Il leasing c.d. addossè (subleasing)



Con il contratto di leasing c.d. "addossè", mutuato dall'esperienza giuridica francese, il fornitore (ordinariamente un produttore di beni di largo consumo) cede i propri prodotti al concedente (per lo più un'istituzione creditizia). Quest'ultimo provvede successivamente a concludere un contratto di leasing con il fornitore stesso, che viene così ad assumere la parallela veste di utilizzatore. Il fornitore-utilizzatore si occupa poi di collocare quanto oggetto della complessa negoziazione sul mercato, presso l'utente finale, al quale i beni vengono sublocati (anche finanziariamente, dando vita ad un subleasing) o concessi in comodatonota1. Lo schema corrisponde grosso modo a quello del sale and lease back, rispetto al quale si differenzia sia in relazione all'oggetto, sia con riferimento alla successiva stipulazione dell'ulteriore contratto con l'utente finale. Mentre nel sale and lease back vengono ordinariamente in gioco beni immobili o comunque beni di natura strumentale, la figura in esame riguarda beni di largo consumo che, per di più, vengono ceduti ad un titolo (spesso un vero e proprio leasing di secondo grado) che implica da parte del consumatore l'obbligo di restituirli al produttore-utilizzatore nota2.

L'utilizzo, a fondamento del complesso congegno contrattuale descritto, del meccanismo proprio del sale and lease back rende indispensabile una verifica degli orientamenti giurisprudenziali espressi al riguardo. E' infatti il caso di rammentare come, soprattutto al primo apparire del tipo contrattuale in esame, essa fosse stata reputata nulla in quanto affetta da causa illecita, ogniqualvolta fossa intesa a dar vita ad una garanzia reale in contrasto con il divieto del patto comissorio di cui all'art. 2744 cod.civ.. Il tema sarà oggetto di separata analisi.

Lo scopo del leasing addossè è evidente: il produttore si finanzia utilizzando in maniera diretta la propria produzione, indipendentemente dal fatto che questa sia stata commercializzata sul mercato ed in attesa che questo avvenga. La cosa è comunque utile anche per l'utilizzatore finale. Costui infatti potrà fruire di condizioni economiche standardizzate ed usualmente più favorevoli rispetto a quelle che otterrebbe nel corso di una trattativa singola con l'ente creditizio concedente. D'altronde anche quest'ultimo protegge il proprio credito in maniera più efficace, dal momento che ha un'unica controparte utilizzatrice.

Note

nota1

Bausilio, Contratti atipici, Padova, 2002, p. 116 e Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. di dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p. 427.
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nota2

De Nova, voce Leasing, in Dig.disc.priv., vol. X, 1993, p. 490.
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Bibliografia

  • BAUSILIO, Contratti atipici, Padova, 2002
  • DE NOVA, Leasing, Dig. disc. priv., vol. X, 1993
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995

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