Con la locuzione di
pactum de non petendo si intende descrivere
la pattuizione in forza della quale il creditore si obbliga a non richiedere al debitore l'adempimento, prima di un certo periodo di tempo ovvero in esito alla verificazione di un determinato evento.
Un esempio pratico è previsto nel contratto di conto corrente, a proposito del quale l'art.
1823 cod.civ. prescrive l'inesigibilità e l'indisponibilità dei crediti vantati dalle parti fino alla chiusura del conto.
Mentre alla remissione segue l'estinzione del debito, dal
pactum de non petendo discende soltanto una
temporanea inesigibilità del credito nota1. Il perfezionamento della remissione non può che far cadere le garanzie inerenti al credito; se si tratta di obbligazioni solidali, essa determina la liberazione di tutti gli altri debitori
nota2 (salvo che il creditore si sia riservato il diritto nei confronti degli altri condebitori, nei cui confronti, però, non può pretendere la quota che faceva carico al debitore al quale ha rimesso il debito: cfr.art.
1301 cod.civ. ). Il
pactum de non petendo produce anche sotto questi aspetti effetti del tutto diversi: il creditore conserva le garanzie (per esempio, concesse da terzi) avendo la possibilità di agire verso gli altri debitori solidali per l'intero; egli è unicamente tenuto a non rivolgersi a colui verso cui si è personalmente obbligato a non chiedere temporaneamente l'adempimento. La figura può risultare applicabile anche nell'ambito delle obbligazioni solidali (Tribunale di Saluzzo,
31/10/98 ).
Note
nota1
Così Gallo, in Foro it., vol. IV, 1960, p. 129; Ruscello, "Pactum de non petendo" e vicenda modificativa del rapporto, in Riv. dir. civ., vol. II, 1976, p. 201.
top1 nota2
Rubino, Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili e indivisibili, in Comm. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1968, p. 264; Lonardo, in Cod. civ. annotato, vol. IV, Torino, 1980, p. 209.
top2 Bibliografia
- GALLO, Foro it, IV, 1960
- LONARDO, Torino, Cod.civ. annotato, VI, 1980
- RUBINO, Obbligazioni alternative, in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili (Artt. 1285-1320), Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja Branca-, 1963
- RUSCELLO, "Pactum de non petendo" e vicenda modificativa del rapporto, Riv.dir.civ., II, 1976