Il legato al creditore avente ad oggetto una prestazione diversa da quella dovuta



E' possibile che il legato disposto a favore del creditore di cui all'art.659 cod. civ. possa avere ad oggetto non già la somma di denaro o esattamente la stessa prestazione (ovvero la stessa attribuzione patrimoniale) dovutagli. Si pensi al caso di Tizio, debitore nei confronti di Caio della somma di 1000 che disponga in favore di costui ed in considerazione del detto debito il legato consistente nell'attribuzione di un mobile antico. Ancora: Primo, che deve consegnare a Secondo una determinata quantità di materiale ferroso, gli lega una prestazione consistente nelle opere di ristrutturazione (poste a carico dell'erede, artigiano edile) di un appartamento di proprietà del creditore. A ben vedere ci troviamo di fronte a fattispecie qualificabili in chiave di prestazione in luogo di adempimento ( datio in solutum: art. 1197 cod. civ. ) ovvero di novazione oggettiva (art.1230 cod. civ. ).

L'efficacia estintiva di un siffatto procedimento nota1 è stata riconosciuta dagli interpreti (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 2132/71 ) nota2. E' stato tra l'altro osservato come sia imprescindibile, al riguardo, il coinvolgimento (ancorchè postumo, non certo dunque in chiave di un accordo che sarebbe non certo ipotizzabile tra un vivo ed un morto) anche del creditore. Quest'ultimo, nella propria parallela qualità di legatario ben potrebbe, infatti, fare rinunzia al legato, comunque pretendendo di essere soddisfatto dall'erede nota3.

Note

nota1

Ovviamente all'esito dell'esecuzione della diversa prestazione (o attribuzione traslativa che dir si voglia) ai sensi dell'art. 1197 cod. civ., mentre il caso assimilabile alla novazione oggettiva riguarderà l'ipotesi di legato obbligatorio, nel quale cioè l'efficacia estintiva non può conseguire all'immediata operatività dell'attribuzione traslativa (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 659) .
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nota2

Cassisa, A proposito di un caso di datio in solutum testamentaria, in Giust. civ., 1972, vol. I, p. 1654; Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p. 388.
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nota3

Bonilini, I legati, in Comm. cod. civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p. 306.
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Bibliografia

  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • CASSISA, A proposito di un caso di datio in solutum testamentaria, Giust. civ., I, 1972

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