Il potere di rappresentanza (società per azioni)



Ai sensi dell'art. 2384 cod.civ. , "il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società".

Tra le maggiori innovazioni introdotte dalla riforma del 2003, spiccano senza dubbio il riconoscimento di un generale potere di rappresentanza degli amministratori nonchè l'abolizione del regime di opponibilità degli atti estranei all'oggetto sociale previsto, prima della riforma, dall'art. 2384 bis cod.civ..

Prima di intraprendere l'analisi degli aspetti connessi all'esercizio dei poteri di spendita del nome dell'ente da parte di chi lo impersona è tuttavia il caso di dar conto di una premessa di carattere teorico e terminologico. Con la locuzione "rappresentanza" si intende evocare un'imputazione di secondo grado, dunque postulante una dualità soggettiva intercorrente tra rappresentante (definito anche quale parte in senso formale) e rappresentato (appellato anche parte in senso sostanziale). Non è tale l'ambito dei fenomeni in questione. Quando il presidente del consiglio di amministrazione conclude un contratto spendendo il nome della società non tanto si può dire che la "rappresenta", piuttosto potendosi dire che egli stesso "è" la società che viene in questo modo ad impersonare. Viene in esame il concetto di immedesimazione organica, anche altrimenti e più imprecisamente definito come "rappresentanza organica". Nel corso dell'esame che verrà condotto, adeguandoci al linguaggio comune si parlerà di "rappresentanza" dell'organo amministrativo, essendo peraltro chiaro che il riferimento più appropriato sarebbe stato da fare alla nozione di immedesimazione organica.

Prassi collegate

  • Quesito n. 1009-2014/I, Concordato preventivo omologato e rappresentanza della società
  • Rappresentanza generale degli amministratori e art. 1394 cc

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