Il possesso



Ai sensi dell'art. 1140 cod.civ. il possesso può essere definito come il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (Cass.Civ. Sez.II, 1798/97 ) nota1.

La titolarità di un diritto reale assicura la protezione giuridica per l'esercizio di determinati poteri sulle cose: una cosa è l'astratto diritto di esercitare un potere (di utilizzare un bene, di costruirvi, di appropriarsi dei frutti, di passarvi, ecc.), un'altra è il fatto di esercitarlo effettivamente.

Normalmente colui che ha diritto di esercitare un potere è anche colui che di fatto lo esercita.

Il titolare di un diritto è il solo legittimato a goderne i vantaggi, sia che provveda egli stesso ad effettuarne l'esercizio sia che, per volontà sua o per legge, ne dia incarico ad un'altra persona (Cass.Civ. Sez.II, 5016/78 ; Cass.Civ. Sez.II, 4681/78 ) (rappresentanza volontaria o legale, mandato, ecc.) sia che un terzo (gestione d'affari) lo assuma spontaneamente nell'interesse del titolare stesso. In tutti questi casi titolarità e possesso sono congiunti: il titolare del diritto soggettivo è anche possessore nota2.

Mediante il concetto di titolarità solitamente si evoca l'appartenenza di un diritto ad un soggetto (si dice infatti che il diritto di proprietà, di usufrutto appartiene a Tizio, a Caio etc.), con il concetto di possesso si allude invece al potere che in fatto viene esercitato su una cosa nota3.

Usualmente titolarità del diritto ed esercizio del possesso vanno di pari passo: se sono titolare del diritto di proprietà sul fondo Tuscolano e faccio uso delle facoltà ricomprese nel mio diritto coltivandolo, passeggiandovi, ne esercito parimenti il possesso: allo jus possidendi corrisponde in questo caso lo jus possessionis.

E' tuttavia possibile che i poteri corrispondenti all'esercizio di un diritto vengano esplicati in fatto da un soggetto che non ne è titolare nel proprio interesse.

In questa ipotesi, il possesso disgiunto dalla titolarità del diritto può essere qualificato come dato di fatto, come mero factum possessionis, il che non è senza conseguenze con riferimento ad una serie di effetti che saranno partitamente sottoposti a disamina (usucapione, risoluzione dei conflitti tra più aventi causa dallo stesso dante causa in tema di beni mobili non registrati, etc.).

Tale situazione possessoria, del tutto distinta dallo jus possidendi (nozione strettamente correlata con il diritto soggettivo rivolto al potere di fatto sulla res ), è definibile come esercizio di fatto dei poteri corrispondenti al contenuto d'un diritto reale su una cosa, nel proprio interesse, da parte di un soggetto che non è titolare del diritto stesso.

L'ordinamento appronta una tutela del possesso come fatto in sè, indipendentemente dallo jus possidendi, ferma restando la possibilità che in altra sede sia data la prova e possa esser fatta valere la mancanza o difettosità della situazione giuridica soggettiva di diritto idonea a supportare l'esercizio dei poteri di fatto propri del possesso.

La definizione della situazione possessoria che scaturisce dalle cose dette può essere riassunta con il riferimento ad un elemento oggettivo (il corpus ), vale a dire il potere di fatto sulla res , e ad un elemento soggettivo (l' animus ), cioè l'intenzione del soggetto di tenere la cosa quale proprietario o titolare di altro diritto reale nota4.

A questo proposito si sono confrontate in dottrina due teoriche: quella oggettiva, secondo la quale l' animus non sarebbe essenziale. Conterebbe principalmente il rapporto di fatto con la res, mentre l' animus non dovrebbe essere inteso come intenzione, come volontà determinata e diretta all'esercizio del potere, bensì come mero intento di voler mantenere il potere di fatto sulla cosa nell'interesse proprio nota5.

Secondo la teoria soggettiva invece sarebbe proprio l' animus a decidere della consistenza del possesso (possesso a titolo di proprietà, a titolo di usufrutto etc.) valendo anche a distinguere il possesso dalla mera detenzione nota6.

Note

nota1

In generale si confrontino De Martino, Del possesso. Della denunzia di nuova opera e di danno temuto, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1984; Tenella Sillani, Possesso e detenzione, in Dig. disc. priv., XIV, 1996, p.8; Fedele, Nozioni generali sulla fattispecie del possesso, Torino, 1974, e Possesso ed esercizio del diritto, Torino, 1950; Gentile, Il possesso, in Giur.sist.civ. e comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1977.
top1

nota2

V. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.168.
top2

nota3

Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.714.
top3

nota4

Così p.es. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.347. In questa direzione sembra muoversi Cass.Civ. Sez.II, 6079/02 che si è pronunziata nel senso dell'irrilevanza, ai fini dell' animus possidendi ad usucapionem, della conoscenza da parte del possessore sia del regime giuridico del bene, sia dell'esistenza di diritti altrui sul medesimo, sia del convincimento di vantare un diritto soggettivo fondante i poteri di fatto esercitati sul bene.
top4

nota5

Si vedano, tra gli altri, Funaioli, L'animus nel possesso e il dogma della volontà, in Giust. civ., 1951, pp.16 e ss.; Natucci, Titolo e "animus" nella disciplina del possesso, in Quadr., 1989, p.470.
top5

nota6

Cfr. Sacco, Il possesso, Milano, 1988, p.79; Barassi, Diritti reali e possesso, II, Il possesso, Milano, 1952, p.88; Aiello, Sulla conservazione del possesso "solo animo", in Giur. agraria it., II, 1967, pp.448 e ss.. In tal senso anche Masi, Il possesso, la nuova opera e il danno temuto, in Tratt.dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.434, il quale tuttavia sottolinea la difficoltà della valutazione di un elemento interno quale la volontà possessoria.
top6

Bibliografia

  • AJELLO, Sulla conservazione del possesso "solo animo", Giur.agr. it., t. II, 1967
  • BARASSI, Diritti reali e possesso, Milano, 1952
  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • DE MARTINO, Del possesso, della denuncia di nuova opera e di danno temuto, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1984
  • FEDELE, Nozioni generali sulla fattispecie del possesso, Torino, 1974
  • FEDELE, Possesso ed esercizio del diritto, Torino, 1950
  • FUNAIOLI, L'animus nel possesso e il dogma della volontà, Giust.civ., 1951
  • GENTILE, Il possesso, Torino, 1977
  • NATUCCI, Titolo e "animus" nella disciplina del possesso, Quadr., 1989
  • SACCO, Il possesso, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu e Messineo, 1988
  • TENELLA SILLANI, Possesso e detenzione, Dig.disc.priv., XIV, 1996

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Il possesso"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti