Il mandato: nozione e causa



Il mandato (art. 1703 cod.civ. ) è il contratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante). Lo specifico profilo caratterizzante il mandato è la cura dell'interesse altrui, l'aspetto gestorio consistente nel compimento di un'attività giuridica esterna, destinata cioè a coinvolgere soggetti terzi. In questo senso, in esito al perfezionamento del mandato, incombe in capo al mandatario un vero e proprio obbligo giuridico di curare l'affare che gli è stato affidato dal mandante. Diverso sarebbe il caso dell'incarico conferito senza vincoli per l'incaricato ovvero la mera autorizzazione ad agire per conto del mandantenota1. Queste ipotesi, caratterizzate dall'assenza dell'intento delle parti di "giuridicizzare" il vincolo, devono essere ricondotte all'ambito dei rapporti di cortesia.

Il mandato si presume oneroso (art. 1709 cod.civ. ). Il mandato gratuito introduce una causa difficilmente decifrabile. Mentre nel mandato oneroso si può dire che sussista un nesso sinallagmatico tra la prestazione del mandatario consistente nel dover dar corso all'attività per conto del mandante e quella posta a carico di quest'ultimo di corrispondere il compenso, nel mandato gratuito non v'è altro che l'obbligazione facente capo al primonota2.

Non si può dire tuttavia che si tratti di una causa liberale, in quanto non si verifica un arricchimento di una parte ed un correlativo depauperamento dell'altra. Questa opinione, corrispondente a quella tradizionale, non è esente da critiche: compiere un'attività gratuitamente vuol pur sempre dire "perdere tempo" altrimenti remunerabile.

Che cosa dire inoltre dal punto di vista causale del mandato in rem propriam, vale a dire di quel mandato che venga conferito (anche) nell'interesse del mandatario (o di terze persone)?

Sicuramente la figura introduce un elemento (l'agire per un interesse proprio del mandatario o di terzi) estraneo rispetto alla causa del mandato. In questo senso non sembra possibile classificare come mandato il conferimento di un incarico nell'esclusivo interesse del mandatarionota3. Appare compatibile con il mantenimento della causa tipica un eventuale concorso di interessi, vale a dire un'azione del mandatario finalizzata alla cura di interessi comuni a lui e al mandante, interessi altresì connotati da una convergenzanota4 . L'opposizione degli interessi evidenzierebbe infatti quel conflitto che, disciplinato espressamente soltanto in tema di conferimento di poteri rappresentativi (artt. 1394 , 1395 cod.civ.), conduce ad una alterazione patologica della situazione negoziale.

E' il caso di rilevare che l'impostazione conferita alla struttura del mandato conduce a considerare come aberrazioni della causa in concreto il perseguimento in fatto di un interesse diverso da quello affidato alla cura del mandatario. La cosa non può non avere una specifica rilevanza, come si vedrà in tema di disamina delle conseguenze scaturenti dall'eccesso e dall'abuso nell'esecuzione del mandato.

Note

nota1

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.V, Milano, 1972, p.42.
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nota2

Così Luminoso, Obbligazioni e contratti, in Trattato di dir. priv., dir. da Rescigno, XII, Torino, 1985, p.46 e Carnevali, voce Mandato in Enc.giur.Treccani, p.2. Quando il mandato fosse gratuito sarebbe qualificabile come contratto con obbligazioni a carico del solo proponente: il perfezionamento potrebbe dunque intervenire secondo le modalità di cui all'art. 1333 cod.civ..
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nota3

Secondo Luminoso, cit., p.25 in tal caso si sarebbe fuori dallo schema del mandato.
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nota4

Conforme Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.557.
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Bibliografia

  • CARNEVALI, Mandato, Enc.giur.Treccani, 1990
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • LUMINOSO, Obbligazioni e contratti, Torino, Trattato Rescigno, XII, 1985
  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972

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