Il legato d'eredità



Può essere che il legato abbia ad oggetto un intero compendio ereditario. Si pensi al caso di Tizio che, essendo semplicemente chiamato all'eredità, ne disponga in sede testamentaria a favore di Caio, a titolo particolare ("lego a Caio l'eredità già lasciatami da mio zio Filano") nota1.

La questione che si pone al riguardo è costituita dalla responsabilità facente capo al legatario in relazione alla particolarità del di lui acquisto. Egli sarà responsabile nei limiti di quanto legatogli ovvero sarà gravato della responsabilità ultra vires tipica della veste di erede? Va anzitutto chiarito che il legatario rimane tale in relazione all'ereditando, vale a dire di colui che l'ha beneficiato lasciandogli a titolo particolare il compendio ereditario. In esito a quanto sopra premesso, occorre inoltre precisare che il testatore, avendo accettato l'eredità già devolutagli quantomeno tacitamente in forza della disposizione fatta per testamento, non può non aver acquistato la qualità di erede rispetto al proprio dante causa nota2 . Se questo asserto è corretto, ne dovrebbe discendere che gravati della responsabilità relativa dovranno intendersi gli eredi del disponente nota3. Questo non elimina tuttavia l'interrogativo circa il grado di responsabilità del legatario. Si potrebbe infatti ipotizzare che costui debba rispondere anche oltre la consistenza del lascito in virtù della natura oggettiva del medesimo. Una volta richiamato il concetto di eredità come di quell'insieme delle situazioni giuridiche attive e passive trasmissibili che, già facenti capo ad una determinata persona fisica, vengono devolute nell'interezza ad altri in esito alla morte della prima, potrebbe ben seguirne l'operatività del principio di illimitata responsabilità per i debiti già facenti capo all'ereditando e dei quali potrebbe rispondere astrattamente tanto l'erede dell'erede (che ebbe ad accettare tacitamente), quanto l'avente causa a titolo di legato da quest'ultimo.

Al riguardo si potrebbe tentare di fare riferimento alla vendita d'eredità. L'art. 1546 cod.civ. stabilisce che, se non v'è patto in contrario, l'acquirente dell'eredità è obbligato solidalmente con l'alienante a pagare le passività ereditarie. Secondo l'opinione preferibile, la norma prevederebbe un'ipotesi di accollo cumulativo esterno ex lege. Al debitore originario (che permane vincolato) se ne aggiunge un altro, solidalmente obbligato con il primo nota4. Analoga soluzione potrebbe invero essere prospettata nel caso in esame nota5. Anche se la norma appena citata è dettata in tema di negoziazioni inter vivos, non se ne può escludere un'applicazione in via analogica, fondata sulla somiglianza delle due fattispecie sotto il profilo della destinazione del compendio ad un soggetto ulteriore rispetto a quello previsto dall'originario disponente nota6.

Nè pare di ostacolo a questa soluzione l'affermazione dell'art.671 cod.civ. secondo cui il legatario è tenuto ad adempiere al legato entro i limiti del valore della cosa legata. L'affermazione della responsabilità oltre il valore dei beni dipende dalla qualità intrinseca dell'oggetto del legato, similmente a quanto è dato di poter osservare in materia di legato di azienda.

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Note

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Come è stato sottolineato è del tutto indifferente che sia o meno intervenuto un atto di accettazione espressa. Il sol fatto di disporre dell'eredità contemplandola quale oggetto del legato importa infatti accettazione tacita ex art.476 cod.civ..
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Ne consegue che il legatario subentra non in tutto il patrimonio del de cuius e neppure in una sua quota, ma soltanto in un complesso di beni.
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Rimane invero aperta la possibilità che costui avesse accettato con beneficio d'inventario. E' chiaro che in tal caso la responsabilità non potrebbe far carico agli eredi se non intra vires. Rimane da domandarsi se, nell'ipotesi in cui il disponente avesse precedentemente acquistato l'eredità in conseguenza di apposito atto di accettazione (a fortiori quando si trattasse, come prospettato, di accettazione beneficiata) si possa ancora propriamente configurare il lascito come avente ad oggetto un'eredità. In altri termini, qualora Tizio accettasse espressamente l'eredità lasciatagli da Caio, la posizione giuridica già facente capo a costui verrebbe a confondersi con quella dell'erede. Ogniqualvolta quest'ultimo avesse a cedere a qualsivoglia titolo (quindi anche a titolo di legato) quanto proveniente dall'apertura della successione in relazione alla quale egli è da considerare erede, si potrebbe anche riferire della perdita di pregnanza del termine "eredità", degradato a mero elemento descrittivo o riassuntivo, finalizzato alla semplice individuazione dei beni nella stessa dedotti, senza che possa seguirne l'applicazione delle regole ad essa proprie (così Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p.520).
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nota4

Si badi al fatto che, in materia di vendita, il citato effetto cumulativo è disponibile dalle parti.
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nota5

Contra, Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.140, secondo il quale non sarebbe possibile ipotizzare a carico del legatario una responsabilità ultra vires. In particolare, secondo l'A. i creditori dell'eredità di cui si fosse disposto a titolo di legato non potrebbero fare affidamento se non sui beni di questa oltre che sui beni personali dell'originario erede defunto che ne dispose a titolo particolare (e, in mancanza, sul patrimonio degli erede del detto disponente che non avessero accettato con il beneficio dell'inventario. Non si vede come possa invocarsi un principio di affidamento in relazione alle aspettative dei creditori ereditari. Costoro non possono certo non mettere in conto che l'erede del proprio debitore possa accettare con il beneficio dell'inventario (a tacer del fatto che i creditori personali dell'erede non possano agire in separazione). In definitiva l'affidamento dei predetti non può che fondarsi sull'intrinseca consistenza del patrimonio del proprio debitore.
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nota6

Si reputa infatti che questa soluzione sia conforme all'art. 754 cod.civ., in base al quale responsabili per i debiti ereditari sono gli eredi e non i legatari, ma nel contempo permette di estendere anche a questi ultimi una responsabilità solidale, in quanto acquirenti del complesso ereditario, inteso come universitas iuris comprendente sia attività che passività.
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Bibliografia

  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001

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