Il mutuo e le garanzie



Il mutuante può senz'altro confidare nella capacità del mutuatario di effettuare regolarmente il rimborso delle somme erogate nonché degli interessi che ordinariamente accompagnano l'obbligazione restitutoria, facendo esclusivamente conto sulla garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore (art. 2740  cod.civ.). Assai più frequentemente il creditore (e questa è la prassi nel caso di erogazione da parte di istituti bancari) si tutela per il tramite della costituzione di garanzie reali o personali.

Viene in esame sotto questo profilo una duplice considerazione. La banca infatti concede gli affidamenti dopo aver vagliato sia la capacità di rimborso del mutuatario, assicurandosi, nell'ipotesi in cui questa si palesi insufficiente in relazione all'entità delle rate di rimborso una garanzia fidejussoria prestata da ulteriori soggetti, sia una idonea garanzia sotto il profilo quantitativo o qualitativo (pegno di titoli, accensione di ipoteca su cespiti di proprietà del mutuatario o di terzi, che fungano da meri datori di ipoteca).

In dette ipotesi si istituisce un collegamento negoziale (di tipo funzionale) tra il mutuo e la parallela costituzione di garanzia, rafforzata da speciali clausole che frequentemente subordinano la concreta disponibilità delle somme mutuate alla prova dell'instaurazione nel grado previsto della garanzia ipotecaria ed al c.d. "consolidamento" della medesima in accordanza con la normativa in tema di credito fondiario.

E' il caso di rilevare che in questa eventualità (tutt'altro che rara, costituendo piuttosto la prassi quotidiana delle contrattazioni bancarie) risulta particolarmente difficile conciliare la struttura dell'operazione con il requisito della realità che connota il mutuo. Usualmente si ricorre alla sostanziale finzione di dare atto che la consegna interviene nel momento stesso della stipulazione del contratto, mediante immediata messa a disposizione della somma in favore del mutuatario il quale, senza alternative, ne fa altrettanto subitaneo deposito in un conto infruttifero ove viene accantonata a titolo di deposito cauzionale, in attesa della conferma della regolare costituzione delle garanzie reali assunte coevamente e destinate a perfezionarsi in forza della successiva iscrizione ipotecarianota1.

Note

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Cfr. Messineo, Brevi note in tema di finanziamento mediante annotazione in conto, in Foro  pad., I, 1969, p.885 e ss.
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Bibliografia

  • MESSINEO, Brevi note in tema di finanziamento mediante annotazione in conto, Foro pad., I, 1969

Prassi collegate

  • Quesito n. 116-2008/T, In tema di tratt. fiscale atto di costituzione d'ipoteca volontaria a garanzia della dilazione di crediti iscritti a ruolo
  • Quesito n. 45-2008/I, Costituzione di privilegio speciale ex art. 46 T.U.B da parte di società estera
  • Quesito n. 229-2007/C, Assenso a cancellazione di ipoteca con atto notarile dopo il Decreto Bersani-bis
  • Mutui bancari e cancellazione di ipoteche: novità nel decreto legge Bersani-bis
  • Risoluzione N. 2/T, Il trattamento fiscale applicabile alle annotazioni di conferma, di frazionamento e di cancellazione di ipoteca
  • Il trattamento fiscale applicabile alle annotazioni di conferma, di frazionamento e di cancellazione di ipoteca
  • Quesito n. 5633/C, Codice dei beni culturali e ipoteca su immobile di ente ecclesiastico
  • Quesito n. 5935/C, Quadro D e invalidità della nota di iscrizione ipotecaria

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