Il diritto di riproduzione: tutela del diritto d'autore nella società dell'informazione



L'art. 13 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. T.U. in materia di diritto d'autore) fa riferimento al diritto esclusivo di riproduzione dell'opera. Esso consiste nel diritto esclusivo, appartenente all'autore, di moltiplicare in copie l'opera con qualsiasi mezzo. Il testo originario dell'articolo si riferiva a strumenti di duplicazione quali la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia. E' chiaro tuttavia che il progresso tecnologico, la rivoluzione informatica, la rapida diffusione del WEB, hanno repentinamente resa obsoleta la norma (per un esempio di pratica applicazione: si pensi alla pubblicazione di foto ed altro materiale su social networks come Facebook:Tribunale Roma, sent. 12076/2015, sezione specializzata in materia d’impresa, 1 giugno 2015).
La detta norma è stata oggetto di novellazione unitamente a parti non secondarie del riferito T.U. per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 , inteso a conferire attuazione alla Direttiva 2001/29/CE in tema di diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione.
Anzitutto nel nuovo testo dell'art. 13 , viene specificato come la duplicazione non consista semplicemente nella moltiplicazione diretta o indiretta in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, ma anche con "ogni altro procedimento di riproduzione", evidentemente volendosi comprendere anche lo strumento informatico e quanto consentito dai moderni sistemi di telecomunicazione (satellite, internet. etc.)
L'art. 16 del T.U. viene riformulato in modo tale da fare riferimento, per quanto attiene al diritto esclusivo di comunicazione, all'impiego di mezzi di diffusione a distanza quali non soltanto il telegrafo, il telefono, la radio, ma anche la comunicazione via satellite ed altre modalità quali la tecnica può rendere possibili.
Importante anche la nuova articolazione dell'art. 68 del T.U. in tema di riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale del lettore eseguite a mano o con mezzi di riproduzione (es. fotocopiatori). Introdotto il limite dimensionale del 15% di ciascun volume, viene imposta ai responsabili dei punti o dei centri di riproduzione la corresponsione agli autori ed agli editori di un compenso forfettario secondo criteri predeterminati (stabiliti in relazione alla capacità di memorizzazione fino al 31 dicembre 2005 o comunque fino all'emanazione di apposito decreto).
Una protezione inibitoria particolarmente penetrante è stata introdotta dal D.Lgs. 140/06 che ha modificato non poche norme del t.u. in esame, aggiungendone di nuove (cfr. gli artt. 156 e ss. del T.U. 22 aprile 1941, n. 633). Ai sensi del nuovo testo dell'art. 163 T.U. (oggetto di novellazione per effetto del cit. D.Lgs. 140/06) è prevista, a tutela del titolare di un diritto di utilizzazione economica relativo ad opere dell'ingegno, l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, nelle stesse comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari. Appare evidente come detta locuzione sia atta ad individuare negli internet providers i soggetti potenzialmente destinatari dei controlli e dei provvedimenti cautelari conseguentemente adottabili.
Nuovo, da ultimo, è anche l'apparato sanzionatorio di cui agli artt. 174 bis e ss. del T.U. , quale risulta dalle nuove disposizioni portate dall'art. 27 del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.Nel tempo immediatamente successivo all'adozione di quest'ultimo provvedimento normativo, tenuto conto del dilagare di fenomeni di diffusione di dati non autorizzata via web, amplificata dalla potenza dello strumento informatico e dalla velocità di trasmissione dei contenuti informativi propria delle nuove tecnologie, si era palesata l'esigenza di proteggere in maniera particolare le opere dell'ingegno, con speciale attenzione a quelle musicali e cinematografiche. Per tale motivo venne emanata la legge 21 maggio 2004, n. 128 che ha convertito il D.l. 22 marzo 2004, n. 72 (c.d. "decreto Urbani").
La detta normativa ha anzitutto introdotto (cfr. art. 171 ter del T.U. ) il principio in base al quale l'immissione nella rete di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, deve essere "corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi" contenente anche l'indicazione delle sanzioni previste. Queste ultime, particolarmente aspre, sono modulate in relazione alla tipologia dei comportamenti rilevanti. Da un lato infatti è consentita la riproduzione privata di files musicali o video (fonogrammi e videogrammi) "da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro...", dall'altro "chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce... opere o materiali protetti... è punito con la sanzione amministrativa di Euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale..." (art. 174 ter del T.U. ). La diffusione abusiva al pubblico in via telematica anche mediante programmi di condivisione dei detti files è inoltre punita con la sanzione pecuniaria di Euro 1500 oltre alla confisca degli strumenti e del materiale. Ancor più gravi le sanzioni portate dall'art. 171 ter del T.U. per le condotte previste nella stessa norma (duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione pubblica abusiva di opere dell'ingegno; detenzione per la vendita o la distribuzione, commercializzazione, vendita, noleggio cessione di supporti contenenti fonogrammi o videogrammi). E' infatti prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni "se il fatto è commesso per uso non personale ed allo scopo di trarne profitto".

Speciale attenzione merita anche il diritto spettante agli artisti, interpreti o esecutori di fonogrammi (musica), che da ultimo è stato posto al centro dell'attenzione da parte della Direttiva 2011/77/UE, la quale è stata recepita nel nostro ordinamento per il tramite del DLgs 21 febbraio 2014, n. 22. Il tutto si è tradotto nella novellazione ed integrazione del t.u. 1941/633, al quale sono state aggiunti gli artt. 84-bis e 84-ter.

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Il diritto di riproduzione: tutela del diritto d'autore nella società dell'informazione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti