Patrimonio è, dal punto di vista giuridico, il complesso degli elementi (diritti, rapporti) attivi e passivi suscettibili di valutazione economica che si riferiscono ad un soggetto
nota1.
L'insieme dei rapporti giuridici che si riconnettono, con un proprio "oggetto", a un certo "soggetto", fa immaginare un ambito nel quale il soggetto si pone centralmente e in modo tale da far convergere i diritti ed i rapporti
nota2.
La nozione di patrimonio prescinde non soltanto dalla consistenza, ma anche dalla sua composizione attiva o passiva: in questo senso ogni soggetto, in quanto tale, ha un patrimonio anche quando non possedesse nessun elemento attivo, ma soltanto debiti.
Principio generale dell'ordinamento è che a ciascun soggetto corrisponda un solo patrimonio, con il quale risponde dei propri debiti (art.
2740 cod. civ. )
nota3. La cosiddetta garanzia generica costituita dal patrimonio considerato nella sua globalità è protetto nell'interesse dei creditori, i quali possono giovarsi dell'azione revocatoria ordinaria art.
2901 cod.civ. o, ricorrendone i relativi presupposti, dell'azione revocatoria fallimentare (art.
67 l.f.) allo scopo di far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione effettuati dal debitore per frodarne le ragioni. Una tale condotta del debitore assume inoltre una speciale pregnanza in ambito fiscale: infatti l'erario gode addirittura di tutela penale: l'art. 11 del d.lgs. 74/2000 configura infatti il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (cfr. Cass. Pen., Sez. III,
30497/2016).
A ciò segue che non risulta possibile ad alcuno distaccare dei beni o dei rapporti giuridici dal proprio patrimonio per riservarli ad alcuni creditori con l'esclusione di altri se non nei casi previsti dalla legge (c.d. patrimonio autonomo, patrimonio separato)
nota4.
Con la locuzione
patrimonio autonomo si intende alludere all'attribuzione di alcuni cespiti ad un soggetto nuovo, dotato appunto di autonomia patrimoniale, con il termine
patrimonio separato si intende descrivere il fenomeno del distacco di una parte del patrimonio di un soggetto che continua ad appartenere al medesimo in ipotesi particolari
nota5.
Occorre segnalare che, dal punto di vista formale, i principi di cui sopra non appaiono contraddetti dalla possibilità per una singola persona fisica, di dar vita o prender parte ad una società a responsabilità limitata unipersonale, formata cioè da un unico socio: se è evidente in questo caso che sostanzialmente si è creata una duplicazione di patrimoni pur sempre in definitiva riconducibili alla medesima persona, occorre comunque notare che, dal punto di vista del diritto i due soggetti (la persona fisica e la persona giuridica) rimangono pur sempre distinti, ciascuno con il proprio patrimonio.
Note
nota1
Vengono in esame tutti i diritti facenti capo ad un soggetto, con l'esclusione dei diritti della personalità e di quelli familiari. V. Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.182.
top1nota2
Cfr. Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p.85.
top2nota3
Si vedano, tra gli altri, Miraglia, voce Responsabilità patrimoniale, in Enc. giur. Treccani; Roppo, voce Responsabilità patrimoniale, in Enc. dir., pp.1041 e ss..
top3nota4
Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1994, p.409, fa menzione appunto di garanzia patrimoniale generica.
top4nota5
V. Pino, Il patrimonio separato, Padova, 1950.
top5Bibliografia
- GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
- MIRAGLIA, Responsabilità patrimoniale, Enc.giur.Treccani
- PINO, Il patrimonio separato, Padova, 1950
- ROPPO, Responsabilità patrimoniale, Enc. dir.
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002