Il diritto di riscatto (rendita perpetua)



La legge non considera favorevolmente i rapporti di durata perpetua. E' questo il motivo che spiega il modo di disporre del I° comma dell'art. 1865 cod.civ. , ai sensi del quale  "la rendita perpetua è redimibile a volontà del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria".

Viene in considerazione a questo proposito il diritto di riscatto del debitore: alla relativa facoltà quest'ultimo non può fare rinunzia se non nei limiti di cui al II° comma della norma in esame, ai sensi del quale è possibile che le parti convengono che il riscatto non possa avvenire durante la vita del beneficiario oppure prima di un dato termine, che tuttavia non può eccedere i dieci anni per la rendita semplice e trenta per quella fondiaria.

Occorre che ci si dia carico della natura giuridica del riscatto. Giova a questo proposito precisare che con questa locuzione viene ad essere designata in tema di vendita la corresponsione di una somma in forza di una pattuizione tra acquirente e venditore in base alla quale quest'ultimo è titolare del diritto di riacquistare la cosa alienata entro un certo termine (I° comma art. 1500 cod.civ.). Nel nostro caso la questione si atteggia diversamente, nel senso che l'esercizio del diritto di riscatto consente la liberazione da un'obbligazione altrimenti perpetua. L'elemento che pare accomunare le due ipotesi è costituito dal fatto che, in entrambi i casi si tratta di un diritto potestativo, in relazione al cui esercizio rispettivamente l'acquirente o il beneficiario si trovano in una situazione di mera soggezionenota1. V'è inoltre un ulteriore elemento differenziale di natura strutturale: il patto di riscatto è accessorio rispetto ad una negoziazione che possiede intrinseco carattere puntuativo ed istantaneo. La compravendita evidenzia infatti un meccanismo tale per cui il raggiungimento del consenso è motore di un effetto traslativo immediato e potenzialmente definitivo nota2. La rendita perpetua invece è un contratto di durata ed il riscatto descrive la possibilità di far venir meno il rapporto, configurandosi essenzialmente come un diritto di recesso stabilito, nell'ipotesi che ci occupa, ex lege nota3. A differenza del recesso, tuttavia il riscatto sostituisce all'originaria prestazione consistente nelle future erogazioni un'altra prestazione che, una tantum, possiede efficacia solutoria integrale nota4.

L'esame delle concrete modalità di esercizio del riscatto sarà condotto separatamente, con particolare riferimento alle varie ipotesi previste dalla legge (riscatto volontario, forzoso, per insolvenza del debitore: artt. 1866 , 1867 , 1868  cod.civ.).

Note

nota1

Cariota-Ferrara, La rendita perpetua, in Trattato di dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1943, p.67; Lener, Il rapporto di rendita perpetua, Milano, 1967, p.315; Dattilo, voce Rendita, in Enc.dir., vol.XXXIX, 1988, p.867.
top1

nota2

Quando invece la vendita fosse stata convenuta con patto di riscatto si evidenzia in modo necessario un percorso diacronico che tende ad assimilare la compravendita alle fattispecie negoziali qualificate dalla durata. Prova ne è la possibilità che la posizione giuridica del venditore titolare del patto di riscatto possa essere oggetto di cessione (Cass. Civ. Sez. II, 1895/75 ), ciò che postulerebbe quell'inesecuzione integrale delle prestazioni che è il presupposto della cedibilità ex art. 1406 cod.civ..
top2

nota3

In questo senso Torrente, Rendita perpetua. Rendita vitalizia, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, p.35; Miccio, Dei singoli contratti e delle altre fonti delle obbligazioni, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1966, p.319; Valsecchi, La rendita perpetua e la rendita vitalizia, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1961, p.73.
top3

nota4

Ecco perchè secondo un'opinione (Scalfi, Natura giuridica del riscatto nella rendita perpetua, in Temi, 1950, p.681 e Lener, cit., p.320) il riscatto costituirebbe piuttosto una facultas solutionis a favore del debitore. La prestazione dedotta nell'obbligazione sarebbe una soltanto, ma il debitore potrebbe scegliere di liberarsi eseguendo un'altra prestazione (obbligazione con facoltà alternativa).
top4

Bibliografia

  • CARIOTA-FERRARA, La rendita perpetua, Torino, Tratt.dir.civ. dir. Vassalli, 1943
  • DATTILO, Rendita (dir.priv.), Enc.dir., XXXIX, 1988
  • LENER, Il rapporto di rendita perpetua, Milano, 1967
  • MICCIO, Dei singoli contratti, Comm.cod.civ., IV, 1969
  • SCALFI, Natura giuridica del riscatto nella rendita perpetua, Temi, 1950
  • TORRENTE, Rendita perpetua rendita vitalizia, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1966
  • VALSECCHI, La rendita perpetua e la rendita vitalizia, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. dir. Cicu Messineo, 1961

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Il diritto di riscatto (rendita perpetua)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti