Il diritto di rilievo del fidejussore




Al verificarsi di determinati presupposti, spetta al fideiussore il c.d. diritto di rilievo nei confronti del debitore principale.

Ai sensi dell'art. 1953 cod.civ. il fidejussore (ma non il terzo datore di ipoteca, dal momento che la norma è stata reputata non suscettibile di essere interpretata analogicamente: Cass.Civ.Sez.III, 4420/94 ), anche prima di aver pagato, può infatti agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso nota1. Ciò è praticabile nei casi che seguono:

1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento;

2) quando il debitore è divenuto insolvente (ma non quando sia stato assoggettato alla procedura di concordato preventivo ex art.160 l.f. )(Cass.Civ.Sez.I, 3538/84 );

3) quando il debitore si è obbligato a liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;

4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;

5) quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.

Il rilievo si può dunque concretare nella liberazione o nella prestazione di cauzione nota2. Nella prima ipotesi il debitore può provvedere direttamente ad eseguire il pagamento al creditore. In questo modo il fidejussore è sicuro di poter evitare di dover intervenire per provvedere analogamente. Nella seconda ipotesi invece il debitore deve attivarsi per ottenere dal creditore la rinunzia alla garanzia. Nel rilievo per cauzione il debitore è tenuto a fornire al fidejussore idonea garanzia. Essa deve essere valutata alla stregua dell'art. 1179 cod.civ. nota3.

Il rilievo per liberazione può altresì costituire l'esito di un'apposita convenzione stipulata da creditore e fideiussore.

Note

nota1

L'esercizio del diritto di rilievo ha una finalità prevalentemente cautelare e si distingue perciò nettamente dall'azione di regresso, che presuppone l'avvenuto pagamento ad opera del fidejussore (Nicolò, Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1953, p.79): pertanto l'azione di rilievo per liberazione non può avere per contenuto la pretesa che il debitore paghi direttamente al fidejussore il debito garantito.
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nota2

Discussa è l'individuazione del soggetto cui spetti la scelta fra le due forme di rilievo: per alcuni spetta al fidejussore (così Moretti, Fideiussione, in Giur.sist.civ. e comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1980, p.165), per altri al debitore (Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1997, p.495). La previsione legislativa del rilievo a favore del fidejussore non aggrava la responsabilità del debitore, limitandosi ad ampliare soggettivamente quanto già dovuto dal debitore principale (Ravazzoni, voce Fidejussione, in N.mo Dig.it., vol.VII, 1961, p.287). L'inadempimento della conseguente obbligazione del debitore comporta a suo carico l'obbligo di risarcire al fideiussore i danni relativi al pregiudizio subito per avere tenuto immobilizzato l'importo necessario per il soddisfacimento del creditore (Fragali, Fidejussione (dir. priv.), in Enc. dir., vol.XVII, 1968, p.372).
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nota3

Potrà trattarsi tanto di garanzie reali quanto personali, purché idonee a garantire il debito di regresso: Ravazzoni, op.cit.., p.287.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • FRAGALI, Fidejussione, Enc.dir.
  • MORETTI, Fideiussione, Torino , Giur.sist.civ. e comm., 1980
  • NICOLO', Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1953
  • RAVAZZONI, Fidejussione, N.sso Dig.it., VII, 1961

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