Il factoring: normativa speciale



Il factoring non rinviene nella legge una disciplina organica. L'istituto trova un esplicito riconoscimento nella legge n.52 del 1991 (come modificata per effetto del DL 3 maggio 2016, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 30 giugno 2016, n. 119). Ulteriore fonte può essere reperita negli articoli che il codice civile detta in tema di cessione del credito, quantomeno nella misura in cui si palesino compatibili con la precitata legge. Al riguardo si può riferire dell'applicabilità dell'art.1260 cod.civ. sulla cedibilità dei crediti ed il patto di incedibilità, dell'art. 1262 cod.civ. relativo ai documenti probatori del credito, dell'art. 1263 cod.civ. concernente gli accessori del credito nota1.

Non è irrilevante osservare la novità introdotta dall'art.3 della legge 52/1991 che, risolvendo dubbi interpretativi precedentemente avanzati, in modo espresso ammette la cessione di crediti futuri e quella "in massa". In quest'ultima ipotesi richiede che il debitore ceduto venga immediatamente indicato e che i crediti debbano discendere da contratti già stipulati o da stipularsi entro 24 mesi nota2.

Il trasferimento dei crediti si perfeziona col semplice consenso delle parti, senza forme particolari ed indipendentemente dal consenso del debitore, al quale deve essere data notizia dell'avvenuta cessione mediante una semplice raccomandata o con qualsiasi altra forma, purché idonea allo scopo per la validità, efficacia ed opponibilità della cessione ex art. 1264 cod. civ. nota3. Soltanto quando il debitore sia una pubblica amministrazione sarà richiesta, ai sensi dell'art.69 r.d. 2440/1923, la comunicazione con atto pubblico o scrittura privata autenticata notificata per mezzo di ufficiale giudiziario (Cass.civ., sez.I, 16235/2000 ) nota4.

La cessione del credito comporta il trasferimento al factor delle garanzie reali, di quelle personali e dei privilegi attinenti al credito stesso. Il factor sarà poi legittimato ad esercitare tutte le azioni dirette a conservare il credito (surrogatoria, revocatoria, etc.), ma non quelle che incidono sulla fonte del credito (quale ad esempio l'azione di nullità), salva l'azione di risoluzione per inadempimento del debitore nota5.

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Note

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Santangelo, Il factoring, in Dir. fall., 1975, I, p.204; Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.314.

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nota2

Frignani e Bella, Il factoring: la nuova legge italiana, in Giur.it., 1991, IV, p.483; Dogliotti e Figone, in Comm.cod.civ., Aggiornamento 1991-2001, vol.II, Torino, 2002, p.312.

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nota3

Frignani, voce Factoring, in N.sso Dig.it., App.III, 1982, p.603.

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nota4

Cfr. De Nova, Nuovi contratti, Torino, 1990, p.357, che sottolinea la particolare onerosità della procedura in presenza di una p.a. in qualità di debitore ceduto.

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nota5

Carnevali, I problemi giuridici del factoring, in Riv.dir.civ., I, 1978, p.317; Zuddas, Il contratto di factoring, Torino, 1983, p.241.

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Bibliografia

  • CARNEVALI, I problemi giuridici del factor, Riv.dir.civ. , II, 1978
  • DE NOVA, Nuovi contratti, Torino, 1990
  • DOGLIOTTI E FIGONE, Torino, Comm.cod.civ. dir. da Cendon, II, 2002
  • FRIGNANI, Factoring, N.sso Dig.it., App.III, 1982
  • FRIGNANI E BELLA, Il factoring: la nuova legge italiana, Giur. it., 1991
  • LUMINOSO, Contratti di alienazione, di godimento, di credito, Milano, I contratti tipici ed atipici, 1995
  • SANTANGELO, Factoring, Dir. fall., I, 1975
  • ZUDDAS, Il contratto di factoring, Napoli, 1983

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