Il presupposto della c.d. imputabilità



Il legislatore, all'art. 2046 cod. civ. , sancisce, ai fini della responsabilità da fatto illecito, la necessità che il soggetto che ne sia autore sia imputabile nel momento in cui l'ha commesso, perché, ove imputabile non fosse, non risponderebbe delle conseguenze del fatto dannoso.Così prevede, appunto, l'art. 2046 cod. civ.. In base a tale disposizione può definirsi imputabile, il soggetto che sia capace di intendere e di volere, e, in negativo (secondo la formula linguistica adottata dall'art. 2046 cod. civ. ), non imputabile il soggetto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non fosse capace di intendere o di volere nota1.

In primo luogo, pare opportuno un chiarimento in ordine alla correttezza della congiunzione "e" ovvero della disgiunzione "o": capacità di intendere e di volere, capacità di intendere o di volere.Invero l'art. 428 cod. civ. , nel definire l'incapacità naturale, ricorre alla formula disgiuntiva; viceversa l'art. 85 cod. pen. , prevede che sia imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.

La diversità tra le due disposizioni non è affatto priva di significato e dipende dalla formulazione positiva o negativa che il legislatore ha adottato. Quando la norma si esprime nel senso della capacità, l'imputabilità risulta dalla confluenza di due elementi: la capacità d'intendere e la capacità di volere, sull'assunto che si possa distinguere fra le due e che non si tratti di un'endiadi.In particolare, mentre la prima indica la capacità di apprezzare il disvalore sociale dell'atto che ci si accinge a compiere, la seconda descrive la capacità di determinarsi in modo libero e cosciente.Affinché ci sia la capacità del soggetto, dunque, è necessario che ambedue gli aspetti dell'intendere e del volere concorrano; viceversa, perché non ci sia la capacità è sufficiente che uno dei due manchi.

Alla luce di queste osservazioni, ben si spiega il motivo per cui il riferimento alla capacità richieda l'uso della congiunzione "e", mentre quello all'incapacità la disgiunzione "o".Quanto alla collocazione sistematica della imputabilità, deve ricordarsi quanto formulato al riguardo dalla scienza penalistica.In particolare, la dottrina tradizionale e la giurisprudenza, partendo dalla collocazione codicistica dell'imputabilità all'interno del titolo IV del primo libro del codice penale, dedicato al reo, concepiscono l'incapacità come capacità di pena, ovvero come presupposto della capacità giuridica penale. In tale prospettiva, l'imputabilità e la colpevolezza operano su piani diversi ed esprimono concetti diversi: la mancanza della prima non fa venir meno il reato, il quale esiste come tale, non soltanto come fatto storico materiale.

Ma a tale concezione tradizionale si è venuta contrapponendo la più recente dottrina nota2, secondo la quale l'imputabilità è da intendersi non già come capacità di pena, bensì, piuttosto, come capacità di colpevolezza, vale a dire come presupposto della colpevolezza. Secondo taluni autori, poi, l'incapacità di intendere o di volere è un'esimente della responsabilità, nel senso che in difetto di imputabilità non vi è illecito né, quindi, responsabilità nota3.

Infine, deve ricordarsi che, in taluni casi, può residuare un giudizio di colpevolezza pur quando manchi il presupposto dell'imputabilità: si tratta, in particolare, della cd. incapacità procurata, cui fa riferimento l'inciso finale dell'art. 2046 cod. civ. . Invero, laddove lo stato d'incapacità sia stato dall'agente colposamente provocato, il soggetto sarà egualmente tenuto all'obbligazione risarcitoria nei confronti del danneggiato.

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Note

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Alletto-Citarella, Infermità di mente e responsabilità civile davanti alle corti: esperienze italiane e straniere a confronto, in Nuova giur. civ. comm., 1993, vol. II, p. 24 ; Bellucci A., Infermità di mente e responsabilità civile (nota a Cass. Civ. Sez. III, 2483/97 ), in Danno e resp. vol. I, 1997, p. 718; Carleo, Responsabilità dell'Usl per danni cagionati a terzi dall'infermo di mente soggetto a sorveglianza (nota a Tribunale di Trieste, 23/11/1990 ), in Nuova giur. civ. comm., 1993, vol. I, p. 988; Cendon, Infermità di mente e responsabilità civile, in Giur. it., vol. IV, 1991, p. 81 ; Figone, La responsabilità per fatto altrui (nota a sent. Cass. Civ. Sez. III, 5306/94 ), in Famiglia e diritto, vol. I, 1994, p. 507; Franceschin, Osservazioni in tema di risarcimento del danno morale cagionato dall'incapace prosciolto in sede penale (nota a Tribunale di Venezia, 14/07/1999 ), in Foro padano, vol. I, 2000, p. 431; Girolami-Jourdan, Lo psichiatra e il suicidio del paziente. Viaggio attraverso le categorie giuridiche delle "obligations de securitè" e degli "obblighi di protezione ", in Riv. it. medicina legale, vol. I, 2001, p. 53; Pellecchia, L'art. 2047 c.c. tra anacronismi e pericolose fughe in avanti: ovvero, quando l'infermo di mente, il "sorvegliante" e il danneggiato sono tutte vittime (nota a sent. Cass. Civ. Sez. III, 5306/94 ), in Resp. civ. e prev., vol. I, t. 2,1994, p. 1070 ; Sangro, L'imputabilità e la responsabilità dell'incapace: profili sostanziali e processuali (nota a Tribunale di Orvieto, 22/02/2001 ), in Rass. giur. umbra, vol. II, 2001, p. 41; Venchiarutti, La responsabilità civile degli infermi di mente in Francia, in Riv. critica dir. priv., 1986, p. 493; Zeno Zencovich, La colpa oggettiva del malato di mente: le esperienze nord-americana e francese, in Resp. civ. e prev., 1986, p. 3.
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nota2

Padovani, Diritto penale, Milano, 2002, p. 171; Romano, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, sub Pre-Art. 39, Milano, 1995, p. 308.
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nota3

Monateri, Le fonti delle obbligazioni/La responsabilità civile, in Tratt. dir. civ., dir. da Sacco, Torino, 1998, p. 260.
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Bibliografia

  • ALLETTO F. - CITARELLA G., Infermità di mente e responsabilità civile davanti alle corti: esperienze italiane e straniere a confronto, Nuova giurisprudenza civile commentata, II, 1993
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  • FIGONE A., La responsabilità per fatto altrui, Famiglia e diritto , I, 1994
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  • PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2002
  • PELLECCHIA E., L'art. 2047 c.c. tra anacronismi e pericolose fughe in avanti: ovvero, quando l'infermo di mente, il "sorvegliante" e il danneggiato sono tutte vittime, Resp. civ. e prev., I - t. 2, 1994
  • ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Milano, I, 1995
  • SANGRO M., L'imputabilità e la responsabilità dell'incapace: profili sostanziali e processuali, Rass. giur. umbra, II, 2001
  • VENCHIARUTTI A., La responsabilità civile degli infermi di mente in Francia, Riv. critica dir. privato, 1986
  • ZENO ZENCOVICH V., La colpa oggettiva del malato di mente: le esperienze nord-americana e francese, Resp. civ. e prev., 1986

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