Il factoring: nozione ed elemento causale



Il factoring, schema negoziale che risponde all'esigenza di prontamente esitare i crediti delle imprese fornitrici ( supplier ) nei confronti dei clienti ai quali si è soliti accordare dilazioni di pagamento anche cospicue, è connotato da uno schema peculiare.
Il factor (cioè un impresa che gestisce la riscossione dei crediti) assume l'incarico di gestire i flussi creditizi dell'impresa fornitrice ( supplier ) riscuotendo i crediti al termine della scadenza, anticipandone l'importo al supplier e trattenendo una commissione quale corrispettivo.
A questo scopo il factor si rende cessionario del supplier relativamente a detti crediti, venendo di conseguenza a riscuotere i crediti nei confronti del debitore ceduto in nome proprio.
Le prestazioni dedotte nel contratto di factoring assumono una connotazione complessa che non si esaurisce nella semplice programmatica cessione dei crediti vantati dal supplier .
Il factor viene infatti non solo a gestire i crediti che ha acquisito dal supplier, eventualmente agendo in giudizio al fine di sottoporre ad esecuzione forzata il patrimonio del debitore inadempiente (ciò che è comunque riconducibile alla posizione del cessionario di un credito), ma svolge un'attività di finanziamento del supplier , di assicurazione del credito, ovvero ulteriori attività atipiche (occuparsi della riscossione dei crediti non ceduti, fornire assistenza legale e/o giuridica).
L'anticipazione totale o parziale del credito da parte del factor nei confronti del supplier infatti viene a concretare una speciale modalità di finanziamento costante di quest'ultimo, finanziamento direttamente proporzionale allo sviluppo degli affari del supplier .
Spesso il factor assicura anche l'impresa cedente dal rischio dell'insolvenza del debitore: verificandosi questa ipotesi non viene richiesta la restituzione delle somme anticipate.
La pratica evidenzia una notevole variabilità di contenuti. Di volta in volta può essere convenuta la necessità di approvare la cessione di singoli crediti o categorie di crediti (talvolta in dipendenza dell'area geografica di provenienza dei debitori, altre volte in relazione al tipo di attività esercitata), di assumere in considerazione la massa di tutti i crediti anche futuri.
Il factor può inoltre riservarsi la facoltà di accettare pro soluto ovvero pro solvendo, a seconda dei casi, i singoli crediti ceduti in dipendenza dei requisiti di maggiore o minore solvibilità del debitore.
Svolte queste premesse occorre interrogarsi sulla natura giuridica della pattuizione in esame, con particolare riferimento alla causa.
Secondo un'opinione esso sarebbe qualificabile come contratto preliminare unilaterale nota1. Questa costruzione enfatizza il dato costituito dall'obbligo posto a carico del supplier di cedere il credito contrapposto all'assenza di un analoga posizione del factor, il quale invece può anche ricusare di rendersi cessionario del singolo credito: tuttavia il fatto che, da un lato il factoring di norma sia attinente ad una massa di crediti anche futuri, dall'altro il factor si sia vincolato preventivamente ad accettare tale massa indeterminata di crediti (sia pure con l'eccezione di alcune determinate ipotesi specifiche) la rende scarsamente accettabile.
Vi è chi parla del factoring come di un contratto di cessione di crediti futuri avente efficacia meramente obbligatoria stante la futurità stessa dell'oggetto (art. 1348 cod.civ.) nota2. In questo senso il problema più cospicuo è dato dall'apprezzamento del requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto (art. 1346 cod.civ. ) nonché dalla configurazione giuridica della facoltà del factor di non accettare la cessione di qualche singolo credito.
Il primo problema può essere superato, seguendo un percorso logico già utilizzato dalla giurisprudenza che si è occupata dell'analogo problema in tema di fidejussione omnibus, che la futurità del bene non fa venir meno la determinabilità dell'oggetto, sia pure per relationem. Più seria è la difficoltà relativa alla seconda questione: è difficile accogliere la tesi di chi giustifica la facoltà del factor di non accettare la singola cessione configurando il contratto di factoring sottoposto alla condizione risolutiva potestativa dell'accettazione del factor in relazione a ciascuna cessione di credito. Ciò non fa altro se non riproporre con assoluta evidenza la pluralità (dunque l'autonomia) di ciascuna cessione, non potendo la condizione riguardare il contratto di factoring nella sua globalità.
Una portata più convincente sembra avere invece la definizione in chiave di contratto normativo nota3 . Il contratto di factoring si porrebbe quale accordo-quadro atto a giustificare i singoli atti di cessione del credito, da reputarsi pertanto quali negozi con causa esterna. In altri termini la singola cessione del credito (atto di per sé a causa variabile) rinverrebbe la propria giustificazione causale non intrinsecamente, bensì soltanto nella cornice del contratto di factoring che la disciplina.
Questa tesi ha il pregio di non escludere né una parallela qualificazione del factoring come contratto preliminare, né la possibilità che il factor ricusi di rendersi cessionario di singoli crediti. La condizione risolutiva potestativa, la cui apponibilità è programmaticamente riconducibile al contratto di factoring, attiene a ciascuna singola cessione, la cui causa si spiega soltanto nell'ambito dell'accordo normativo.
Queste notazioni valgono ad illustrare la causa peculiare del factoring, ad un tempo simile a quella del contratto di finanziamento nota4 (dal momento che la commissione trattenuta dal factor su ciascuna singola cessione in base al periodo temporale di anticipo può essere assimilata in qualche modo ad uno sconto o ad una anticipazione bancaria), ma peculiare per quanto attiene agli aspetti organizzativi dell'impresa nota5 . Proprio in riferimento alla funzione di finanziamento, è stato deciso nel senso della sottoposizione del contratto ad imposta di registro proporzionale (CTR Roma, Sez. XIV, 4180/2016).
E' stato infatti osservato che la funzione del contratto è anche quella di consentire la razionalizzazione della riscossione dei crediti d'impresa, permettendo all'imprenditore una programmazione dei flussi di cassa nota6 .

