Il pagamento dei debiti ereditari, la liquidazione dell'eredità beneficiata




La legge prevede alternativamente tre modalità per il pagamento dei debiti ereditari: vengono in esame la liquidazione individuale (art.495 cod.civ.), la liquidazione concorsuale, che ha luogo per scelta dell'erede beneficiato ovvero quando vi sia opposizione alla liquidazione individuale da parte dei creditori o dei legatari (art.498 cod.civ.), infine il rilascio dei beni ai creditori e ai legatari ai sensi dell'art.507 cod.civ., istituto affine al rilascio dei beni ai creditori di cui all'art.1977 cod.civ. .

 

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