditore o al corrispettivo ricavabile da listini e mercuriali
nota2.
Circa il tempo ed il luogo del pagamento del prezzo è possibile osservare quanto segue. L'
art.1556 cod.civ. fa riferimento ad un "termine stabilito" soltanto in relazione alla restituzione delle cose consegnate all'accipiens, senza espressamente menzionare il termine per provvedere al pagamento delle stesse. E' tuttavia evidente l'analoga essenzialità di tale scansione temporale. Essa sarà ordinariamente stabilita nel contratto; in difetto si potrà fare applicazione della regola di cui all'
art.1183 cod.civ.
nota3. Quanto al
luogo del pagamento sembra possibile riferirsi all'adempimento
presso il domicilio del creditore al tempo della scadenza (
art.1182 cod.civ. ) (cfr. Cass.Civ., Sez. III,
74/76 ). Ciò sempreché dagli usi non risulti un luogo di adempimento diverso (Cass.Civ., Sez. III,
3985/78 ). La peculiare struttura e funzionalità del contratto estimatorio rende impraticabile il riferimento all'
art.1498 cod.civ. , dettato in tema di compravendita
nota4.
Note
nota1
Visalli, Il contratto estimatorio nella problematica del negozio fiduciario, Milano, 1974, p.254; Giannattasio, Del contratto estimatorio. La somministrazione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1974, p.158.
top1nota2
Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p.47.
top2nota3
Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.233; Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.219.
top3nota4
Giannattasio, cit., p.139 e Barbieri, Il contratto estimatorio, in I contratti reali, a cura di Napoletano, Torino, 1979, p.573.
top4Bibliografia
- BARBIERI, Il contratto estimatorio, Torino, I contratti reali a cura Napoletano, 1979
- COTTINO, Del contratto estimatorio e della somministrazione, Bologna-Roma, Comm. cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, 1970
- GIANNATTASIO, La permuta, il contratto estimatorio e la somministrazione, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, 1974
- LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
- MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
- VISALLI, Il contratto estimatorio nella problematica del negozio fiduciario, Milano, 1974