Il fedecommesso de residuo



Con la locuzione fedecommesso de residuo si allude alla disposizione in forza della quale il testatore impone all'istituito di trasmettere al sostituito soltanto quanto rimarrà dei beni fedecommessi nel momento della morte del primo. In via di sintesi (salva l'imprecisione terminologica che è insita in questi termini, stante l'efficacia reale del vincolo afferente al fedecommesso) non vi sarebbe obbligo di conservare, ma soltanto di restituire. E' del tutto evidente che il lascito sarà valido sussistendo le speciali condizioni previste previste dall'art. 692 cod.civ. : nella misura in cui è validamente praticabile una disposizione fedecommissaria pura, a fortiori sarà configurabile un beneficio de residuo, che si sostanzia in un vincolo di minore intensità relativamente ai beni che ne costituiscono l'oggetto nota1.

Svolta questa premessa in una certa misura scontata, la questione è piuttosto costituita dalla validità del fedecommesso de residuo in difetto dei peculiari requisiti costitutivi di cui alla citata norma. Descritta in questi termini, la figura non sfuggirebbe comunque, secondo la prevalente opinione, ad una censura di invalidità assoluta, sia sotto il profilo della violazione del V comma dell'art. 692 cod.civ. nota2 (secondo cui è nulla la sostituzione in ogni caso diverso da quello previsto) apri, sia del divieto dei patti successori di cui all'art. 458 cod.civ. nota3, sia ancora dell'art. 632 cod.civ. , sotto il profilo della eterodeterminazione dell'oggetto del legato nota4.

Particolarmente delicato è l'interpretazione della volontà testamentaria nell'ipotesi in cui, pur non essendo chiaramente riferito all'erede istituito un vincolo specifico di conservazione o un divieto di alienazione, tuttavia sia nettamente istituito un ordine successivo. Si pensi alla disposizione in base alla quale sia legata la nuda proprietà di un bene, essendo parallelamente istituito un soggetto quale erede universale. L'alternativa infatti potrebbe essere quella di considerare costui come mero usufruttuario e non come proprietario. Nel primo caso la disposizione rimarrebbe valida, mentre nel secondo sarebbe viziata, in quanto istitutiva di quell'ordine successivo che si vuole evitare (in quest'ultimo senso, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 22168/2014).

Note

nota1

Così Amato-Marinaro, La nuova sostituzione fedecommissaria, Napoli, 1979, p.40 e Bernardi, La sostituzione fedecommissaria, in Le successioni testamentarie (cod.civ.624-712), a cura di Bianca, in Giur.sist.civ. e comm., Torino, 1983, p.423. Contra, Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Arttt. 679-712), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.334 a giudizio del quale il fedecommesso de residuo costituirebbe sempre una palese violazione di quanto disposto dall'art.632 cod.civ. .
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nota2

Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., libro II, t.3, Torino, 1980, p.372; Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.626, Bonilini, Nozioni di diritto ereditario, Torino, 1986, p.39; Casulli, Sostituzione ordinaria e fedecommissaria, in N.mo Dig.it., p.472. E' il caso di rilevare come nel tempo che precede la formulazione del nuovo testo dell'art. 692 cod.civ. in esito all'approvazione della legge di riforma del diritto di famiglia del 1975, il fedecommesso de residuo costituisse una diretta violazione dell'ultimo comma della detta norma e precisamente della norma che vietava l'imposizione da parte del testatore all'erede di divieti di disposizione per atto di ultima volontà dei beni ereditari.
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nota3

Finocchiaro, Diritto di famiglia (legislazione-dottrina-giurisprudenza) Commento sistematico della legge 19 maggio 1975 n.151, vol.II, Milano, 1984, p.2401.
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nota4

Talamanca, op.cit., p.329.
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Bibliografia

  • AMATO-MARINARO, La nuova sostituzione fedecommissaria, Napoli, 1979
  • BERNARDI, La sostituzione fedecommissaria, Torino, Giur. sist. di dir. civ. e comm., 1983
  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • BONILINI, Nozioni di diritto ereditario, Torino, 1986
  • CASULLI, Sostituzione ordinaria e fedecommissaria, N.mo Dig.it.
  • FINOCCHIARO, Diritto di famiglia.Commento sistematico della legge 19 maggio 1975 n.151, Milano, I, 1984
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978

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