Il mandato senza rappresentanza



All'istituto della rappresentanza indiretta viene conferito rilievo dal punto di vista del diritto positivo per il tramite del contratto di mandato senza rappresentanza . Quest'ultima figura emerge dal modo di disporre dell'art. 1704 cod.civ..

La norma, che segue immediatamente la definizione generale del mandato di cui all'art. 1703 cod.civ., prevede che, qualora al mandatario sia stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II (del libro IV), vale a dire le norme afferenti alla rappresentanza (diretta). A contrario, quando il mandatario non fosse stato investito del predetto potere, il mandato dovrà essere qualificato come semplice contratto afferente l'aspetto gestorio, interno, non potendo il mandatario spendere il nome del mandante e, di conseguenza, produrre una diretta imputazione della propria condotta nella sfera giuridica del mandante.

Che cosa dire del terzo con il quale il mandatario si troverà ad avere a che fare relativamente all'espletamento dell'incarico conferitogli?

Detto terzo può conoscere o anche del tutto ignorare che il mandatario opera in questa sua veste: la cosa è del tutto indifferente sotto il profilo dell'imputazione degli atti che, giova ribadire, rinviene unicamente nel mandatario il punto di riferimento.

Ai sensi del I comma dell'art. 1705 cod.civ. il mandatario che agisce nomine proprio, "acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato". Fa seguito il II comma ribadendo che i terzi non hanno alcun rapporto col mandante.

A questo punto sembrerebbe chiara anche la differenza tra rappresentanza diretta e rappresentanza indiretta, esaurendosi quest'ultima nel conferimento da parte di un soggetto ad un altro dell'incarico di compiere una determinata attività, senza che si dia rilevanza esterna al fenomeno .

Occorre tuttavia proseguire nella lettura del II comma dell'art. 1705 cod.civ., dal momento che la norma procede prescrivendo che "il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall' esecuzione del mandato , salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario.". Non basta: ai sensi del I comma dell'art. 1706 cod.civ., il mandante ha la possibilità di agire in rivendicazione delle cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario.

Appare palese che questa possibilità di ingerenza da parte del mandante possiede una rilevanza non già limitata al rapporto gestorio, bensì estesa alla sfera esteriore, direttamente riguardando i soggetti con i quali il mandatario ha operato, soggetti che dovrebbero essere considerati terzi del tutto estranei per il mandante.In considerazione di questi aspetti la distinzione enunciata si stempera, perdendo gran parte della propria chiarezza nota1 .

La giustificazione della dinamica sommariamente descritta nonché una più approfondita disamina della stessa verrà effettuata partitamente.

Note

nota1

Analoghe considerazioni sono state svolte da Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965, p.480 e Minervini, Il mandato, la commissione e la spedizione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1952, p.101.
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Bibliografia

  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Trattato Vassalli, 1954
  • PUGLIATTI, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965

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