Note

nota1

Così Santangelo, Factoring, in Dir.fall., I, 1975,208 e Cassandro, I problemi della cessione globale al factor dei crediti di impresa: possibili soluzioni contrattuali e legislative, in Giur.comm., I, 1982,159.
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nota2

Tucci, Garanzie sui crediti dell'impresa e tutela dei finanziamenti, Milano, 1974,160. e Quatraro, Factoring e procedure concorsuali, in Le Società, n.9,1984, p.984.
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nota3

Frignani, voce Factoring, in Enc.giur.Treccani, p.1.
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nota4

Tant'è vero che alcuni Autori ritengono che il factoring abbia una prevalente causa di finanziamento ( Fossati-Porro, Il factoring, Milano, 1985,281 e Clarizia, Factoring, in Diz. del dir. priv., I, Milano, 1980,242). Assume piuttosto evidenza la natura composita dell'elemento causale del contratto di factoring. Il nucleo fondamentale rimane pur sempre il trasferimento oneroso di una massa di crediti verso il corrispettivo di una commissione in favore del factor. Questa essenza non viene rinnegata neppure quando il supplier abbia la possibilità di fruire di anticipazioni da parte del factor in funzione di finanziamento. Esse, destinate ad essere rimborsate con il ricavo di quanto corrisposto dai clienti del supplier che abbia ceduto i relativi crediti al factor, assumono la sostanza di pagamento del prezzo delle cessioni stesse. Ne segue che, nell'ipotesi di mancato buon fine dei crediti, essendo naturalmente stabilita la garanzia della solvenza del debitore ex art.4 21 febbraio 1991 n.52), il supplier dovrà rimborsare al factor quando già ricevuto a titolo di anticipazione ( Cass. Civ. Sez.I, 684/2001).
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nota5

Sottolinea la funzione organizzativa del contratto di factoring in relazione all'attività svolta dal factor Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.1241.
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nota6

De Marchi-Cannata, Leasing e factoring, Milano, 1986, p.182.
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Bibliografia

  • CASSANDRO, I problemi della cessione globale al factor dei crediti di impresa: possibili soluzioni contrattuali e legislative, Giur. comm., I, 1982
  • CLARIZIA, Factoring, Milano, Diz. del dir. priv., I, 1980
  • DE MARCHI-CANNATA, Leasing e factoring, Milano, 1986
  • FOSSATI-PORRO, Il factoring, Milano, 1985
  • FRIGNANI, Factoring, Enc. giur. Treccani, XIII
  • QUATRARO, Factoring e procedure concorsuali, Le società, 9, 1984
  • SANTANGELO, Factoring, Dir. fall., I, 1975
  • TUCCI, Garanzie sui crediti dell'impresa e tutela dei finanziamenti, Milano, 1974

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