Il prelegato: natura giuridica



Il prelegato è tale perchè il beneficiario del medesimo cumula la qualità di legatario (dunque successore a titolo particolare) con quella, concorrente, di erede, successore a titolo universale. Ciò senza che gli venga imputato, quale onerato, il peso economico del legato, neppure in proporzione rispetto alla quota di eredità spettantegli (art. 661 cod.civ. ).

Secondo un'opinione questa situazione sarebbe riconducibile ad un'eccezionale ipotesi di permanenza del rapporto obbligatorio, nonostante la constatazione della coincidenza soggettiva di parte debitrice e parte creditrice. Il beneficiario del prelegato sarebbe infatti, in quanto tale, creditore nei confronti di tutti gli eredi e, nello stesso tempo, nella parallela veste di (co)erede debitore pro quota nota1. Ciò dovrebbe comportare, nella stessa misura, l'estinzione della predetta obbligazione per confusione, permanendo il legato solamente per la parte residua.

E' da rilevare anzitutto come questa costruzione abbia un senso compiuto soltanto se riferita al legato obbligatorio. Ogniqualvolta il legato abbia infatti ad oggetto un bene determinato esistente nell'asse, esso sortisce un'efficacia diretta (art.649, II comma, cod.civ. ) in base alla quale si può ben dire che il diritto venga trasmesso in maniera immediata dal testatore. Perciò, ogniqualvolta il prelegato abbia ad oggetto una cosa determinata appartenente al compendio ereditario, non v'è certo luogo per parlare di una eccezionale permanenza dell'intero contenuto dell'obbligazione nonostante la parziale confusione nota2. V'è tuttavia di più: in tanto è possibile parlare di confusione, in quanto si sia verificata una coincidenza soggettiva tra il soggetto debitore e soggetto creditore. L'efficacia propria del prelegato è per l'appunto quella di escludere questo effetto, disponendo la legge nel senso che qui si commenta. Giova infine notare come nel codice civile siano rintracciabili ulteriori ipotesi nelle quali l'esito della confusione, in casi pratici in cui essa ben potrebbe operare, viene scongiurato: si pensi al modo di disporre degli artt. 1254 e 1255 cod.civ. nota3.

Note

nota1

Trabucchi, voce Legato (dir. civ.), in N.mo Dig. it., p.611. Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol. II, Milano, 1964, p.47. V'è chi ha ricondotto la questione a quella relativa alla configurabilità del rapporto giuridico unisoggettivo (Capozzi, Successioni e donazioni, t. 2, Milano, 2002, p.660).
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nota2

Al più si potrebbe parlare di imputabilità del prelegato anche alla porzione ereditaria del prelegatario soltanto da un punto di vista economico.
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nota3

Ai sensi della prima norma citata la confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito. Essi infatti sarebbero lesi qualora il loro diritto svanisse in esito agli effetti estintivi. Per costoro è dunque prospettabile un'inefficacia relativa della confusione ed una conseguente reviviscenza dell'obbligazione. Per l'art. 1255 cod.civ. invece la coincidenza nello stesso soggetto della qualità di debitore principale e di fideiussore determina il venir meno della fideiussione soltanto quando il creditore non abbia interesse a mantenerla in vita. In quest'ultimo caso la garanzia permane nonostante la coincidenza soggettiva tra garante e garantito.
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Bibliografia

  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, II, 1964
  • TRABUCCHI, Legato (diritto civile), N.mo Dig. it.

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