Il pagamento dei debiti ereditari, la liquidazione dell'eredità beneficiata
La legge prevede alternativamente tre modalità per il pagamento dei debiti ereditari: vengono in esame la
liquidazione individuale (
art.495 cod.civ.), la
liquidazione concorsuale, che ha luogo per scelta dell'erede beneficiato ovvero quando vi sia opposizione alla liquidazione individuale da parte dei creditori o dei legatari (
art.498 cod.civ.), infine
il rilascio dei beni ai creditori e ai legatari ai sensi dell'
art.507 cod.civ., istituto affine al rilascio dei beni ai creditori di cui all'
art.1977 cod.civ. .
Se vuoi aggiornamenti su "Il pagamento dei debiti ereditari, la liquidazione dell'eredità beneficiata"
Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!