Il diritto di recesso nel codice del consumo




Il c.d. "Codice del consumo" introdotto con D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e modificato dal D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, assume variamente in considerazione il diritto di recesso del consumatore, che viene ad assumere uno degli strumenti di protezione più significativi a disposizione del medesimo. La possibilità di sciogliersi dal vincolo contrattuale è attribuita dalla legge o in considerazione di una sorta di diritto al ripensamento, quale bilanciamento di un'azione di vendita spesso commercialmente aggressiva.

Allo scopo di rendere effettivo l'esercizio di tale diritto di scioglimento unilaterale del contratto è notevole la previsione di stringenti obblighi di informazione. Si considerino gli artt. 47, 52 e 59 del Codice, che ambientano tali prescrizioni a carico del professionista rispettivamente in tema di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di contratti conclusi a distanza, di vendite concluse tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi.

Ad ulteriore rafforzamento della tutela del consumatore il VI comma dell'art. 47 del Codice del consumo contempla il divieto per il professionista di accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentali allo sconto prima di tale termine.

Di non poca importanza sono anche le ipotesi di recesso di cui agli artt. 64, 73 e 74 del Codice. La prima è dettata in tema di contrattazioni a distanza ovvero negoziate al di fuori dei locali commerciali, la seconda in tema di negoziazioni che attribuiscano all'acquirente un diritto reale che assicuri il godimento turnario di un immobile (c.d. multiproprietà).

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