Il legato di contratto



Si parla di legato di contratto per alludere a quella disposizione mortis causa a titolo particolare con la quale il testatore attribuisce al legatario il diritto di concludere un determinato contratto nota1. Il soggetto obbligato è da identificarsi nell'onerato (sia esso l'erede o il legatario al quale sia stato imposto un sublegato). Si pensi a Primo che lega al nipote Secondo un contratto di locazione ("dispongo che in favore del caro nipote Secondo, mio figlio Tizio, al quale ho lasciato tutti i miei beni, sia tenuto a dare in locazione l'appartamento in Roma, Via Appia n.10 per la durata di dieci anni per un canone di...").

Il legato di contratto si configura tipicamente come una disposizione che, in quanto avente ad oggetto un contegno negoziale, consiste in un facere e si atteggia come obbligatorio. Esso può avere ad oggetto qualsivoglia specie di negoziazione: così è possibile che venga imposta a carico dell'onerato l'obbligazione di stipulare una vendita, un contratto di lavoro, un finanziamento, un contratto di agenzia, di somministrazione, una fidejussione, un contratto di affitto nota2. Si può anche ipotizzare che il disponente contempli una negoziazione atipica (es.: un contratto do ut facias ) nota3.

Occorre comunque stare attenti a non confondere la figura in considerazione con altre. Prescindendo dalla successione nel rapporto contrattuale che abbia modo di operare al tempo della morte del de cuius (trattandosi di contratto di durata ovvero di una fattispecie in itinere, quale si verifica una volta stipulato un preliminare di vendita non ancora giunto alla negoziazione definitiva al tempo della morte di una delle parti) è il caso di fare attenzione al legato traslativo della posizione contrattuale nota4. E' in altri termini ben possibile che il testatore disponga della posizione contrattuale che già gli fa capo in favore di un soggetto determinato (Tizio, titolare di una rendita perpetua, ne fa legato ad un amico). Ciò evidentemente postula, oltre al requisito relativo alla inesecuzione totale o parziale del contratto, anche la possibilità legale o convenzionale del trasferimento della posizione contrattuale.

In tal caso, a differenza di quanto si può osservare con riferimento al legato di contratto, il rapporto è già in essere e non si tratta di dar vita ad un nuovo congegno negoziale il cui perfezionamento il legatario abbia diritto di pretendere dall'onerato.

Tornando al tema specificamente oggetto di indagine, dovrà darsi conto degli effetti della figura in esame nonchè degli eventuali limiti alla volontà testamentaria.

Note

nota1

Può non essere semplice distinguere il legato di contratto da analoga disposizione avente carattere di modo. Seguendo la teorica più recente, la quale propone quale criterio discretivo la (relativa) indeterminatezza del beneficiario dell'onere, occorrerebbe per lo più escludere che la disposizione avente ad oggetto la posizione contrattuale possa avere siffatta natura.
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nota2

E' il caso di rammentare come in materia di immobili urbani(artt. 6 e 37 della Legge 27 luglio 1978, n. 392) nonchè di contratti agrari (art. 49 della Legge 5 maggio 1982, n. 203) si configurino anche ipotesi di legati ex lege.
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nota3

Gli unici limiti previsti all'autonomia negoziale privata attengono ai principi inderogabili stabiliti dall'ordinamento e alla natura personale del contratto da stipulare. Non può perciò essere legato il diritto di pretendere la stipulazione di un contratto contrario a norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume oppure caratterizzato dall' intuitus personae: Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.628, Brunetti, Legato di un contratto, in Foro ven., 1926, p.26.
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nota4

Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.124.
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Bibliografia

  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
  • BRUNETTI, Legato di un contratto, Foro ven., 1926

Prassi collegate

  • Quesito n. 258-2014/A, Germania – successioni: legato di diritto di prelazione

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