Il negozio in frode alla legge


La frode alla legge di cui all'art. 1344 cod.civ. può dirsi avere luogo, quando l'atto, il negozio, pur sembrando ossequioso alla lettera della legge , in realtà non è che il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa, producendo effetti in pratica equivalenti a quelli proibitinota1. Si tratta dunque di un'operazione obliqua connotata da un rispetto esclusivamente formale della legge, la quale viene sostanzialmente aggirata. Si adoperano in proposito termini come eludere, aggirare, proprio perché non vi è una diretta contrarietà alle disposizioni di legge: il negozio in frode si differenzia in questo senso dal negozio contrario alla leggenota2.

Con quest'ultimo cioè le parti pongono in essere una pattuizione che produce direttamente un risultato vietato; con il negozio in frode, invece, hanno quale obiettivo l'ottenimento di un risultato simile o analogo a quello non consentito in forza dell'utilizzo di più atti funzionalmente collegati, ovvero di particolari clausole (Cass. Civ. Sez. Unite, 4414/81).

Assai spesso è necessaria una sequenza di atti collegati. E' ad esempio vietata la vendita nella quale l'acquirente sia un determinato soggetto (cfr. art. 1471 cod.civ.). Oppure all'aggiramento di norme specifiche (es.: art. 3 della legge 410/2001 in tema di diritto di prelazione nella dismissione di immobili pubblici: cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 11439/2022). Si pensi ancora alla fidejussione assunta dal donante a garanzia di un debito contratto dal donatario contestualmente all'atto di liberalità, ciò che si può ben sostanziare nel venir meno dell'utilità pratica per i legittimari lesi o preteriti di agire mediante l'azione di riduzione (Tribunale di Mantova, 24 febbraio 2011).
Qualora allo scopo di eludere la menzionata disposizione il bene fosse alienato in un primo tempo a Caio, sprovvisto della qualifica soggettiva che è causa del divieto di alienazione e successivamente a Sempronio, al quale invece non avrebbe potuto esser venduto, è evidente che l'intera operazione sia connotata da un intento elusivo che non può che essere sanzionato dalla legge. Ancora si pensi alla sequenza tra vendita di unità immobiliare a soggetto dotato di specifici requisiti e susseguente contratto preliminare di vendita nel quale costui assuma la veste di promittente alienante per il tempo in cui l'alienazione più non sia vietata (Cass. Civ., Sez.II, 17867/03).

Nel negozio in frode alla legge il congegno negoziale viene dunque impiegato per un fine che contrasta con la funzione (causa) che gli è propria (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5486/77).

Note

nota1

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.778.
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nota2

Santoro-Passarelli, Dottrine generale del diritto, Napoli, 1997, p.191.
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Bibliografia

  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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