Il deposito degli atti (fusione di società)



L' art. 2501 septies cod. civ. stabilisce l'obbligo di deposito nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i 30 giorni che precedono l'assemblea e finché la fusione sia deliberata, dei seguenti documenti:

  1. il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell'art. 2501 quinquies cod. civ. e le relazioni degli esperti indicate nell'art. 2501 sexies cod. civ. (con l'avvertenza della piena derogabilità, in esito alla novella di cui al D.Lgs. 147/09 , introduttiva dell'ottavo comma della norma citata, della predisposizione di tale relazione per effetto della rinunzia alla stessa da parte di tutti i soci delle società coinvolte nel procedimento);
  2. i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile;
  3. le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501 quater cod. civ. .

Scopo del deposito è quello di permettere ai soci di prendere visione dei suddetti documenti, consentendo loro di venire a conoscenza della situazione economica e contabile delle società partecipanti alla fusione in vista della successiva delibera di fusione. Di tali documenti, i soci possono ottenere gratuitamente copia.

Come detto, il deposito ha ad oggetto il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori e degli esperti, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale e le situazioni patrimoniali redatte a norma dell'art. 2501 quater cod. civ. . Va sottolineato come presso ciascuna sede sociale debba essere depositata una copia di tutti gli atti relativi a tutte le società coinvolte nella fusione.

I bilanci degli ultimi tre esercizi devono essere regolarmente approvati, non potendo in tal caso trovare applicazione quanto si è concluso in tema di situazione patrimoniale. Qualora una delle società partecipanti alla fusione avesse iniziato la propria attività da meno di tre anni è sufficiente che presentasse soltanto i bilanci relativi agli esercizi di vita della stessa.

Se una società, anziché redigere la situazione patrimoniale, presentasse il bilancio dell'ultimo esercizio, quest'ultimo potrebbe validamente rientrare nel numero dei tre bilanci che devono essere depositati ai sensi dell'articolo in commento.

La principale novità introdotta dall'art. 2501 septies cod. civ. consiste nella possibilità per i soci delle società partecipanti alla fusione di rinunciare al termine di trenta giorni intercorrente tra l'iscrizione del progetto nel registro delle imprese e la data fissata per la decisione di fusione, purché la deliberazione sia unanime.

Vigendo il precedente testo dell'art. 2501 sexies cod. civ. si era infatti posta la questione se tale termine fosse convenzionalmente derogabile o meno.

La giurisprudenza si era assestata su posizioni elastiche, affermando che il termine di trenta giorni, essendo stabilito nel totale interesse dei soci, poteva essere derogato da questi ultimi, sia pure in esito a deliberazione assunta all'unanimità.

Il legislatore col novellato articolo, pur avendo fatto proprie le conclusioni cui era giunta la giurisprudenza, non ha tuttavia risolto un ulteriore problema già manifestatosi in precedenza. Cosa dire infatti della mancata previsione di un termine massimo intercorrente tra il deposito dei documenti sopra elencati e la data fissata per l'assemblea di approvazione del progetto di fusione?

L'omissione del legislatore potrebbe infatti prestarsi ad utilizzi distorsivi da parte dei soggetti destinati a fondersi.

Sul punto è intervenuta la giurisprudenza che, a più riprese ha individuato il termine di quattro ovvero sei mesi come termine massimo che deve trascorrere tra il deposito ex art. 2501 ter cod. civ. e la data di fissazione dell'assemblea avente ad oggetto la delibera di approvazione del bilancio. Tale termine è stato individuato tenendo conto della data cui deve riferirsi la situazione patrimoniale redatta da ciascuna società (che si deve riferire ad una data anteriore non superiore a 120 giorni rispetto alla data di deposito del progetto di fusione) ovvero il bilancio dell'ultimo esercizio (purchè chiuso ad una data anteriore non superiore a sei mesi rispetto alla data di deposito del progetto di fusione).

Appare evidente, da quanto detto, che il deposito degli atti costituisce un adempimento obbligatorio al fine di soddisfare l'interesse dei soci ad essere informati sugli elementi essenziali dell'operazione di fusione e, per tale motivo, richiede il deposito di tutti i documenti indicati nell'art. 2501 septies cod. civ. .

Le eventuali irregolarità commesse in sede di deposito degli atti e concretatesi nel mancato deposito di tutti o parte dei documenti, nel mancato rispetto dei termini in assenza di consenso unanime di soci ovvero, infine, nel mancato rilascio di copie, costituisce pertanto una lesione del diritto dei soci che potrà essere fatta valere in sede giudiziale, al fine di ottenere l'annullamento della delibera di fusione.

A tal fine il socio dovrà dimostrare sia di essersi recato nella sede della società (o di aver delegato un soggetto a farlo), sia di non aver trovato i documenti in quanto non depositati.

Prassi collegate

  • Quesito n. 327-2014/I, Fusione societaria e bilanci degli ultimi tre esercizi
  • Quesito n. 266-2012/I, Fusione per incorporazione di società italiane in società del Delaware
  • Quesito n. 44-2011/I, Decorrenza del termine di cui all’art. 2501-ter, comma 4, cc
  • Quesito n. 3-2011/I, Scissione e rinuncia ai termini ex art. 2501-ter, ultimo comma, cc

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