Il danno prodotto contra jus




Ai fini di essere rilevante per il diritto, dando luogo alla risarcibilità, il danno scaturente dall'illecito extracontrattuale deve aver leso una situazione giuridica soggettiva protetta dall'ordinamento.

E' chiaro che quest'ultimo non può tutelare qualsiasi interesse facente capo ad un soggetto. Si pensi alle situazioni riconducibili ai rapporti di amicizia e di cortesia oppure ad interessi generici o assolutamente diffusi che, come tali, non possano essere ricondotti ad una specifica persona (es.: il diritto ad un ambiente sano e salubre inteso in senso del tutto generico).

La selezione delle istanze risarcitorie rappresenta uno dei problemi più rilevanti dell'intero sistema della reponsabilità extracontrattuale. Nel corso degli ultimi decenni importanti sono state le acquisizioni giurisprudenziali in materia. Si ponga mente da un lato all'evoluzione in tema di risarcibilità della lesione del diritto di credito, dall'altro all'evidenziazione di una serie sempre più dettagliata di aspetti afferenti ai diritti personalissimi, ciò che ha consentito di creare veri e propri diritti "nuovi" (diritto alla riservatezza, diritto all'identità personale).

V'è tuttavia di più: anche categorie di situazioni giuridiche soggettive un tempo escluse dall'ambito della risarcibilità vi sono state ammesse: è stato così ripudiato il dogma secondo il quale " contra jus " starebbe ad individuare sempre e comunque la lesione inferta ad un diritto soggettivo pieno. E' stato ancora una volta merito della giurisprudenza aver messo in luce la possibilità di ottenere il risarcimento della lesione dei meri interessi legittimi.

Non è senza rilievo osservare come talvolta può non essere agevole mettere a fuoco quale sia il soggetto danneggiato in relazione al diritto pregiudicato. Tale difficoltà può scaturire dalla mancata considerazione della consistenza soggettiva dell'ente cui fa capo la situazione giuridica soggettiva lesa. Se ad esempio viene lamentata l'illiceità della condotta di un soggetto che abbia prodotto un dannno consistente nel depauperamento del patrimonio sociale di una società, il soggetto leso è la società e non già il singolo socio, ancorchè il valore della partecipazione sociale che gli fa capo abbia subito un decremento (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 2087/2012).

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