Il leasing: nozione e aspetti definitori



Il leasing è, tra tutte le negoziazioni atipiche, quella che, per diffusione e rilevanza economica, presenta la maggiore rilevanza.

Prescindendo da una compiuta descrizione delle varie tipologie di leasing (che assumeremo in esame a tempo debito) è il caso di precisare che, per il tramite del contratto in parola, ad una parte (utilizzatore) viene attribuito dall'altra (concedente) il godimento di un bene preventivamente indicato dalla prima alla seconda, la quale ne acquista la proprietà da un diverso soggetto (il fornitore). Il tutto a fronte del pagamento di un canone periodico per un periodo determinato, all'esito del quale per lo più l'utilizzatore può decidere di acquistare la proprietà del bene per un corrispettivo prefissato (solitamente di importo esiguo rispetto al valore residuo). Questa sommaria descrizione corrisponde al c.d. leasing finanziario traslativo, ma esistono dinamiche contrattuali differenti ed anche più complesse.

Il leasing è stato anche appellato come "locazione finanziaria" nota1. L'espressione effettivamente coglie un duplice aspetto del tipo negoziale: da un lato la concessione del bene al c.d. "utilizzatore" affinchè ne fruisca, dall'altro l'aspetto creditizio che si sostanzia nella rateizzazione del pagamento che può sfociare nell'acquisizione della proprietà del bene al termine del periodo stabilito nota2. V'è tuttavia chi ha rilevato come le peculiarità della figura consiglino di individuarla propriamente con il termine d'origine, senza che venga confuso con la locazione, della quale peraltro non condivide la disciplina nota3.

Quali sono le motivazioni che inducono a stipulare un contratto di leasing? I vantaggi per l'utilizzatore sono invero molteplici. Anzitutto ci si può procurare beni di rilevante valore, il cui acquisto comporterebbe esborsi superiori alle capacità di investimento. Ciò permette all'impresa di ampliare la propria capacità produttiva, diluendo nel tempo l'impegno economico. Si evita inoltre il ricorso diretto al sistema creditizio, anche se da un punto di vista sostanziale il canone afferente al leasing incorpora interessi che, in quanto tali, rendono assimilabile l'operazione a quella che scaturirebbe dalla stipulazione di un mutuo. La flessibilità del leasing consiste anche nel permettere di cogliere sul mercato le migliori possibilità economiche, scegliendo il bene che risulta esattamente confacente alle esigenze dell'utlizzatore presso un fornitore con il quale l'aspetto economico di un pagamento rateale non dovrà essere affrontato. Infatti il concedente liquiderà senza dilazione l'importo concordato, spesso potendo spuntare condizioni economicamente vantaggiose. L'aspetto relativo alla programmazione dei costi di investimento non è infine secondario: l'utilizzatore è in grado di pianificare con esattezza gli esborsi da effettuare nel corso del tempo, potendo addivenire a previsioni di bilancio più precise ed affidabili. Infine rileva l'aspetto fiscale: i canoni di leasing sono infatti integralmente deducibili dal reddito imponibile, senza che occorra mandare ad ammortamento i relativi costi come avverrebbe in un acquisto diretto per contanti.

Chiariti questi aspetti, è il caso di osservare come il leasing venne ad essere considerato per la prima volta in giurisprudenza nei primi anni '70. Il Tribunale di Vigevano, in esito ad un inquadramento sistematico della figura atipica, ebbe a riconoscerne espressamente l'utilità economica (Tribunale di Vigevano, 14/12/1972 ). Il legislatore invece ebbe a contemplare lo schema, sia pure soltanto dal punto di vista tributario, con l'art. 17 della Legge 183/76, nella quale si affermava che, "per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni immobili o mobili, acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta dei conduttore che ne assume i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenirne proprietario al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito".

Nel corso dell'esame che condurremo sulla figura ne indagheremo gli elementi essenziali, le varie tipologie, infine la disciplina pratica. Essa a propria volta varia in dipendenza del variare degli schemi adottati. Valga per tutti il riferimento all'aspetto della risoluzione del contratto, i cui esiti mutano in dipendenza del tipo di leasing che le parti abbiano perfezionato.

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Note

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Buonocore, voce Leasing, in N.sso Dig.it., Appendice, vol.IV, 1983, p. 798.
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La funzione di finanziamento è chiara soprattutto in relazione alla qualità di imprenditore rivestita dall'utilizzatore. Costui ha per lo più l'esigenza di disporre di un bene determinato (un macchinario utensile, un capannone, etc.) senza intaccare le risorse finanziarie aziendali. Sotto questo profilo il leasing si pone come tipo alternativo rispetto al mutuo o comunque al contratto di finanziamento (cfr. Vailati, Aspetti giuridici del leasing finanziario, in Dir. econ., 1969, p. 594). Come si vedrà sottoponendo ad analisi le varie tipologie di leasing, non è detto che l'utilizzatore non intenda semplicemente fruire del cespite quale semplice bene di consumo.
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De Nova, Nuovi contratti, Torino, 1990, p.261. Il leasing si distingue rispetto al contratto di locazione in quanto il concedente non assume i rischi che, al contrario, gravano sul locatore. Analogamente si deve riferire per quanto attiene alle garanzie. Tutti i rischi relativi al perimento, alla fruizione, alla manutenzione (ordinaria o straordinaria che sia) del bene sono infatti espressamente posti a carico dell'utilizzatore. Per quanto concerne il canone, esso non è parametrato al valore di utilizzo del bene, ma è riferito al valore economico del cespite, al tasso di interesi convenzionalmente pattuito (sia se determinato a tasso fisso, sia se convenuto a tasso variabile in dipendenza di criteri prestabiliti) ed al margine di utile del concedente (cfr. Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. di dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.369).
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Bibliografia

  • BUONOCORE, Leasing, NDI Appendice, vol. IV, 1983
  • DE NOVA, Nuovi contratti, Torino, 1990
  • LUMINOSO, Contratti di alienazione, di godimento, di credito, Milano, I contratti tipici ed atipici, 1995
  • VAILATI, Aspetti giuridici del leasing finanziario, Dir. econ., 1969

Prassi collegate

  • Quesito n. 191-2014/T, Aumento di capitale liberato con conferimento di contratto di leasing

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