Il patto di famiglia: le alterazioni patologiche, l'invalidità



La natura convenzionale del patto di famiglia (art. 768 bis cod.civ. ) non può non rendere applicabili al medesimo le norme che valgono a qualificare il contratto in genere. Così, prescindendo dall'analisi della specifica disciplina dei vizi della volontà contenuta nell'art. 768 quinquies cod.civ. (che analizzeremo partitamente), non si può dubitare che esso risulti annullabile per incapacità legale di taluno dei contraenti ovvero nel caso si dia conto dell'incapacità naturale sussistente al tempo della stipulazione del medesimo (art. 428 cod.civ. ).

Assai più problematico è l'apprezzamento della sussistenza di più gravi forme di invalidità che sfocino nella nullità del patto. Al riguardo è doveroso farsi carico di una prima difficoltà. L'art. 768 quater cod.civ. esordisce affermando che al contratto "devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'impreditore". Non si regitra unanime interpretazione circa il significato da annettere all'espressione "devono" riferita ai soggetti intervenienti. V'è al riguardo chi addirittura reputa che essenziale sia semplicemente l'invito a prendere parte al patto nota1. Al contrario si potrebbe addirittura prospettare, non soltanto in considerazione del già citato tenore letterale della norma ("devono"), bensì soprattutto in riferimento alla natura giuridica ed all'elemento causale del patto di famiglia, l'indispensabilità, addirittura a pena di nullità, della partecipazione al contratto di tutti i potenziali legittimari. Se è vero che la funzione del patto è quella di cristallizzare il valore dell'azienda nell'ambito soggettivo di tutti i riservatari, di stralciare il valore della stessa dall'asse ereditario rendendo tendenzialmente ferma l'attribuzione, contemporaneamente soddisfacendo in proporzione a tale stralcio i diritti di tutti coloro che potrebbero vantare diritti di legittima, non si vede come taluno di questi soggetti possa essere validamente escluso dalla negoziazione. Al riguardo si può evocare il dato normativo e l'opinione degli interpreti riferiti ad un ambito, quello divisionale, funzionalmente affine al patto di famiglia. In via del tutto generale ad essa non può non prendere parte ciascuno dei comunisti. Risulta necessaria, a pena di nullità, la partecipazione, di tutti i soggetti contitolari del diritto nota2. Si può inoltre rammentare il modo di disporre del II comma dell'art. 735 cod.civ. , a mente del quale la divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti è nulla. Si badi anche come, a livello processuale, la divisione giudiziale sostanzi un caso di litisconsorzio necessario (art. 784 cod.proc.civ. ).

V'è inoltre un assai più pregnante profilo di potenziale invalidità del patto di famiglia. Poichè esso si pone come limitatamente derogatorio rispetto al divieto dei patti successori di cui all'art. 458 cod.civ. , l'eventuale valicamento dei limiti interpretativamente ricavabili dalla tutt'altro che perfetta disciplina approntata dal legislatore, non potrà non comportare la parallela violazione di norma imperativa (tale, per l'appunto, la proibizione di cui all'art. 458 cod.civ. ) e la conseguente nullità virtuale del contratto. Altre operazioni potrebbero rivelarsi critiche alla stregua di una valutazione condotta sotto il profilo della frode alla legge (art. 1344 cod.civ. ).

Che cosa dire ad esempio del caso di Tizio che, titolare di numerosi beni immobili e padre di tre figli crei ad arte tre società, successivamente trasferendone le quote nell'ambito di uno o più patti di famiglia a ciascuno dei propri discendenti, così da provvedere a disciplinare pattiziamente (con l'intervento in chiave rinunziativa della coniuge nonchè madre degli attributari) la propria successione? L'eventualità è già stata vagliata, sia pure non sotto lo specifico profilo qui in considerazione, da chi ha osservato come si pongano cospicui dubbi sulla utilizzabilità dell'istituto nell'ipotesi di azionariato di semplice investimento nota3. Ulteriore nodo critico è costituito dalla possibilità, assolutamente disputata e letteralmente estranea al tenore letterale (ancorchè non del tutto perspicuo) dell'art. 768 quater cod.civ. , che il disponente abbia ad effettuare le assegnazioni compensative ai potenziali legittimari non attributari dell'azienda. Quando si dovesse concludere sul punto in senso negativo, l'eventuale attribuzione effettuata dal disponente e non rispondente allo schema del patto di famiglia difficilmente potrebbe sottrarsi alla censura di violazione del divieto dei patti successori.

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Note

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Così Caccavale, Appunti per uno studio del patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie, in CNN, 22 marzo 2006. Non viene spiegato peraltro in quale forma l'invito debba essere formulato allo scopo di scongiurare l'insorgenza di future (prevedibili) contestazioni. Non soltanto: una volta assodato che l'invito fosse stato formulato irritualmente (per esempio inviandolo ad un indirizzo errato, magari volutamente) non si precisa quali conseguenze dovrebbero scaturire da siffatta mancanza. Si aggiunga la considerazione in base alla quale sarebbe assolutamente inusuale far dipendere la validità o l'efficacia di un atto negoziale da un fenomeno attinente alla disciplina latu sensu riferibile alle notificazioni.
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Gazzara, voce Divisione, in Enc. dir., vol. XIII, p. 422 e Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 500.
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Busani, Dubbi se l'azionariato è solo investimento, in Guida al diritto, de Il sole 24 ore, 01 aprile 2006, n. 13, p. 46.
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Bibliografia

  • BUSANI, Dubbi se l'azionariato è solo investimento, Guida al diritto de Il sole 24 ore, n. 13, 01 aprile 2006
  • CACCAVALE, Appunti per uno studio del patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie, CNN, 22 marzo 2006
  • GAZZARA, voce Divisione (dir. priv.), Enc.dir.
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

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